Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/11/2001 |
Numero: | 415 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei [...] |
§ 98.1.27305 - Legge 27 novembre 2001, n. 415.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani
(G.U. 28 novembre 2001, n. 277)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, è soppressa la parola: ", 6";
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.
2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.
2-ter. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale.
2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.
2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.
2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "entro 30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantacinque giorni";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute ai competenti organi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "di cui al presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, e all'articolo 2, comma 2,"; e le parole: "testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento".
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del
2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attività produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione.
4. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del