Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 14/02/2003 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea [...] |
Art. 2. 1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione [...] |
Art. 3. 1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente: |
Art. 4. 1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente: |
Art. 5. 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" [...] |
Art. 6. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: "dall'articolo 270 ter" sono sostituite [...] |
Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 94.1.B75 - Legge 14 febbraio 2003, n. 34.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(G.U. 11 marzo 2003, n. 58, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.
1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 280 bis. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
2. Il terzo comma dell'articolo 1 del
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
1. All'articolo 7, comma 2, del
2. All'articolo 12, comma 3 quater, del testo unico di cui al
1. All'articolo 3, comma 1, del
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE
DEGLI ATTENTATI TERRORISTI CON ESPLOSIVO
Gli Stati Parti alla presente Convenzione,
Tenendo a mente gli scopi ed i princìpi della Carta delle Nazioni Unite relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione fra gli Stati,
Profondamente preoccupati per la proliferazione nel mondo intero di atti di terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni,
Ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 24 ottobre 1995,
Ricordando inoltre la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione 49/60 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9.12.1994, in cui gli "Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro categorica condanna, di tutti gli atti, metodi e prassi terroriste in quanto criminali et ingiustificabili, ovunque essi accadano e a prescindere di chi ne siano gli autori, in particolare degli atti che mettono a repentaglio i rapporti amichevoli fra Stati e popoli e minacciano l'integrità territoriale et la sicurezza degli Stati".
Notando che la Dichiarazione invita peraltro gli Stati "ad esaminare con urgenza la portata delle disposizioni giuridiche internazionali in vigore relative alla prevenzione, alla repressione ed all'eliminazione del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, al fine di assicurare l'esistenza di un àmbito giuridico che copre tutti gli aspetti della questione",
Ricordando inoltre la risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996 e l'annessa Dichiarazione che completa la Dichiarazione del 1994 sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale,
Notando inoltre che gli attentati terroristi perpetrati per mezzo di ordigni esplosivi o altri ordigni micidiali sono sempre più diffusi,
Notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano in modo adeguato questo tipo di attentato,
Convinti della necessità urgente di sviluppare una cooperazione internazionale fra gli Stati per l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci volte a prevenire questo tipo di atti terroristi ed a perseguire e punire i loro autori,
Considerando che questi attentati sono un argomento di viva preoccupazione per l'intera comunità internazionale,
Notando che le attività delle forza armate degli Stati sono regolate da norme di diritto internazionale al di là dell'àmbito della presente Convenzione, e che l'esclusione di alcuni atti dalla portata della Convenzione non giustifica né rende leciti atti peraltro illeciti, né preclude la possibilità di intentare procedimenti in base al dominio di altre leggi,
Articolo primo
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per "struttura governativa o pubblica" s'intende ogni attrezzatura o mezzo di trasporto di natura permanente o temporanea utilizzato o occupato dai rappresentanti di uno Stato, dai membri del governo, del parlamento o della magistratura o dagli agenti o dal personale di uno Stato o altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa nell'àmbito delle loro funzioni ufficiali.
2. Per "infrastruttura" s'intende ogni impianto pubblico o privato che fornisce servizi di utilità pubblica, come la conduzione d'acqua, l'evacuazione delle acque reflue, l'energia, il combustibile o le comunicazioni.
3. Per "ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale" s'intende:
a) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, oppure
b) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiamenti o materie radioattive.
4. Per "forze armate di uno Stato" s'intendono le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al suo diritto interno, essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a titolo di appoggio a tali forze armate e che sono ufficialmente poste sotto il loro comando, autorità e responsabilità.
5. Per "sito pubblico" s'intendono le parti di qualsiasi edificio, terreno, via pubblica, corso d'acqua ed altro luogo accessibile o aperto al pubblico in modo continuativo, periodico o occasionale, ivi compreso ogni luogo destinato ad un uso commerciale, culturale, storico, istruttivo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o di altro genere e che è di conseguenza accessibile o aperto al pubblico.
6. Per "sistema di trasporto pubblico" s'intendono tutte le attrezzature, mezzi e veicoli, pubblici e privati, che sono utilizzati nell'àmbito dei servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico.
Articolo 2
1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che illecitamente e intenzionalmente consegna, colloca o fa esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro un sito pubblico, una struttura governativa, o altro impianto pubblico, un sistema di trasporto pubblico o un'infrastruttura:
a) nell'intento di provocare la morte o gravi lesioni corporali; oppure
b) nell'intento di causare massicce distruzioni di tale sito, struttura, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare perdite economiche considerevoli.
2. Commette altresì reato chiunque tenta di commettere un'infrazione ai sensi del paragrafo
3. Commette altresì reato chiunque:
a) si rende complice di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1 o 2;
b) organizza la perpetrazione di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1 o 2 o ordina ad altre persone di commetterla;
c) contribuisce in ogni altro modo alla perpetrazione di una o più delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 da parte di un gruppo di persone agenti di comune accordo; tale partecipazione deve essere deliberata, e fornite sia per agevolare l'attività criminale generale del gruppo o servire ai suoi scopi, sia con piena cognizione dell'intento del gruppo di commettere l'infrazione o le infrazioni in questione.
Articolo 3
La presente Convenzione non si applica quando il reato è commesso all'interno di un solo Stato ed il presunto autore e le vittime del reato sono cittadini di questo Stato, quando il presunto autore del reato si trova sul territorio di questo Stato, e nessun altro Stato ha motivo, ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, di far valere la sua giurisdizione, restando inteso che in tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 10 a 15, a seconda di come convenga.
Articolo 4
Ciascuno Stato Parte prende le misure che possono essere necessarie per:
a) qualificare di reato, con riferimento alla propria legislazione interna, le infrazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
b) punire tali infrazioni con pene che tengano debitamente conto della loro gravità.
Articolo 5
Ciascuno Stato Parte adotta le misure eventualmente necessarie e se del caso una legislazione interna, per garantire che gli atti criminali che rientrano nella portata della presente Convenzione in particolare quelli progettati o calcolati al fine di suscitare terrore nella popolazione o in gruppi di persone o di individui, non possano in alcun modo essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e che tali atti siano passibili di pene commisurate alla loro gravità.
Articolo 6
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua competenza per quanto concerne i reati di cui all'articolo 2, quando:
a) il reato è stato commesso sul suo territorio;
b) il reato è stato commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera, o di un'aeronave immatricolata secondo la sua legislazione nel momento in cui il reato è stato commesso;
c) il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini.
2. Ciascuno Stato Parte può inoltre determinare la sua competenza per tali reati, quando:
a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini;
b) il reato è stato commesso contro una struttura pubblica di tale Stato situata all'esterno del suo territorio, ivi compresa un'ambasciata o i locali diplomatici o consolari di tale Stato;
c) il reato è stato commesso da un apolide che ha la residenza abituale sul territorio di detto Stato;
d) il reato è stato commesso per costringere lo Stato a commettere un atto qualsiasi o ad astenersi dallo stesso;
e) il reato è stato commesso a bordo di un'aeronave gestita dal governo di detto Stato.
3. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite circa la competenza che ha stabilito in forza della sua legislazione interna secondo il paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.
4. Ciascuno Stato Parte adotta inoltre le misure eventualmente necessarie per la determinazione della sua giurisdizione relativamente ai reati di cui all'articolo 2, quando il presunto autore del reato si trovi sul territorio di detto Stato e non sia estradato verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno determinato la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2.
5. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale determinata da uno Stato Parte secondo il suo diritto interno.
Articolo 7
1. Quando è informato che l'autore, o il presunto autore di un reato di cui all'articolo 2 potrebbe trovarsi sul suo territorio, lo Stato Parte interessato prende le misure necessarie, in conformità alla sua legislazione interna, per indagare sui fatti di cui viene a conoscenza.
2. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, lo Stato Parte sul cui territorio l'autore o il presunto autore dell'infrazione si trovano, prende le misure appropriate, in forza della sua legislazione interna, per fermare questa persona ai fini di procedimenti o di estradizione.
3. Ogni persona, nei cui confronti sono prese le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ha diritto:
a) di mettersi in contatto senza indugio con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalità o che è in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti, oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio ha la sua residenza abituale;
b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato;
c) di essere informata dei diritti che le sono conferiti dai capoversi a) e b).
4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell'àmbito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio l'autore o il presunto autore del reato si trovano, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi ai sensi del paragrafo 3.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non pregiudicano il diritto di ogni Stato Parte che ha stabilito la sua giurisdizione secondo il capoverso c) del paragrafo 1, o il capoverso c) del paragrafo 2 dell'articolo 6, di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a mettersi in contatto con il presunto autore del reato ed a fargli visita.
6. Uno Stato Parte che ha disposto in detenzione una persona secondo le norme del presente articolo informa immediatamente, direttamente o per il tramite del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati Parti che hanno stabilito la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 e, se lo ritiene opportuno, tutti gli altri Stati Parti interessati, per quanto riguarda tale detenzione e le circostanze che la giustificano. Lo Stato che procede all'inchiesta di cui al paragrafo 1, ne comunica rapidamente le conclusioni a tali Stati Parti, indicando loro se intende esercitare la propria giurisdizione.
Articolo 8
1. Nei casi in cui sono applicabili le norme dell'articolo 6, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ha l'obbligo, se non lo estrada, di sottoporre il suo caso senza eccessivo ritardo e senza eccezione, a prescindere se il reato è stato o meno commesso sul suo territorio, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale secondo una procedura conforme alle leggi di detto Stato. Tali autorità prendono la loro decisione in base alle stesse condizioni di quelle previste per ogni altro reato di natura grave, in conformità alle leggi di detto Stato.
2. Ogni qualvolta uno Stato Parte sia autorizzato, in forza della sua legislazione interna, ad estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini in base alla condizione esclusiva che l'interessato gli sarà restituito per scontare la pena inflittagli al termine del processo della procedura nell'àmbito della quale l'estradizione o la consegna era stata richiesta, e che questo Stato e lo Stato che richiede l'estradizione accettano questa soluzione ed altre condizioni che possono ritenere appropriate, l'estradizione o la consegna condizionale sono sufficienti per dispensare lo Stato Parte richiesto dall'obbligo previsto al paragrafo 1.
Articolo 9
1. I reati di cui all'articolo 2 sono considerati casi di estradizione a pieno diritto in qualsiasi trattato di estradizione stipulato fra gli Stati Parti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati Parti s'impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in seguito tra di loro.
2. Quando uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, è investito di una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non è legato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione relativamente ai reati previsti dall'articolo 2. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previsti dalla legislazione dello Stato richiesto.
3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti all'articolo 2 come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
4. I reati di cui all'articolo 2 sono, se del caso, considerati ai fini dell'estradizione fra Stati Parti come essendo stati commessi sia sul luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati che hanno stabilito la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6.
5. Le norme di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi fra Stati Parti, relative ai reati di cui all'articolo 2 sono considerate come essendo modificate fra Stati Parti qualora siano incompatibili con la presente Convenzione.
Articolo 10
1. Gli Stati Parti si concedono a vicenda per quanto possibile la più ampia assistenza giudiziaria per ogni inchiesta o procedura penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 2, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura.
2. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi che incombono loro in forza del paragrafo 1 in conformità con qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati Parti si concedono a vicenda tale assistenza giudiziaria secondo la loro legislazione interna.
Articolo 11
Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra Stati Parti, nessuno dei reati di cui all'articolo 2 è considerato come reato politico, reato connesso ad un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Di conseguenza, un richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non potrà essere respinta per il solo motivo che verte su un reato politico, un reato connesso ad un reato politico o reato ispirato da moventi politici.
Articolo 12
Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata nel senso di implicare l'obbligo dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria, quando lo Stato Parte richiesto abbia fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all'articolo 2 o la domanda di assistenza relativa a tali reati è stata presentata per perseguire o punire una persona sulla base di considerazioni legate alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'origine etnica o alle opinioni politiche, oppure che l'acconsentire a questa richiesta potrebbe danneggiare la situazione di tale persona per uno qualsiasi dei sopracitati motivi.
Articolo 13
1. Una persona detenuta o che sconta una pena sul territorio di uno Stato Parte e la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte sia per fornire una testimonianza, o ai fini di identificazione, o per dare il suo contributo alla determinazione dei fatti nell'àmbito di un'inchiesta o di procedimenti intentati in forza della presente Convenzione, può essere trasferita purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la persona consente liberamente con cognizione di causa al trasferimento;
b) le autorità competenti dei due Stati interessati vi consentono, fatte salva ogni condizione che possono giudicare appropriata;
2. Ai fini del presente articolo:
a) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento, ha il potere e l'obbligo di mantenere la persona interessata in detenzione, salvo richiesta o autorizzazione contraria dello Stato dal quale detta persona trasferita proviene;
b) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento, adempie senza indugio all'obbligo di consegnare l'interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, secondo quanto convenuto preliminarmente o diversamente deciso dalle autorità competenti dei due Stati;
c) lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato, non può esigere dallo Stato dal quale il trasferimento è effettuato che intraprenda una procedura di estradizione contro l'interessato;
d) si tiene conto del periodo che l'interessato ha trascorso in detenzione nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del computo della pena da scontare nello Stato dal quale è stato trasferito.
3. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita in conformità alle disposizioni del presente articolo non dia il suo accordo, tale persona, a prescindere dalla sua nazionalità, non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato nel quale è trasferita, in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio del primo Stato.
Articolo 14
Ad ogni persona posta in detenzione o che è oggetto di ogni altra misura o procedura intentata ai sensi della presente Convenzione, sarà garantito un trattamento equo nonché tutti i diritti e le garanzie in conformità alla legislazione dello Stato dove si trova ed alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, ivi comprese quelle relative ai diritti dell'uomo.
Articolo 15
Gli Stati collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 2, ed in modo particolare:
a) prendono tutte le misure possibili, se del caso adottando la loro legislazione interna, in vista di prevenire o di contrastare la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere commessi all'interno o all'esterno dei loro territori, in modo particolare le misure che vietano sui loro territori le attività illegali di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggiano, istigano, organizzano o finanziano con cognizione di causa o commettono i reati di cui all'articolo 2;
b) si scambiano informazioni esatte e verificate, in conformità alle norme delle loro legislazioni interne, e coordinano le misure amministrative e le altre misure eventualmente prese per prevenire la perpetrazione dei reati di cui all'articolo 2;
c) procedono, ove necessario, grazie alla ricerca-sviluppo vertente sui metodi di rilevamento di esplosivi e di altre materie pericolose suscettibili di causare la morte o di causare danni corporali - a consultazioni in merito alla elaborazione di norme sulla marcatura degli esplosivi, in vista di individuare la loro origine nelle inchieste effettuate a seguito di esplosioni; a scambi di informazioni relative alle misure di prevenzione, alla cooperazione e al trasferimento di tecnologia, di materiale e di mezzi connessi.
Articolo 16
Lo Stato Parte nel quale un'azione penale è stata intentata contro il presunto autore del reato, comunica, secondo le condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informa gli altri Stati Parti.
Articolo 17
Gli Stati Parti adempiono agli obblighi che derivano dalla presente Convenzione, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché della non - interferenza negli affari interni degli altri Stati.
Articolo 18
Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare sul territorio di un altro Stato Parte una competenza o delle funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di questo altro Stato Parte dalla sua legislazione interna.
Articolo 19
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati ed agli individui dal diritto internazionale, in particolare gli scopi ed i princìpi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario.
2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non sono neanch'esse regolamentate dalla presente Convenzione, in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale.
Articolo 20
1. Ogni controversia fra Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo sarà sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati. Se, entro i sei mesi che seguono la data della richiesta di arbitrato, le parti non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, presentando un ricorso secondo lo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle norme del paragrafo 1. Gli altri Stati Parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato questa riserva.
3. Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo le norme del paragrafo 2 può in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale.
Articolo 21
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
2. La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 22
1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o che vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra il vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Articolo 23
1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 24
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere copia certificata conforme a tutti gli Stati.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma a New York, il 12 gennaio 1998.