§ 98.1.27808 - Legge 24 aprile 1982, n. 174.
Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/04/1982
Numero:174


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è prorogato di un anno
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27808 - Legge 24 aprile 1982, n. 174.

Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 26 aprile 1982, n. 113)

 

     Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è prorogato di un anno.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.