Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.1 agenti e rappresentanti di commercio |
Data: | 31/03/1983 |
Numero: | 277 |
Sommario |
Art. unico. L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del [...] |
§ 22.1.6 - D.P.R. 31 marzo 1983, n. 277.
Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio
(G.U. 9 giugno 1983, n. 157)
L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della
a) aliquota contributiva: 5% a carico del preponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio;
b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.