§ 95.3.2 – L. 8 marzo 1975, n. 49.
Disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.3 anagrafe tributaria e codice fiscale
Data:08/03/1975
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni relative all'obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale, previste nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, hanno effetto
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 95.3.2 – L. 8 marzo 1975, n. 49. [1]

Disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale.

(G.U. 20 marzo 1975, n. 76).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni relative all'obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale, previste nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, hanno effetto:

     a) dal 1° gennaio 1977 per gli atti di cui alle lettere c), d), e), g) ed i) dell'art. 6 del predetto decreto con esclusione di quelli indicati dagli artt. 27, 28, 29, 31 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

     b) dal 1° luglio 1977 per gli atti di cui alla lettera b) del detto art. 6, per gli atti di cui all'ultimo comma dello stesso articolo nonché per le dichiarazioni e allegati di cui agli artt. 27, 28, 29, 31 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

     c) dal 1° gennaio 1978 per gli atti di cui alle lettere a) ed h) del medesimo articolo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.