§ 1.5.8 - L. 10 ottobre 1962, n. 1484.
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1958, n. 240, sul Magistrato per il Po.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.5 magistratura delle acque
Data:10/10/1962
Numero:1484


Sommario
Art. 1.      L'art. 1, n. 2), della legge 12 luglio 1956, n. 735, come risulta modificato dall'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo del magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, [...]
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, quale è stato modificato con l'art. 5 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
Art. 6.      Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge si applicano anche alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani affidate al Magistrato per il Po ai [...]
Art. 7.      Ad uno degli ispettori generali del Genio civile assegnati al Magistrato per il Po è affidato il compito di vigilare sulle zone direttamente interessate dalle arginature maestre del Po, a [...]
Art. 8.      La Sezione autonoma del Genio civile istituita in Parma con decreto reale 17 settembre 1925, con l'incarico di provvedere alla gestione del servizio e dei lavori sperimentali di sistemazione del [...]


§ 1.5.8 - L. 10 ottobre 1962, n. 1484.

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1958, n. 240, sul Magistrato per il Po.

(G.U. 30 ottobre 1962, n. 275).

 

Art. 1.

     L'art. 1, n. 2), della legge 12 luglio 1956, n. 735, come risulta modificato dall'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo del magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240, un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle direzioni generali della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Sono altresì chiamati a far parte del predetto Comitato, il provveditore alle opere pubbliche di Trento, un rappresentante dell'Ispettorato generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti, competente per la navigazione interna, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e due esperti scelti tra i docenti universitari di materie idrauliche attinenti alla attività dell'Istituto.

     Il presidente del Magistrato per il Po ha facoltà di fare intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

     Gli ispettori compartimentali agrari intervengono in qualità di esperti alle adunanze del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed hanno voto deliberante nelle pronunce relative alle opere pubbliche di bonifica idraulica ed irrigua ricadenti nei compartimenti agrari di rispettiva competenza.

     Alle riunioni del Comitato tecnico-amministrativo sono invitati a partecipare: a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle fonti di energia e dell'industria di base presso il Ministero dell'industria e del commercio, quando si trattino argomenti che interessano la materia di competenza di detta direzione generale; b) il competente soprintendente alle belle arti, quando si trattino argomenti che interessano la tutela artistica e del paesaggio; c) i rappresentanti dei consorzi di navigazione interna, allorché vengano trattati problemi che riguardano la specifica competenza.

 

     Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, quale è stato modificato con l'art. 5 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     L'art. 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:

     a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

     b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'art. 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'art. 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e dagli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge si applicano anche alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani affidate al Magistrato per il Po ai sensi del precedente art. 1.

 

     Art. 7.

     Ad uno degli ispettori generali del Genio civile assegnati al Magistrato per il Po è affidato il compito di vigilare sulle zone direttamente interessate dalle arginature maestre del Po, a partire, da monte, dal ponte ferroviario-stradale di Ostiglia-Revere al delta compreso. Il predetto ispettore generale ha sede in Rovigo.

 

     Art. 8.

     La Sezione autonoma del Genio civile istituita in Parma con decreto reale 17 settembre 1925, con l'incarico di provvedere alla gestione del servizio e dei lavori sperimentali di sistemazione del Po a via navigabile è soppressa ed è, in sua sostituzione, istituito l'Ufficio speciale del Genio civile per il Po con sede in Parma.

     L'Ufficio speciale per il Po provvede alla esecuzione di tutte le opere idrauliche e di navigazione da eseguire esclusivamente entro l'alveo del Po comprese quelle necessarie al dragaggio ed alla segnalazione della rotta di navigazione lungo tutto il corso del fiume.