§ 95.6.45 – L. 26 luglio 1978, n. 575.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, con protocollo e scambio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:26/07/1978
Numero:575


Sommario
Art. 1.  I soggetti.
Art. 2.  L'oggetto.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Domicilio fiscale.
Art. 5.  Stabile organizzazione.
Art. 6.  Redditi immobiliari.
Art. 7.  Utili delle imprese.
Art. 8.  Navigazione marittima e aerea.
Art. 9.  Imprese associate.
Art. 10.  Dividendi.
Art. 11.  Interessi.
Art. 12.  Canoni.
Art. 13.  Utili di capitale.
Art. 14.  Servizi personali.
Art. 15.  Partecipazione agli utili e altri compensi.
Art. 16.  Artisti e sportivi.
Art. 17.  Pensioni.
Art. 18.  Relazioni pubbliche.
Art. 19.  Professori ed insegnanti.
Art. 20.  Studenti ed apprendisti.
Art. 21.  Redditi diversi.
Art. 22.  Metodo per evitare le doppie imposizioni.
Art. 23.  Non discriminazione.
Art. 24.  Procedura amichevole.
Art. 25.  Scambio di informazioni.
Art. 26.  Funzionari diplomatici e consolari.
Art. 27.  Rimborsi.
Art. 28.  Entrata in vigore.
Art. 29.  Denuncia.


§ 95.6.45 – L. 26 luglio 1978, n. 575.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, con protocollo e scambio di note, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.

(G.U. 27 settembre 1978, n. 270, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, con protocollo e scambio di note, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.

 

     Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

 

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica di Singapore

per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali

in materia di imposte sul reddito

 

     Art. 1. I soggetti.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 2. L'oggetto.

     1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

     3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

     a) per quanto concerne la Repubblica di Singapore: l'imposta sul reddito (the income tax) (qui di seguito indicata quale "imposta singaporeana");

     b) per quanto concerne l'Italia:

     1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     2. l'imposta sul reddito delle società;

     3. l'imposta regionale sulle attività produttive;

     ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana") [1].

     4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) il termine "Singapore" designa la Repubblica di Singapore e, usato in senso geografico, include il suo territorio, le acque interne ed il mare territoriale, e ogni zona marittima situata al di là del mare territoriale che è stata o potrebbe essere in futuro designata, ai sensi della legislazione interna, in conformità con il diritto internazionale, quale zona all'interno della quale Singapore può esercitare diritti sovrani o giurisdizione per quanto concerne il mare, il fondo marino, il sottosuolo e le risorse naturali [2];

     b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonchè delle acque sovrastanti [3];

     c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, Singapore o l'Italia;

     d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone, che è considerata come un ente ai fini dell'imposizione;

     e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

     f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dall'altro Stato contraente;

     g) il termine "nazionali" o "cittadini" designa:

     1) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;

     2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

     h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente o esclusivamente tra tali località ed uno o più strutture adibite alla esplorazione o allo sfruttamento delle risorse naturali situate nelle acque adiacenti il mare territoriale di detto Stato contraente;

     i) l'espressione "autorità competente" designa:

     1) per quanto concerne Singapore: il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;

     2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze [4].

     2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4. Domicilio fiscale.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

     2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

     a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

     3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

          Art. 5. Stabile organizzazione.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) una officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio o d'installazione la cui durata oltrepassa i dodici mesi [5].

     3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

     4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa esercita per più di dodici mesi in detto altro Stato contraente un'attività di controllo su di un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio che essa ha stabilito in tale altro Stato contraente [6].

     5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato contraente se:

     a) essa ha ed abitualmente esercita nel detto primo Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa; o

     b) essa dispone nel detto primo Stato contraente di un deposito di beni o merci appartenenti all'impresa sul quale esegue ordinazioni per conto dell'impresa.

     6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediatore che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     7. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

          Art. 6. Redditi immobiliari.

     1. I redditi derivanti da beni immobiliari, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

     2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti a quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa.

 

          Art. 7. Utili delle imprese.

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

     4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

     5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

          Art. 8. Navigazione marittima e aerea.

     1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

          Art. 9. Imprese associate.

     Allorchè

     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, contraente o

     b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10. Dividendi.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

     Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote numerate, da quote di fondatore da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 

          Art. 11. Interessi.

     1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dai quali essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 12 e mezzo per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi stessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un ente locale o ad un ente o organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

     7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 12. Canoni.

     1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

     a) il quindici per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico;

     b) il venti per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie o artistiche, comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

     5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 13. Utili di capitale.

     1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

     2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.

     3. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

 

          Art. 14. Servizi personali.

     1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe o i redditi percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali), sono imponibili solo in detto Stato a meno che i servizi non vengano prestati nell'altro Stato contraente. Se i servizi sono quivi prestati, le remunerazioni o i redditi percepiti a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali) prestati nell'altro Stato contraente, sono imponibili solo nel primo Stato contraente se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

     b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che è residente di detto Stato, e

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

 

          Art. 15. Partecipazione agli utili e altri compensi.

     Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di una società che è residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 16. Artisti e sportivi.

     1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni o profili, ai salari, agli stipendi e ai redditi analoghi che gli artisti dello spettacolo ritraggono dalle prestazioni effettuate in uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato contraente è finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o di un altro suo ente.

     3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14.

 

          Art. 17. Pensioni.

     Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

 

          Art. 18. Relazioni pubbliche.

     1.

     a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resti a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente che:

     i) abbia la nazionalità o la cittadinanza di detto Stato, o

     ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

     2.

     a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità o la cittadinanza.

     3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

 

          Art. 19. Professori ed insegnanti.

     1. Una persona che è, prima del soggiorno nell'altro Stato contraente, residente di uno Stato contraente, e che, su invito di un'università, di un collegio, di una scuola o di un altro analogo istituto di istruzione, riconosciuto dalle competenti autorità di detto altro Stato contraente, soggiorna in questo altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni unicamente per insegnare o per condurre ricerche presso tali istituti di istruzione ovvero per entrambi i fini, è impossibile soltanto nel detto primo Stato contraente sulle remunerazioni che riceve per tale insegnamento o ricerca.

     2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'attività di ricerca se la stessa non è effettuata nel pubblico interesse ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.

 

          Art. 20. Studenti ed apprendisti.

     Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato contraente a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori di detto altro Stato contraente.

 

          Art. 21. Redditi diversi.

     Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono stati espressamente trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 22. Metodo per evitare le doppie imposizioni.

     1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

     2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Singapore, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

     In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Singapore, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

     L'imposta pagata in Singapore per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

     Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana [7].

     3. Fatte salve le disposizioni della legislazione di Singapore concernenti la concessione di un credito nei confronti della imposta singaporeana dell'imposta dovuta in un paese diverso da Singapore, l'imposta italiana dovuta su redditi provenienti dall'Italia è deducibile dall'imposta singaporeana dovuta a grossi redditi.

     4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o ridotta per un periodo limitato di tempo in virtù della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il:

     a) dieci per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;

     b) dodici e mezzo per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e

     c) quindici per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

     5. Le disposizioni del paragrafo 4 cesseranno di avere effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo [8].

 

          Art. 23. Non discriminazione.

     1. I nazionali o i cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali o i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

     2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

     Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

     3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 del paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.

     4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

     5. Nel presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

 

          Art. 24. Procedura amichevole.

     1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente da ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità o la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

     2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

 

          Art. 25. Scambio di informazioni. [9]

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

     2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

     (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

     (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute, in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

     (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

     4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perchè lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

     5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perchè dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

 

          Art. 26. Funzionari diplomatici e consolari.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

 

          Art. 27. Rimborsi.

     1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione del presente articolo.

 

          Art. 28. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

     2. La presente convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

     a) in Singapore:

     con riferimento al reddito dell'anno 1975, o dell'esercizio contabile che termina non più tardi del 31 dicembre 1975 e imponibile per l'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1976 e per i successivi anni di accertamento;

     b) in Italia:

     con riferimento al reddito imponibile per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1975 e per i successivi periodi di imposta.

     3. Le domande di rimborso e di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti, devono essere presentate entro tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

 

          Art. 29. Denuncia.

     La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

     a) in Singapore, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del secondo anno solare successivo a quello della denuncia;

     b) in Italia, con riferimento al reddito imponibile per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatta in duplice esemplare a Singapore il giorno 29 gennaio 1977 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

 

 

Protocollo alla Convenzione

tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Singapore

per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali

in materia di imposte sul reddito

 

     Al momento della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni aggiuntive che formeranno parte integrante della detta Convenzione.

     Resta inteso che:

     a) con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5, il termine "stabile organizzazione" comprende anche i cantieri di costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata in totale oltrepassa i dodici mesi per un periodo di diciotto mesi;

     b) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

     c) con riferimento dell'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio di navi o aeromobili, in traffico internazionale, non sarà assoggettata alle imposte locali sul reddito applicate nell'altro Stato contraente;

     d) con riferimento all'articolo 23, le disposizioni ivi previste, non possono essere interpretate nel senso che esse facciano obbligo a Singapore di accordare ai nazionali italiani non residenti in Singapore le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che ai fini fiscali accorda soltanto ai propri cittadini o ad altre persone ai sensi della legislazione singaporeana;

     e) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;

     f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 27 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione.

     Fatto in duplice esemplare a Singapore il giorno 29 gennaio 1977, in lingua inglese e italiana entrambi i testi facenti egualmente fede.


[1] Lettera così sostituita dall'art. I del Protocollo aggiuntivo 24 maggio 2011, ratificato dalla L. 31 agosto 2012, n. 157.

[2] Lettera così sostituita dall'art. II del Protocollo aggiuntivo 24 maggio 2011, ratificato dalla L. 31 agosto 2012, n. 157.

[3] Lettera così sostituita dall'art. II del Protocollo aggiuntivo 24 maggio 2011, ratificato dalla L. 31 agosto 2012, n. 157.

[4] Numero così sostituito dall'art. II del Protocollo aggiuntivo 24 maggio 2011, ratificato dalla L. 31 agosto 2012, n. 157.

[5] Lettera così modificata dall'art. III del Protocollo aggiuntivo 24 maggio 2011, ratificato dalla L. 31 agosto 2012, n. 157.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. III del Protocollo aggiuntivo 24 maggio 2011, ratificato dalla L. 31 agosto 2012, n. 157.

[7] Paragrafo così sostituito dall'art. IV del Protocollo aggiuntivo 24 maggio 2011, ratificato dalla L. 31 agosto 2012, n. 157.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. IV del Protocollo aggiuntivo 24 maggio 2011, ratificato dalla L. 31 agosto 2012, n. 157.

[9] Articolo così sostituito dall'art. V del Protocollo aggiuntivo 24 maggio 2011, ratificato dalla L. 31 agosto 2012, n. 157.