§ 95.2.33 - Legge 16 dicembre 1961, n. 1525.
Agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:16/12/1961
Numero:1525


Sommario
Art. 1.      I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che, entro il 31 maggio [...]
Art. 2.      Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgeranno, entro il 31 maggio 1969, nel territorio del comune di Monfalcone è concessa, per dieci anni dalla [...]
Art. 3.      Le imposte di registro e quelle ipotecarie relative al primo trasferimento di immobili, a seguito di espropriazione o di compravendita, occorrenti per l'impianto di [...]
Art. 4.      Ai fini del trattamento tributario previsto dall'art. 3, gli interessati devono presentare apposita domanda all'intendenza di finanza competente la quale accerta, per [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.      Le disposizioni contemplate negli articoli preceduti si applicano anche al territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine, della estensione massima di [...]


§ 95.2.33 - Legge 16 dicembre 1961, n. 1525. [1]

Agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine.

(G.U. 5 febbraio 1962, n. 32)

 

 

     Art. 1.

     I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che, entro il 31 maggio 1969, sorgeranno nel territorio del comune di Monfalcone, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, semprechè non risultino producibili dalla industria nazionale.

 

          Art. 2.

     Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgeranno, entro il 31 maggio 1969, nel territorio del comune di Monfalcone è concessa, per dieci anni dalla loro attivazione, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

 

          Art. 3.

     Le imposte di registro e quelle ipotecarie relative al primo trasferimento di immobili, a seguito di espropriazione o di compravendita, occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 1969, sorgeranno entro il territorio del comune di Monfalcone, sono stabilite nella misura fissa di lire duemila.

     Le imposte sono dovute nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio, ovvero con certificazione dell'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competente, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

 

          Art. 4.

     Ai fini del trattamento tributario previsto dall'art. 3, gli interessati devono presentare apposita domanda all'intendenza di finanza competente la quale accerta, per mezzo dei competenti organi tecnici, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dalle imposte.

     La domanda stessa deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione.

 

          Art. 5. [2]

     Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate urgenti e indifferibili ad ogni effetto di legge le opere occorrenti per la sistemazione, l'attrezzatura e l'esercizio dei servizi del territorio del comune di Monfalcone, destinate dal piano regolatore alle iniziative di cui all'art. 1, e della zona Aussa-Corno, delimitata a norma del successivo art. 6, anche se ubicate al di fuori di detto territorio e di detta zona; nonché le opere necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali nel territorio e nella zona di cui sopra.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni contemplate negli articoli preceduti si applicano anche al territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine, della estensione massima di ettari 1000, da determinarsi più specificatamente con decreto del Ministro per le finanze.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 6 luglio 1964, n. 633.