§ 95.1.a - Legge 13 luglio 1948, n. 1100.
Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:13/07/1948
Numero:1100


Sommario
Art. unico.      I numeri 3 e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti


§ 95.1.a - Legge 13 luglio 1948, n. 1100. [1]

Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.

(G.U. 21 agosto 1948, n. 194).

 

 

     Art. unico.

     I numeri 3 e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     "3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi e canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni e formalità entro il 31 ottobre 1948;

     4) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino il complemento di imposta e gli accessori dovuti sul maggior valore entro lo stesso termine del 31 ottobre 1948".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.