Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/04/1982 |
Numero: | 174 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di cui all'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è prorogato di un anno |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.27808 - Legge 24 aprile 1982, n. 174.
Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
(G.U. 26 aprile 1982, n. 113)
Il termine di cui all'art. 114 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.