§ 98.1.25933 - Legge 24 aprile 1984, n. 93.
Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/04/1984
Numero:93


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'art. 1 [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.25933 - Legge 24 aprile 1984, n. 93.

Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 30 aprile 1984, n. 118)

 

     Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'art. 1 della legge 23 aprile 1983, è ulteriormente prorogato di un anno.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.