§ 95.2.2d - Legge 1 luglio 1952, n. 864.
Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:01/07/1952
Numero:864


Sommario
Art. unico.      Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, già prorogato fino al 15 aprile 1951, è da tale data [...]


§ 95.2.2d - Legge 1 luglio 1952, n. 864. [1]

Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(G.U. 17 luglio 1952, n. 164).

 

 

     Art. unico.

     Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, già prorogato fino al 15 aprile 1951, è da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.