§ 98.1.27313 - Legge 15 dicembre 2001, n. 438.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/12/2001
Numero:438


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.27313 - Legge 15 dicembre 2001, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale

(G.U. 18 dicembre 2001, n. 293)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374

     All'articolo 1:

     nella rubrica, la parola: "internazionale" è sostituita dalle seguenti: "anche internazionale";

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

     ”Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

     Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

     Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

     Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:

     “Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

     La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

     Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto";

     i commi 3 e 4 sono soppressi;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: “delitti contro la personalità dello Stato” è aggiunta la seguente: “italiano";

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     "5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono sostituite dalle seguenti: “dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione”.

     5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: “se il rifugio o il vitto sono prestati” sono sostituite dalle seguenti: “se l'assistenza è prestata”.

     5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: “270-bis, secondo comma,” sono soppresse".

     L'articolo 2 è soppresso.

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: "dall'articolo 270-quater" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 270-ter";

     al comma 2, le parole: "ai delitti con finalità di terrorismo internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "ai delitti con finalità di terrorismo".

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: "operazioni di polizia previamente autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5", le parole: "anche internazionale" sono soppresse, le parole: "per cui procedono" sono soppresse, la parola: "indirettamente" è sostituita dalle seguenti: "per interposta persona" e, dopo la parola: "documenti", è inserita la seguente: ", stupefacenti";

     al comma 2, dopo la parola: "utilizzare" sono inserite le seguenti: "documenti, identità o", e dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "al più presto e comunque";

     al comma 6, primo periodo, le parole: "quando richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "se necessario o se richiesto" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa";

     al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4".

     All'articolo 5:

     al comma 1, all'alinea, le parole: "norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato" sono sostituite dalle seguenti: "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate";

     al comma 1, capoverso Art. 226, nella rubrica, dopo la parola: "controlli" è inserita la seguente: "preventivi" e sono soppresse le parole: "a fini di prevenzione";

     al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, dopo la parola: "telematica," sono inserite le seguenti: "nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale" e le parole: "di procedura penale", ovunque ricorrano, sono soppresse;

     al comma 1, capoverso Art. 226, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni";

     al comma 1, capoverso Art. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine nè costituire oggetto di deposizione nè essere altrimenti divulgate";

     al comma 3, le parole: "articolo 226, come modificato" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito";

     dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni".

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: "n. 4, del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "n. 4)".

     All'articolo 8:

     al comma 1, all'alinea, le parole: "norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale";

     il comma 2 è soppresso.

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. - (Notificazioni). 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, le parole: “e negli altri casi di assoluta urgenza” sono soppresse;

     b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     “2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

     2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2”.

     2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: “o della polizia giudiziaria” sono soppresse.

     3. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

     4. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     “2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161".

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: "al capitolo 1249" sono sostituite dalle seguenti: "all'unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249)", dopo le parole: "può essere ripartita" sono inserite le seguenti: "ai medesimi fini" e dopo le parole: "anche tra" la parola: "gli" è soppressa.

     Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     "Art. 10-bis. - (Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

     “3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter”.

     2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

     “1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

     4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144".