§ 22.6.43 - L. 10 marzo 1969, n. 96.
Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:10/03/1969
Numero:96


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.  [2]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 22.6.43 - L. 10 marzo 1969, n. 96. [1]

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno.

(G.U. 10 aprile 1969, n. 92).

 

Art. 1.

     Ai fini della presente legge, i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro vengono distinti secondo i tipi e le denominazioni stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto nel successivo art. 11.

 

     Art. 2.

     Il regolamento di esecuzione stabilirà i requisiti minimi per i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro destinati all'esportazione, nonché le indicazioni da apporre sui relativi contenitori.

 

     Art. 3.

     Se la legislazione del Paese importatore stabilisce requisiti superiori a quelli minimi fissati nel regolamento di esecuzione, i prodotti oggetto della presente legge da esportare verso detto Paese debbono possedere i requisiti richiesti dalle norme del Paese importatore.

 

     Art. 4.

     I prodotti oggetto della presente legge che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal regolamento di esecuzione possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal regolamento stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte.

     La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria provinciale che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

 

     Art. 5.

     I residui di lavorazione dei pomodori pelati e del succo di pomodoro, idonei alla preparazione di conserve a base di pomodoro, possono essere impiegati esclusivamente nell'ambito dello stabilimento che li produce e sempre che nello stesso stabilimento venga prodotto del concentrato partendo da frutto fresco.

     I residui ed i cascami di lavorazione riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono essere sottoposti ad idonea conservazione sotto il profilo sia igienico-sanitario che merceologico, qualora non si provveda alla loro immediata utilizzazione.

     I residui ed i cascami di lavorazione non riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono sollecitamente essere allontanate dai locali di lavorazione e di confezionamento e distrutti. Qualora tali prodotti siano utilizzabili per scopi industriali diversi da quelli alimentari, essi, se non si provveda al loro immediato impiego, devono essere conservati adeguatamente ed efficacemente protetti in modo da evitare qualsiasi causa di insalubrità.

 

     Art. 6.

     I prodotti previsti dalla presente legge debbono essere confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti.

     I suddetti prodotti, salvo quanto previsto nel regolamento di esecuzione, qualora non vengano posti, all'atto della preparazione, nei contenitori destinati alla vendita, debbono essere conservati in recipienti e con l'impiego dei consueti mezzi fisici atti a garantirne la conservazione.

 

     Art. 7. [2]

     [L'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della presente legge destinati all'esportazione è effettuato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

     Tale istituto esercita il controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito certificato di idoneità all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale.

     Sono escluse dal controllo le spedizioni all'estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10.]

 

     Art. 8. [3]

 

     Art. 9.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano ai prodotti destinati al mercato interno.

 

     Art. 10.

     Chiunque spedisca all'estero, o immetta al consumo interno, in violazione della presente legge, i prodotti di cui all'art. 1 della legge stessa è punito con la multa da lire centomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

 

     Art. 11.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[3] Articolo abrogato dall'art. unico della L. 26 luglio 1977, n. 491.