§ 95.6.181 - L. 31 agosto 2012, n. 157.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:31/08/2012
Numero:157


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 95.6.181 - L. 31 agosto 2012, n. 157.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.

(G.U. 13 settembre 2012, n. 214)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011 [1].

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977. [2]

 

     Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, desiderosi di modificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e Protocollo, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977 (qui di seguito «la Convenzione»),

     hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo I

     Con riferimento all'Articolo 2 (L'oggetto) della Convenzione:

     Il paragrafo 3 (b) è soppresso e sostituito dal seguente:

     «(b) per quanto concerne l'Italia:

     1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     2. l'imposta sul reddito delle società;

     3. l'imposta regionale sulle attività produttive;

     ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").».

 

     Articolo II

     Con riferimento all'Articolo 3 (Definizioni Generali) della Convenzione:

     1. Il paragrafo 1 (a) è soppresso e sostituito dal seguente:

     «(a) il termine "Singapore" designa la Repubblica di Singapore e, usato in senso geografico, include il suo territorio, le acque interne ed il mare territoriale, e ogni zona marittima situata al di là del mare territoriale che è stata o potrebbe essere in futuro designata, ai sensi della legislazione interna, in conformità con il diritto internazionale, quale zona all'interno della quale Singapore può esercitare diritti sovrani o giurisdizione per quanto concerne il mare, il fondo marino, il sottosuolo e le risorse naturali;».

     2. Il paragrafo 1 (b) è soppresso e sostituito dal seguente:

     «(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonchè delle acque sovrastanti;».

     3. Il paragrafo 1 (i) (2.) è soppresso è sostituito dal seguente:

     «2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.».

 

     Articolo III

     Con riferimento all'Articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione:

     1. per quanto concerne il paragrafo 2 (g), l'espressione «sei mesi» è sostituita con «dodici mesi».

     2. per quanto concerne il paragrafo 4, l'espressione «sei mesi» è sostituita con «dodici mesi».

 

     Articolo IV

     Con riferimento all'Articolo 22 (Metodo per eliminare le doppie imposizioni) della Convenzione:

     1. il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

     «2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Singapore, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

     In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Singapore, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

     L'imposta pagata in Singapore per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

     Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.»

     2. Un nuovo paragrafo 5 è inserito immediatamente dopo il paragrafo 4 come segue:

     «5. Le disposizioni del paragrafo 4 cesseranno di avere effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.»

 

     Articolo V

     Il testo dell'Articolo 25 (Scambio di informazioni) è soppresso e sostituito dal seguente:

     «1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

     2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

     (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

     (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute, in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

     (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

     4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perchè lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

     5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perchè dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.».

 

     Articolo VI

     Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche.

 

     Articolo VII

     Il presente Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione e si applicherà fino a quando si applicherà la Convenzione stessa.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

     Fatto in duplice esemplare a Singapore il giorno ventiquattro del mese di maggio 2011, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.


[1] Convenzione ratificata dalla L. 26 luglio 1978, n. 575.

[2] Il presente Accordo è entrato in vigore il 19 ottobre 2012 (Comunicato pubblicato nella G.U. 22 novembre 2012, n. 273).