§ 94.1.528 - Legge 1 aprile 1975, n. 174.
Ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-73.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:01/04/1975
Numero:174

§ 94.1.528 - Legge 1 aprile 1975, n. 174.

Ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-73.

(G.U. 9 giugno 1975, n. 149, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi, adottati a Neuilly-sur-Seine:

     a) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici - 9 dicembre 1971;

     b) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico - 12 luglio 1972;

     c) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma "Space-Lab" - 15 febbraio 1973;

     d) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti per telecomunicazioni - 12 aprile 1973;

     e) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e gli Stati Uniti d'America concernente un programma di cooperazione per lo sviluppo, l'acquisto e l'utilizzazione di un laboratorio spaziale in collegamento con il sistema di navetta spaziale - 14 agosto 1973;

     f) accordo tra alcuni Stati europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma relativo al dispositivo di lancio "Ariane" - 21 settembre 1973;

     g) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo - 21 settembre 1973.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 14, 13, 14, 13, 14, XVI e 12 degli accordi stessi.

 

     Art. 3.

     In conformità di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge restano imputate alle disponibilità previste dall'articolo 2 della legge predetta.

 

Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e la Organizzazione europea di ricerche spaziali riguardante l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici

 

(Traduzione non ufficiale) 

     Art. 1.

     1. I partecipanti intraprendono, in cooperazione con degli Stati non membri dell'Organizzazione, un programma avente per scopo il progetto, lo sviluppo, la messa in opera e il funzionamento di un sistema preoperazionale di controllo del traffico aereo mediante satelliti, al fine di apportare un contributo significativo alla realizzazione di un tale sistema operante nell'oceano Atlantico e nell'oceano Pacifico e di acquisire l'esperienza necessaria per la messa a punto di un sistema operazionale.

     2. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della Convenzione, apporta il suo aiuto e permette l'uso delle sue installazioni per la realizzazione del programma menzionato al paragrafo 1 di questo articolo.

 

     Art. 2.

     1. Il programma preoperazionale menzionato al paragrafo 1 dell'articolo 1 (in seguito denominato "Programma comune d'Aerosat") si compone di un programma integrato e di un programma coordinato, che sono definiti e descritti all'allegato A del presente accordo.

     2. Il principale obiettivo del programma comune d'Aerosat è di fornire un servizio preoperazionale di controllo del traffico aereo a tutti coloro che ne usufruiscono. Con riserva del raggiungimento di questo obiettivo, la capacità del programma comune di Aerosat può essere utilizzata, per scopi sperimentali, al di fuori di questo obiettivo principale.

 

     Art. 3.

     1. I partecipanti istituiscono un Consiglio direttivo di programma composto dai loro rappresentanti, che assicuri la responsabilità di tutte le questione europee relative al programma comune di Aerosat e che prenda tutte le decisioni riguardanti queste questioni.

     2. Per problemi comuni a parecchi programmi dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo di programma ha il ruolo d'organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione al quale presenta ogni raccomandazione necessaria per permettere al Consiglio dell'Organizzazione di pronunciarsi su eventuali conflitti con la maggioranza di due terzi degli Stati membri.

     3. Il Consiglio direttivo del programma ha per funzioni, in particolare, di:

     a) definire le posizioni comuni e stabilire ogni necessaria istruzione per la delegazione europea del Consiglio di Aerosat, istituito in conformità della proposta del memorandum di accordo;

     b) determinare come devono essere rappresentati i Partecipanti al Consiglio di Aerosat;

     c) stabilire stretti legami con le autorità aeronautiche europee e contribuire ad armonizzare e coordinare la loro partecipazione al programma coordinato;

     d) dare le necessarie direttive al direttore generale dell'Organizzazione concernenti l'esecuzione di progetti europei che rientrano nel quadro del programma integrato;

     e) votare il bilancio annuale del programma;

     f) fare applicare il memorandum di accordo, per quanto riguarda i diritti e i doveri dei Partecipanti europei;

     g) emettere un parere, destinato ad essere trasmesso al Consiglio di Aerosat, su ogni domanda presentata da un Partecipante concernente l'utilizzazione della capacità del sistema di satelliti aeronautici menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 2;

     h) in conformità con i regolamenti dell'Organizzazione, consigliare il direttore generale sull'attribuzione dei posti per l'ufficio del programma comune affinché sia tenuto debito conto, in particolare, degli aspetti aeronautici del programma.

 

     Art. 4.

     Le decisioni del Consiglio direttivo del programma sono prese secondo il regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione che s'applica mutatis mutandis, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente accordo.

 

     Art. 5.

     1. Il programma integrato è eseguito sotto la responsabilità del direttore generale, in conformità con le disposizioni del presente accordo.

     2. A meno che non sia diversamente convenuto nel presente accordo, l'Organizzazione esegue questo programma in conformità con le regole e le procedure in vigore nell'Organizzazione.

     3. In particolare, il direttore generale dell'Organizzazione:

     a) fornisce il personale necessario per la partecipazione ai lavori dell'Ufficio del programma comune di Aerosat, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 del memorandum di accordo;

     b) assicura, per conto dei Partecipanti, la registrazione e la gestione tecnica e amministrativa dei contratti o "sub-contratti", in conformità con i regolamenti e le procedure dell'Organizzazione; tuttavia, la preferenza è data, nella misura del possibile, all'esecuzione del lavoro sui territori dei Partecipanti, prendendo in considerazione le raccomandazioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.

 

     Art. 6.

     1. Le spese che risultano dall'esecuzione del programma integrato da parte dell'Organizzazione, ai sensi del presente accordo, sono sostenute dai partecipanti, in conformità con le disposizioni previste dall'allegato B del presente accordo.

     2. I Partecipanti contribuiscono al finanziamento del detto programma, in conformità ai principi e alla tabella definiti nell'allegato B del presente accordo, e nei limiti di un quadro finanziario globale di 100 MUC, comprendente le percentuali indicate ai comma a) e b) del paragrafo 1 dell'allegato B.

     3. Il Consiglio direttivo del programma approva i bilanci annuali del programma integrato con la maggioranza dei due terzi.

 

     Art. 7.

     Con riserva delle disposizioni del memorandum di accordo:

     a) i diritti di proprietà intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma integrato sono riservati ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attività;

     b) la pubblicazione delle informazioni scientifiche derivanti dall'esecuzione del programma integrato e l'accesso a queste informazioni sono regolati dalle pertinenti disposizioni dell'Organizzazione.

 

     Art. 8.

     L'Organizzazione prenderà tutte le misure contrattuali necessarie per diventare, per conto dei Partecipanti, coproprietaria dei satelliti realizzati nel quadro del Programma integrato, come pure degli impianti ed equipaggiamenti acquistati per la sua esecuzione, fino alla fase preoperazionale compresa. Ogni cessione degli impianti o equipaggiamenti destinati all'Organizzazione dopo il termine del programma comune di Aerosat è decisa dai Partecipanti d'intesa con il Consiglio della Organizzazione.

 

     Art. 9.

     1. I Partecipanti convengono, in vista della revisione del quadro finanziario globale accennato all'articolo 6, nel caso di variazione del livello dei prezzi, di applicare la procedura che allora sarà in vigore nell'Organizzazione.

     2. Nel caso in cui l'importo previsto al paragrafo 2 dell'articolo 6 dovesse essere rivisto per motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, il Consiglio direttivo del programma deciderà circa le spese aggiuntive a carico dell'Organizzazione con la maggioranza dei due terzi dei Partecipanti qualora il costo cumulativo totale non superi i 155 milioni di dollari, indicati al paragrafo 2 dell'articolo 13 del memorandum di accordo.

     3. Nel caso in cui questo costo cumulativo totale superasse i 155 milioni di dollari USA, indicati al paragrafo 2 dell'articolo 13 del memorandum di accordo, i Partecipanti che desiderassero nondimeno proseguire l'esecuzione del programma integrato si consulteranno e fisseranno le modalità del suo proseguimento. Essi ne informeranno il Consiglio dell'Organizzazione, che prenderà, all'uopo, ogni decisione necessaria. Gli altri Partecipanti si ritireranno dal programma, fatte salve le disposizioni dell'articolo 15.

 

     Art. 10.

     1. I Partecipanti indennizzeranno l'Organizzazione per ogni responsabilità nella quale potesse incorrere se la sua responsabilità internazionale fosse coinvolta in conseguenza dell'esecuzione del programma integrato.

     2. Ogni riparazione per danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro di questo programma sarà accreditata sui bilanci annuali del programma integrato.

 

     Art. 11.

     Le modalità di esecuzione e di funzionamento del programma coordinato sono studiate dal Consiglio direttivo del programma in collegamento con le autorità aeronautiche dei Partecipanti al citato programma. Nel caso in cui cariche relative al programma coordinato fossero affidate all'Organizzazione, le norme menzionate nel presente accordo sarebbero applicabili con riserva di eventuali disposizioni che dovranno essere stabilite dal Consiglio direttivo del programma.

 

     Art. 12.

     I Partecipanti prendono atto delle disposizioni del memorandum di accordo proposto e dei diritti e doveri che ne derivano per loro, ed esprimono il loro accordo perché il Consiglio dell'Organizzazione autorizzi il direttore generale a firmarlo.

 

     Art. 13.

     1) Ogni controversia tra due o più partecipanti o tra alcuni partecipanti e l'Organizzazione riguardante la interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti della controversia, a un unico arbitro che sarà nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non può essere cittadino di uno Stato che è Parte della controversia.

     2) Le Parti dell'accordo che non sono Parti nella controversia avranno il diritto di prendere parte al procedimento e la decisione dell'arbitro sarà vincolante per tutti i Partecipanti e per l'Organizzazione, abbiano essi preso parte o no al procedimento.

 

     Art. 14.

     1. Il presente accordo è aperto alla firma dei Partecipanti fino al 31 dicembre 1971.

     2. Gli Stati diventano parti dell'accordo:

     mediante firma senza riserva di ratifica o d'approvazione;

     mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione, presso il Governo della Francia, se l'accordo è stato firmato con riserva di ratifica o di approvazione.

     3. Il presente accordo entrerà in vigore quando sarà stato firmato dall'Organizzazione e quando gli Stati, la cui partecipazione, sulla base della tabella di cui all'allegato B, raggiunge i due terzi del totale dei contributi, sono diventati Parti all'accordo secondo i termini del paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito di una dichiarazione notificante l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione sarà considerata come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione.

     5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo al 31 dicembre 1971 può divenire parte fin alla sua entrata in vigore a condizione che:

     a) gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro consenso;

     b) il Governo interessato depositi uno strumento di adesione presso il Governo della Francia.

     6. A meno che il Consiglio direttivo del programma decida altrimenti all'unanimità, un Governo che diventa parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore verserà un contributo uguale a quello che esso avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo al momento della sua entrata in vigore, e questo contributo sarà accreditato prorata ai contributi dei partecipanti.

     7. Il Governo di uno Stato non membro può presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma; il Consiglio statuirà all'unanimità su tale domanda d'intesa con il Consiglio direttivo del programma che deciderà all'unanimità le condizioni per l'adesione.

 

     Art. 15.

     1. Se un Partecipante si ritira dal programma integrato, in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9, egli è tenuto a contribuire alle spese relative agli impegni il cui finanziamento è stato precedentemente deciso.

     2. Il ritiro dal programma prende effetto dalla data in cui il Partecipante che si ritira cessa di finanziare gli impegni di spesa relativi al programma, che sono decisi dal Consiglio direttivo del programma.

     3. Il Partecipante che si ritira beneficia dei diritti conferiti ai Partecipanti il giorno della data effettiva del ritiro. A partire da questa data, non può scaturire per lui alcun diritto o dovere che risulti dalla parte del programma al quale egli non partecipa più.

 

     Art. 16.

     Gli allegati A e B del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

 

     Art. 17.

     1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti del memorandum di accordo, il presente accordo può essere emendato su domanda di uno o più Partecipanti. L'Organizzazione dispone ugualmente del diritto d'iniziativa in materia di emendamenti per le disposizioni che creano nei suoi confronti dei diritti e dei doveri. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.

     2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti del memorandum di accordo, gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma secondo le disposizioni particolari contenute nelle clausole di revisione di detti allegati.

 

     Art. 18.

     Alla sua entrata in vigore, il Governo della Repubblica francese farà registrare l'accordo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

     Art. 19.

     Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente accordo e notifica ai Governi degli Stati membri dell'Organizzazione tutte le firme, ratifiche, adesioni e la data di entrata in vigore dell'accordo e tutti i suoi emendamenti.

     In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo.

     Fatto a Neuilly-sur-Seine, il 9 dicembre 1971, nelle due lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale trasmetterà copie certificate conformi a ciascun Governo e all'Organizzazione.

     (Seguono le firme)

 

     Allegato A all'Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici

     1. - Obiettivi del programma comune di satelliti aeronautici (Aerosat).

     Il programma comune di Aerosat provvede allo sviluppo e all'utilizzazione di un potenziale aeronautico preoperazionale al di sopra degli oceani Atlantico e Pacifico con gli scopi descritti ai punti (a-f) del paragrafo 2 dell'articolo 1 del memorandum di accordo menzionato nel preambolo del presente accordo.

     2. – Descrizione del programma comune d'Aerosat.

     Il programma comune d'Aerosat si compone di un programma integrato e di un programma coordinato.

     Il programma integrato, che è contemplato dal presente accordo tra i Partecipanti e l'Organizzazione, comprende gli elementi fondamentali menzionati ai punti (a-d) dell'articolo 2 del memorandum d'accordo, che sono:

     lo sviluppo e la produzione dei satelliti;

     i lanci;

     gli impianti di controllo dei satelliti;

     la gestione del programma.

     Il programma coordinato comprende gli elementi fondamentali menzionati ai punti a) e b) dell'articolo 3 del memorandum d'accordo, cioè:

     gli impianti degli utilizzatori al suolo;

     l'equipaggiamento di volo.

     3. - Calendario.

     Partendo dall'ipotesi che il memorandum d'accordo possa essere firmato dall'Organizzazione e dall'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti fine 1971/inizio 1972, il calendario indicativo per il programma integrato viene stabilito nel modo seguente:

     attribuzione del contratto d'Aerosat: secondo semestre del 1972;

     date di lancio dei satelliti (vedere anche articolo 9 del memorandum d'accordo):

     lancio del satellite n. 1: sopra l'oceano Atlantico appena possibile e in ogni caso non più tardi dell'aprile 1975;

     lancio del satellite n. 2: sopra l'oceano Pacifico ad una data da fissarsi dal Consiglio d'Aerosat;

     lancio del satellite n. 3: sopra l'oceano Atlantico prima della fine del 1976;

     lancio del satellite n. 4: sopra l'oceano Pacifico prima della fine del 1977;

     completamento del programma comune d'Aerosat: come indicato nell'articolo 13 del memorandum d'accordo.

     4. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni del presente annesso possono essere rivedute mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.

 

     Allegato B all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici

     1. - Costo del programma integrato.

     Il quadro finanziario globale di 100 milioni di unità di conto (U.C.) fissato al paragrafo 2 dell'articolo 6 del presente accordo è basato sui seguenti preventivi:

     a) le spese dirette per il programma integrato per il periodo 1972-1979 sono valutate a:

 

 

 

In milioni di U.C. al livello dei prezzi del 1971

1

Personale:

 

 

 

Organizzazione e ufficio del programma comune

4,850

 

2

Funzionamento:

 

 

 

Spese di trasferimento dell'Organizzazione e contributi al funzionamento dell'ufficio del programma comune

2,225

 

3

Immobilizzazione:

 

 

 

Installazione di un terminale a terra di controllo dei satelliti (TTCS) e di un centro di controllo di satelliti (CCS)

2,750

 

4

Gestione e mantenimento delle installazioni:

 

 

 

Gestione e mantenimento di un terminale a terra di controllo dei satelliti (TTCS) e di un centro di controllo di satelliti (CCS)

3,150

 

5

Sviluppo:

 

 

 

Sviluppo di satellite e produzione di sei unità di volo

37,000

 

 

5 dispositivi di lancio a 7,5 MUC [*]

18,750

 

 

Studi ed esperimenti

1,000

56,750

 

Totale

 

69,725

[*] Benché le stime del costo fatte nel memorandum d'accordo si applichino a sei dispositivi di lancio per quattro satelliti, i crediti che figurano espressamente nelle previsioni di bilancio della Organizzazione corrispondente a cinque dispositivi di lancio soltanto.

 

     b) le spese indirette, cioè la quota parte del programma integrato sulle spese comuni e le spese di sostegno dell'Organizzazione, che dipenderà dall'ampiezza del programma globale dell'Organizzazione; questa quota parte è attualmente valutata in 19,3 MUC.

     2. - Tabella dei contributi.

     Ogni Partecipante contribuisce alle spese derivanti dall'esecuzione del programma integrato dall'Organizzazione, alle condizioni del presente accordo, in conformità con la tabella qui di seguito riportata:

 

Stati

Quote-parti di contributi %

Germania

23,67

Belgio

3,75

Spagna

5,24

Francia

13,90

Italia

21,87

Paesi Bassi

4,71

Regno Unito

19,01

Svezia

4,64

Svizzera

3,21

Totale

100,00

 

     3. - Rapporti dell'Organizzazione sulla situazione finanziaria e contrattuale.

     Il direttore generale dell'Organizzazione dà le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato di progresso sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle richieste di contributi, sulle spese incorse e sulle ultime valutazioni dei costi per il compimento del programma integrato, conformemente alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione inerenti ai conti (capitolo III, sezione VI del regolamento finanziario) e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione per quanto concerne i rapporti periodici da presentare ad esso (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).

     4. - Regole finanziarie da osservare.

     Le spese dirette derivanti dall'esecuzione del programma integrato dall'Organizzazione, alle condizioni del presente accordo, sono imputate a un conto gestione "programma" che è stabilito ed amministrato dall'Organizzazione conformemente alle relative disposizioni del regolamento finanziario. La quota parte del programma integrato sulle spese comuni e le spese di sostegno dell'Organizzazione è fissata e attribuita al conto gestione "programma" conformemente ai principi e alle procedure adottati in materia dall'Organizzazione.

     5. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente annesso possono essere rivedute con decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente annesso possono essere rivedute dal Consiglio direttivo del programma a maggioranza dei due terzi.

 

 

Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e la organizzazione europea di ricerche spaziali sull'esecuzione di un programma di satellite meteorologico.

 

     Art. 1.

     I Partecipanti intraprendono un programma avente per scopo il progetto, lo sviluppo, la costruzione, la messa in orbita, la gestione e il controllo di un satellite preoperazionale meteorologico (Meteosat), nonché lo sviluppo e la messa a punto di impianti al suolo associati, come definiti all'allegato A del presente accordo.

 

     Art. 2.

     1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma menzionato all'articolo 1 del presente accordo, in conformità del calendario e delle disposizioni dell'allegato A del presente accordo.

     2. Ai fini dell'esecuzione di questo programma, l'Organizzazione fa uso dei risultati degli studi intrapresi anteriormente nel quadro del programma nazionale francese, di alcuni mezzi e del personale forniti dal Centro nazionale di studi spaziali (qui di seguito denominati il "CNES") di Francia. Le condizioni e le modalità secondo cui il CNES fornisce la sua assistenza, e secondo cui l'Organizzazione ne fa uso, sono determinate da un accordo che dovrà essere concluso tra l'Organizzazione e il CNES.

 

     Art. 3.

     1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilità del programma e prende tutte le decisioni relative, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

     2. Per i problemi che si riferiscono a più di un programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma ha il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta tutte le raccomandazioni necessarie.

     3. Il Consiglio direttivo del programma è anche incaricato di mantenere stretti legami con gli organismi meteorologici nazionali e internazionali, e di definire le norme di utilizzazione del sistema.

     4. Il Consiglio direttivo del programma può creare gli organi consultivi che crede necessari per assicurare la buona esecuzione del programma.

 

     Art. 4.

     Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, le decisioni del Consiglio direttivo del programma di cui all'articolo 3 sono prese in conformità del regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione che si applica mutatis mutandis.

 

     Art. 5.

     Salvo pattuizione contraria del presente accordo, la Organizzazione esegue il programma in conformità delle norme e delle procedure in vigore nell'Organizzazione. Essa consulta il CNES, ove necessario, nei settori dove una cooperazione è prevista dall'accordo di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente accordo.

 

     Art. 6.

     1. Le spese derivanti dall'esecuzione del programma dall'Organizzazione ai termini del presente accordo sono sopportate dai Partecipanti, conformemente alle disposizioni dettagliate previste all'allegato B del presente accordo, e nei limiti di un quadro finanziario globale di 115 milioni di U.C. (al livello dei prezzi a metà del 1971).

     2. I bilanci annuali relativi al programma sono approvati con la maggioranza dei due terzi dal Consiglio direttivo del programma all'interno del quadro menzionato al paragrafo 1 del presente articolo o riveduto conformemente all'articolo 7.

 

     Art. 7.

     1. I Partecipanti convengono, in vista di consentire la revisione del quadro di cui all'articolo precedente in caso di variazione del livello dei prezzi, di applicare la procedura in vigore nell'Organizzazione all'epoca considerata.

     2. Se il quadro deve essere rivisto per dei motivi che non siano una variazione del livello dei prezzi, le disposizioni seguenti sono applicabili:

     a) se le eccedenze cumulative dei preventivi del costo al compimento del programma non oltrepassano il 20% dell'ammontare del quadro menzionato al paragrafo 1 dell'articolo 6, il Consiglio direttivo di programma fissa le spese addizionali con la maggioranza di due terzi dei Partecipanti;

     b) se le eccedenze cumulative dei preventivi del costo al compimento del programma sono superiori al 20% dell'ammontare di questo quadro, i Partecipanti che lo desiderano si possono ritirare dal programma con riserva delle disposizioni dell'articolo 17. Gli altri Partecipanti che desiderano proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalità della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, ogni necessaria decisione.

 

     Art. 8.

     I diritti di proprietà intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma sono riservati ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attività.

 

     Art. 9.

     1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma conformemente ai regolamenti e alle procedure dell'Organizzazione. Tuttavia, nella registrazione dei contratti e “sub-contratti” per l'esecuzione del programma, la preferenza è data, per quanto possibile, all'esecuzione dei lavori sul territorio del Partecipante, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.

     2. Le somme versate dall'Organizzazione al CNES a titolo di spese relative al personale da esso messo a disposizione dell'Organizzazione e agli esperimenti dietro fattura che esso esegue, sono considerate ai fini del calcolo, come assegnate alla Francia per quanto concerne la ripartizione geografica dei contratti dell'Organizzazione.

 

     Art. 10.

     L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, è proprietaria del satellite realizzato nel quadro del programma, come pure degli impianti ed equipaggiamenti acquistati per la sua esecuzione, fino alla fase preoperazionale inclusa.

 

     Art. 11.

     1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligazione cui essa andrà incontro se la sua responsabilità internazionale è impegnata come conseguenza dell'esecuzione del programma.

     2. Ogni indennizzo per danni ricevuti dall'Organizzazione nel quadro del programma è accreditata ai bilanci annuali del programma menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 6.

 

     Art. 12.

     1. Ogni controversia tra due o più Partecipanti o tra uno o più Partecipanti e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non può essere regolata in via amichevole, è sottoposta, su richiesta di una delle parti in lite, ad un unico arbitro che è nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non può essere cittadino di uno Stato parte della controversia.

     2. Le parti dell'accordo che non sono parti alla controversia hanno il diritto di partecipare al procedimento e la decisione dell'arbitro è vincolante per tutti i Partecipanti e per l'Organizzazione, abbiano essi o no preso parte al procedimento.

 

     Art. 13.

     1. Il presente accordo è aperto alla firma dei Partecipanti fino al 30 settembre 1972.

     2. Gli Stati divengono parti dell'accordo:

     mediante firma senza riserva di ratifica o d'approvazione,

     mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo è stato firmato con riserva di ratifica o d'approvazione.

     3. Il presente accordo entra in vigore quando è stato firmato dall'Organizzazione e quando gli Stati la cui partecipazione, conformemente alla tabella di cui all'allegato B, ammonta ai due terzi del totale dei contributi, sono diventati parti dell'accordo a termini del paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione è considerato come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione.

     5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo alla data del 30 settembre 1972 può divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo interessato deve depositare uno strumento d'adesione presso il Governo della Repubblica francese.

     6. A meno che il Consiglio direttivo del programma non decida diversamente all'unanimità, un Governo che diviene parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo fin dalla sua entrata in vigore e questo contributo è accreditato pro-rata ai contributi dei partecipanti.

 

     Art. 14.

     Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione può presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma; il Consiglio decide all'unanimità su questa domanda d'intesa con il Consiglio direttivo di programma che stabilisce alla unanimità le condizioni di adesione.

 

     Art. 15.

     L'Organizzazione notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Consiglio direttivo del programma, il completamento del programma conformemente alle disposizioni del presente accordo, che decade alla ricezione di detta notifica.

 

     Art. 16.

     I Partecipanti possono decidere di sospendere l'esecuzione del programma a maggioranza dei due terzi che rappresenti almeno due terzi dei contributi del programma.

 

     Art. 17.

     1. Se un Partecipante desidera ritirarsi dal programma in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 7, notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Questo ritiro prende effetto alla data della notifica, su riserva delle disposizioni seguenti:

     a) il Partecipante che si ritira è tenuto a quietanzare nel modo convenuto l'ammontare dei suoi contributi al titolo del bilancio annuale in corso;

     b) il Partecipante che si ritira è tenuto ad onorare i crediti di pagamento corrispondenti ai crediti di impegno approvati e utilizzati alla data di notifica del suo ritiro;

     c) il Partecipante che si ritira resta membro del Consiglio direttivo di programma fino all'adempimento dei suoi obblighi indicati qui sopra sub a) e b). Egli non ha diritto di voto se non sulle questioni che sono direttamente connesse a detti obblighi.

     2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui il suo ritiro prende effetto. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o dovere può nascere, per il Partecipante che si ritira, dalla parte del programma cui esso non contribuisce più, a meno che non sia convenuto altrimenti tra esso e gli altri Partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione dell'Organizzazione si applicano mutatis mutandis.

     3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione, che ha aderito al programma in virtù delle disposizioni dell'articolo 14, si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

 

     Art. 18.

     Gli allegati A e B del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

 

     Art. 19.

     1. Il presente accordo può essere riveduto a domanda di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.

     2. Gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di detti annessi.

 

     Art. 20.

     Alla sua entrata in vigore, il Governo della Repubblica francese farà registrare l'accordo, presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

     Art. 21.

     Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente accordo e notifica ai partecipanti e alla Organizzazione la data dell'entrata in vigore dell'accordo e degli emendamenti ad esso apportati, nonché di tutti gli strumenti di ratifica, di approvazione, di adesione e di applicazione provvisoria dell'accordo.

     In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

     Fatto a Neuilly-sur-Seine il 12 luglio 1972, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno dei partecipanti e all'Organizzazione.

     (Seguono le firme).

 

     Allegato A all'Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico.

     1. - Obiettivi del programma del satellite meteorologico europeo.

     Il programma provvede al progetto, allo sviluppo, alla costruzione, alla messa in orbita, alla gestione e al controllo di un satellite meteorologico geostazionario (Meteosat), così come allo sviluppo e alla messa in opera di impianti a terra associati. Questo sistema deve costituire un contributo dell'Europa al programma di ricerca globale sull'atmosfera (Garp) e alla Veglia meteorologica mondiale; esso deve soddisfare ai bisogni propri della comunità meteorologica europea in materia di mezzi spaziali.

     2. - Descrizione del programma.

     Il programma che è contemplato dal presente accordo si divide in due parti corrispondenti al settore spaziale e al settore terrestre.

     2.1. Settore spaziale

     Questa parte del programma comprende i seguenti elementi fondamentali:

     (a) lo sviluppo di un satellite geostazionario destinato a:

     una missione di osservazione per presa di immagini nelle bande infrarosse e visibili dello spettro elettromagnetico;

     una missione di diffusione di queste immagini verso gli utenti;

     una missione di raccolta dati emessi da stazioni automatiche, ivi compresa, quando ciò si giustifica, l'interrogazione di queste stazioni;

     (b) la realizzazione di due unità di volo di questo satellite e di una serie di pezzi di ricambio;

     (c) il lancio di una unità di volo la cui posizione sull'orbita geostazionaria sarà determinata dal Consiglio direttivo del programma.

     2.2. - Settore terrestre

     Questa parte del programma è costituita da:

     (a) la realizzazione di equipaggiamenti al suolo associati comprendente:

     (i) una stazione di acquisizione di dati, di telecomandi e di ricerca (DATTS),

     (ii) un centro di controllo delle operazioni (OCC),

     (iii) un centro di informazioni e di collocazione dei dati (DRCC),

     (iv) un centro di estrazione d'informazioni meteorologiche (MIEC),

     (v) un terminale meteorologico (MT),

     (vi) la realizzazione di un prototipo e di un dossier di fabbricazione di una stazione primaria di utilizzazione dei dati (PDUS) e di una stazione secondaria di utilizzazione dei dati (SDUS),

     (vii) la realizzazione di equipaggiamenti prototipi di collegamento di piattaforme di raccolta di dati (DCP) con il sistema spaziale e la preparazione di un dossier di fabbricazione di questi equipaggiamenti.

     L'insieme degli equipaggiamenti definiti ai punti (i) - (iv) saranno designati sotto il nome di installazioni al suolo Meteosat (GFM);

     (b) la preparazione del software per lo sfruttamento delle installazioni al suolo, escluso il software del MIEC;

     (c) l'integrazione delle differenti installazioni del settore a terra (DATTS, OCC, DRCC, MIEC, terminale meteorologico (MT), PDS e SDUS) e il rodaggio del sistema corrispondente. La parte relativa al settore a terra non comprende:

     il collegamento del terminale meteorologico (MT) con i centri meteorologici nazionali (MC),

     il software del centro di estrazione di informazioni meteorologiche (MIEC) e tutte le modifiche che dovrebbero esservi apportate,

     le spese di funzionamento del settore a terra (personale, spese di affitto, beni di consumo) per la fase operazionale dopo il lancio del satellite e la verifica del buon funzionamento dell'insieme del sistema.

     3. Calendario.

     Il calendario indicativo per il programma è stabilito come segue:

     avviamento della fase competitiva di definizione del progetto (PDP): dicembre 1972;

     lancio del satellite: fine 1976.

     4. Clausola di revisione.

     Le disposizioni del presente annesso possono essere rivedute con decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.

     Terminologia applicabile agli equipaggiamenti a terra

 

Denominazione

Sigla

Funzioni principali

1) Installazioni al suolo Meteosat.

GFM

Congloba le funzioni da 2 a 5.

2) Stazione di acquisizione di dati, di telecomando e di ricerca.

DATTS

Acquisizione di dati (di meteorologia e di conservazione). Telecomando. Ricerca.

3) Centro di controllo delle operazioni.

OCC

Controllo del veicolo spaziale e delle operazioni.

4) Centro di informazione e di collocazione dei dati.

DRCC

Aggiustaggio di fase dei dati radiometrici. Reticolo e annotazioni. Calcoli d'orbita e di attitudine. Collocazione definitiva. Dati-immagine: rettifica cambiamento di proiezione trasformazione.

5) Centro di estrazione di informazioni meterologiche.

MIEC

Estrazione di informazioni meteorologiche: temperatura di superficie degli oceani campo dei venti analisi delle nubi (copertura e altitudine delle sommità) equilibrio delle radiazioni collocazione definitiva gestione dei dati emessi dalle piattaforme di raccolta.

6) Terminale meteorologico.

MT

Equipaggiamento necessario al GFM per assicurare l'interface con il collegamento al sistema globale di telecomunicazioni (GTS) della Veglia meterorologica mondiale (VMM).

7) Centro meteorologico.

MC

Analisi meteorologica da parte degli utilizzatori.

8) Stazione primaria di utilizzazione dei dati.

PDUS

Ricezione e visualizzazione dei dati-immagine a piena risoluzione sotto forma digitale. Ricezione delle trasmissioni del tipo APT (sotto forma analogica).

9) Stazione secondaria di utilizzazione dei dati.

SDUS

Ricezione e visualizzazione delle trasmissioni del tipo APT (sotto forma analogica).

10) Piattaforma di raccolta dei dati.

DCP

Raccolta di dati meterorologici e di dati connessi.

 

     Allegato B all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico.

     1. - Costo del programma

     Il pacchetto finanziario globale di 115 milioni di unità di conto fissato al paragrafo 1 dell'articolo 6 dell'accordo si basa sui seguenti preventivi:

     (a) le spese dirette per il programma per il periodo 1972-79 sono valutate come segue e riferite indicativamente ai seguenti elementi:

 

 

In milioni di unità di conto al livello dei prezzi a metà 1971

(i) Fase di definizione (PDP)

3

(ii) Sviluppo del satellite e realizzazione di due unità di volo e di una serie di pezzi di ricambio

53

(iii) Lancio di un satellite (avviatore Thor Delta)

8

(iv) Equipaggiamenti a terra comprendenti: la realizzazione e la messa in opera di installazioni a terra Meteosat (GFM) comprendente una stazione d'acquisizione di dati, di raccolta e di telecomando, un centro di controllo delle operazioni, un centro di informazioni e di collocazione dei dati e un centro di estrazione di informazioni meteorologiche, nonché di un terminale meteorologico,

 

la realizzazione di un prototipo e di un dossier di fabbricazione di una stazione primaria di utilizzazione dei dati e di una stazione secondaria di utilizzazione dei dati,

 

la realizzazione di equipaggiamenti prototipi di collegamento delle piattaforme di raccolta di dati (DCP) con il sistema spaziale e la preparazione di un dossier di fabbricazione di questi equipaggiamenti,

 

la preparazione del software per l'espletamento delle istallazioni a terra (ad esclusione del Centro di estrazione di informazioni meteorologiche)

14

(v) Margine di alea tecnico

6

(vi) Spese dirette interne dell'Organizzazione (personale, funzionamento, istallazione)

6

Totale

90 [*]

 

     [*] Queste spese non includono le spese di funzionamento del settore a terra (personale, spese di affitto, beni di consumo) per la fase operazionale dopo il lancio.

     (b) le spese indirette, cioè la quota parte del programma alle spese comuni e alle spese di sostegno dell'Organizzazione, dipendente dall'ampiezza del programma globale dell'Organizzazione; questa quota parte è attualmente valutata in 22,8 MUC.

     2. - Quote di contributi.

     Ogni Partecipante contribuisce alle spese derivanti dall'esecuzione del programma dell'Organizzazione, a termini del presente accordo, conformemente nelle proporzioni seguenti:

 

Stati

Quote-parti di contributi %

Repubblica federale di Germania

21,66

Belgio

4,06

Danimarca

2,41

Francia

23,70

Italia

15,07

Regno Unito

20,60

Svezia

5,02

Svizzera

3,48

Totale

100,00

 

     3. - Rapporti dell'Organizzazione sulla situazione finanziaria e contrattuale.

     Il direttore generale dell'Organizzazione dà le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato di avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulla attribuzione dei contributi, sulle spese incorse e sulle ultime valutazioni dei costi per il compimento del programma conformemente alle disposizioni afferenti il regolamento finanziario della Organizzazione relative ai conti (titolo III, sezione VI del regolamento finanziario) ed alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione per quanto concerne i rapporti periodici da presentarsi (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).

     4. - Regole finanziarie da osservare.

     Le spese dirette derivanti dall'esecuzione del programma da parte dell'Organizzazione, a termini del presente accordo, sono imputate ad un conto gestione "Programma" che è creato e amministrato dall'Organizzazione conformemente alle disposizioni afferenti il regolamento finanziario. La quota parte del programma delle spese comuni e delle spese di sostegno della Organizzazione viene stabilita e imputata al conto gestione "Programma" conformemente ai principi e alle procedure adottati in materia dalla Organizzazione.

     5. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo allegato possono essere rivedute con decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo allegato possono essere rivedute dal Consiglio direttivo del programma a maggioranza di due terzi.

 

 

Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e la Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma Spacelab

 

     Art. 1.

     1. I Partecipanti avviano ai sensi del presente accordo, ed in particolare dell'art. 5 di esso, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, un programma il cui oggetto è la definizione, la progettazione, lo sviluppo e la costruzione dello Spacelab considerato come parte tecnicamente integrante del sistema di navette spaziali orbitali degli Stati Uniti e come contributo dell'Europa al programma post-Apollo assieme al quale esso dev'essere utilizzato.

     2. I fini e gli elementi del programma Spacelab sono descritti nell'allegato A del presente accordo.

 

     Art. 2.

     Il programma menzionato all'art. 1 viene suddiviso in due fasi e precisamente in una fase di definizione, già iniziata, ed una fase di progettazione, sviluppo e costruzione.

     1. Scopo della fase di definizione (sottofasi B1-B3) dello Spacelab è di fissare la configurazione dello Spacelab secondo le esigenze degli utilizzatori e definire i sottosistemi corrispondenti. Sulla base dei risultati ottenuti alla conclusione della sottofase B2 verranno elaborati una proposta tecnica ed un piano di sviluppo nonché un'analisi dettagliata dei costi ed un preventivo dei costi per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione.

     2. Gli elementi per l'analisi dettagliata dei costi ai sensi del comma primo dovranno essere a disposizione dei partecipanti il 1° agosto 1973 e verranno inviati anche agli altri Stati membri dell'Organizzazione.

     3. La decisione di passare alla fase di progettazione, sviluppo e costruzione verrà presa in conformità con le disposizioni dell'art. 5.

 

     Art. 3.

     1. L'Organizzazione attua il programma Spacelab, in applicazione delle disposizioni dell'art. VIII dell'accordo, conformemente al calendario ed alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo.

     2. Ove il presente accordo non stabilisca diversamente l'Organizzazione realizzerà il programma secondo le disposizioni e le procedure vigenti nell'Organizzazione.

     3. Ai fini della collaborazione con la NASA di cui all'art. 1 e per assicurare una perfetta integrazione dello Spacelab con gli altri elementi del sistema orbitale di navette spaziali, l'Organizzazione metterà a punto sulla base del memorandum d'intesa una struttura per la collaborazione ed il coordinamento con la NASA. Gli utilizzatori europei scientifici e tecnici saranno associati ai lavori dell'Organizzazione e della NASA.

 

     Art. 4.

     1. Un Direttorio di programmazione composto da rappresentanti dei Partecipanti è responsabile per il programma e prende tutte le decisioni concernenti il programma stesso in conformità con le disposizioni del presente accordo.

     2. Per le questioni riguardanti più di un programma dell'Organizzazione il Direttorio di programmazione si consulterà con il Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenterà tutte le raccomandazioni necessarie.

     3. Il Direttorio di programmazione ha in particolare il compito:

     a) di impartire al direttore generale dell'Organizzazione tutte le direttive necessarie per l'attuazione del programma ed in particolare per quanto concerne l'interfacie del programma con altre parti del sistema orbitale di navette spaziali degli Stati Uniti;

     b) di fare in modo che l'Organizzazione allacci stretti rapporti con i futuri utilizzatori europei del sistema Spacelab;

     c) di assicurare l'applicazione del memorandum d'accordo e di ogni altro documento giuridico pertinente per quanto concerne diritti e doveri dei partecipanti;

     d) ove possibile, di prendere in esame almeno tre anni prima della conclusione dello Spacelab la regola di procedura per la realizzazione dei principi di cui all'art. 10 del presente accordo.

     4. Il Direttorio di programmazione può creare gli organi consultivi che gli sembrino necessari per una buona attuazione del programma.

     5. Ove il presente accordo non stabilisca diversamente, il Direttorio di programmazione prende le sue decisioni in conformità con il Regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione che si applica mutatis mutandis.

 

     Art. 5.

     1. Il massimale finanziario del programma verrà stimato alla data della presentazione alla firma del presente accordo, sulla base degli elementi descritti all'allegato B di esso, a 308 milioni di unità di conto (prezzi alla metà del 1973). Questa somma verrà riesaminata alla fine della sottofase B2 della fase di definizione. I Partecipanti convengono che se nel corso di questo riesame le ipotesi finanziarie globali vengono confermate, essi proseguiranno il programma e daranno inizio alla sottofase B3 della fase di definizione nonché alla fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Se i preventivi di spesa vengono invece superati in maniera notevole, i Partecipanti che lo desiderano possono ritirarsi dal programma; invece quei Partecipanti che desiderano continuare il programma, si consulteranno tra loro e fisseranno le condizioni per il proseguimento del programma stesso.

     2. I Partecipanti fissano per gli studi della fase di definizione che si conclude alla fine del 1973 un massimale finanziario di 10 milioni di unità di conto. I Partecipanti concordano per il finanziamento di tali studi contributi conformi alla tavola contenuta nell'allegato B del presente accordo, tuttavia solo entro l'ammontare necessario per la realizzazione delle sottofasi B1 e B2 che si concludono alla fine del luglio 1973, al momento del riesame di cui al comma primo i Partecipanti decideranno se sbloccare l'ammontare del massimale finanziario corrispondente alla sottofase B3.

     3. Nel fissare il massimale globale di questo programma ai sensi del comma primo i Partecipanti stabiliscono di comune accordo l'ammontare dei loro contributi.

     4. I bilanci annuali relativi al programma vengono approvati con la maggioranza dei due terzi dal Direttorio di programmazione nell'ambito del massimale finanziario considerato.

 

     Art. 6.

     1. Per l'eventuale revisione del massimale globale del programma di cui all'art. 5, comma terzo, in caso di variazione dei prezzi i Partecipanti concordano di applicare la procedura vigente nell'Organizzazione in quel momento.

     2. Se il massimale globale dev'essere rettificato per motivi diversi dalla variazione del livello dei prezzi, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) se l'aumento non supera il 70% del massimale globale del programma, nessun Partecipante ha il diritto di ritirarsi dal programma; in tal caso il Direttore di programmazione fissa le spese supplementari con la maggioranza dei due terzi,

     b) se il massimale finanziario globale viene superato di più del 20% complessivamente i Partecipanti, se lo desiderano, possono non ritirarsi dal programma, fatte salve le disposizioni dell'art. 17. Quei Partecipanti che desiderano proseguire nella realizzazione del programma, si consulteranno e fisseranno le modalità per il proseguimento del programma stesso. Essi ne riferiranno al Consiglio dell'Organizzazione che deciderà le disposizioni necessarie.

 

     Art. 7.

     I diritti della proprietà intellettuale che derivano dall'attuazione del programma nonché l'accesso alle informazioni tecniche da essa derivanti e la loro utilizzazione sono riservate ai Partecipanti, ove questo non sia in contrasto con le disposizioni del memorandum d'intesa; l'Organizzazione ha tuttavia il diritto di utilizzarle a titolo gratuito per l'insieme della sua attività.

 

     Art. 8.

     1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a stipulare i contratti necessari per la realizzazione del programma in conformità con le disposizioni e con le procedure dell'Organizzazione. Nei limiti del possibile, tuttavia, nell'assegnazione dei contratti e sottocontratti per la realizzazione del programma si dovrà dare la precedenza in primo luogo alla realizzazione dei lavori nel territorio dei Partecipanti ed in secondo luogo ai lavori da attuarsi nel territorio degli altri Stati membri dell'Organizzazione, tenendo presente le decisioni del Consiglio in materia di politica contrattuale e di ripartizione dei lavori.

     2. A tal fine la ripartizione geografica tra i Partecipanti dei contratti relativi al programma Spacelab deve corrispondere alle percentuali di contribuzione dei Partecipanti. Poiché la parte dei lavori che devono essere realizzati sul territorio degli Stati non membri, sia nell'ambito di accordi diretti dell'Organizzazione che nel quadro di sottocontratti piazzati dal contrattante industriale principale, sarà presumibilmente per questo programma notevolmente grande, l'Organizzazione dovrà seguire il volume di questi accordi e sotto-accordi e garantire che essi siano esclusi dalla elaborazione di statistiche relative alla distribuzione geografica dei contratti tra i Partecipanti.

 

     Art. 9.

     1. L'Organizzazione, che agisce in nome dei Partecipanti, è proprietaria degli elementi dello Spacelab realizzati nell'ambito del programma nonché degli impianti e dell'equipaggiamento acquistati per la sua realizzazione.

     2. Le modalità in base alle quali gli elementi dello Spacelab realizzati in attuazione del presente accordo e descritti nell'allegato A possono essere messi a disposizione della NASA, verranno regolate nel memorandum d'intesa tra l'Organizzazione e la NASA e, se del caso, nell'accordo internazionale di cui all'art. 10 tra i Partecipanti ed il Governo degli Stati Uniti.

     La decisione relativa ad una cessione degli impianti ed equipaggiamenti acquisiti spetta al Direttorio di programmazione di comune accordo con il Consiglio dell'Organizzazione.

 

     Art. 10.

     I Partecipanti intendono definire, previa consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione, in un accordo con il Governo degli Stati Uniti le modalità relative all'utilizzazione dello Spacelab e delle altre parti del sistema orbitale di navette spaziali nonché in particolare delle navette spaziali, all'accesso alla tecnologia degli Stati Uniti nonché ad ogni altra questione riguardante il presente accordo.

 

     Art. 11.

     1. I Partecipanti indennizzeranno l'Organizzazione per ogni obbligo che le può derivare se a seguito della realizzazione del programma verrà impegnata la sua responsabilità di Organizzazione internazionale.

     2. Ogni indennizzo per danni avvenuto dall'Organizzazione verrà accreditato sul bilancio annuale del programma di cui all'art. 5, comma quarto.

 

     Art. 12.

     I Partecipanti hanno preso atto delle disposizioni del previsto memorandum d'intesa con la NASA nonché dei diritti e doveri che ne derivano e si dichiarano d'accordo sul fatto che il Consiglio dell'Organizzazione autorizzi il direttore generale a firmare il memorandum d'intesa nella stesura approvata dal Direttorio di programmazione e dal Consiglio. Ove questo memorandum d'intesa non entri in vigore ed a esso vengano apportate modifiche di rilievo, i Partecipanti si consulteranno sulle misure da prendersi.

 

     Art. 13.

     1. Ogni controversia tra due o più Partecipanti oppure tra uno o più Partecipanti e l'Organizzazione, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non possa essere risolta amichevolmente sarà sottoposto, su richiesta di una delle Parti in causa ad un unico arbitro che verrà designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non può appartenere ad uno degli Stati parti della controversia, né avervi la residenza stabile.

     2. Le Parti contraenti del presente accordo non interessate alla controversia possono prendere parte alla procedura; la decisione dell'arbitro è vincolante per tutti i Partecipanti e l'Organizzazione sia che abbiano preso parte o meno alla procedura.

 

     Art. 14.

     1. Il presente accordo è aperto alla firma da parte degli Stati membri dell'Organizzazione dal 1° marzo 1973 al 10 agosto 1973. Se a quella data il presente accordo, in conformità con il comma terzo, sarà entrato in vigore, il termine per la firma si proroga al 23 settembre 1973.

     2. Gli Stati diventano Parti contraenti del presente accordo:

     mediante la firma senza riserve di ratifica o di approvazione oppure

     mediante deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese nel caso che l'accordo sia stato firmato con riserva di ratifica o d'approvazione.

     3. Il presente accordo entra in vigore non appena sarà stato firmato dall'Organizzazione e non appena gli Stati, che secondo la tabella dell'allegato B corrispondono i due terzi dei contributi per la sottofase B2, sono diventati, in conformità con il paragrafo 2, Parti contraenti del presente accordo.

     4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenere appena possibile la ratifica o l'approvazione, equivale al deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione.

     5. I Governi degli Stati membri dell'Organizzazione che non avranno firmato l'accordo entro il 10 agosto 1973, possono aderire all'accordo anche dopo questa data, ove gli altri Governi contraenti diano la loro approvazione. In tal caso i Governi interessati dovranno depositare presso il Governo della Repubblica francese uno strumento di adesione; essi possono anche divenire Parti contraenti del presente accordo applicando il paragrafo 4 del presente articolo.

     6. Ove il Direttorio di programmazione non disponga diversamente all'unanimità, i Governi che entrano a far parte del presente accordo in applicazione del paragrafo 5 pagano lo stesso contributo che se fossero state Parti contraenti all'entrata in vigore dell'accordo, i loro contributi, che devono comprendere anche un contributo alle spese della fase di definizione, verranno accreditati agli altri partecipanti pro-rata ai loro contributi al bilancio del programma.

 

     Art. 15.

     Il Governo di Stati non membri dell'Organizzazione può chiedere al Consiglio dell'Organizzazione l'adesione al programma; il Consiglio decide su queste domande all'unanimità e d'accordo col Direttorio di programmazione che stabilisce all'unanimità le modalità d'adesione.

 

     Art. 16.

     Dopo aver consultato il Direttorio di programmazione l'Organizzazione notifica ai Partecipanti la conclusione del programma in conformità col presente accordo la cui validità ha fine al ricevimento di tale notifica.

 

     Art. 17.

     1. Se un Partecipante desidera ritirarsi dal programma in conformità all'art. 6, paragrafo 2, egli notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Il ritiro diviene effettivo il giorno della notifica fatte salve le disposizioni seguenti:

     a) il partecipante che intende ritirarsi è tenuto a versare nella maniera convenuta i suoi contributi al bilancio annuale corrente o anteriore;

     b) il Partecipante che intende ritirarsi è tenuto a pagare la sua parte nel bilancio dell'esercizio corrente o antecedente di crediti di pagamento corrispondenti agli impegni autorizzati ed utilizzati, relativamente alla fase di progettazione, sviluppo e costruzione;

     c) il Partecipante che intende ritirarsi resta membro del Direttorio di programmazione fintantoché non ha assolto ai suoi impegni di cui ai paragrafi a) e b). Egli ha diritto di voto solo relativamente alle questioni che sono in stretto rapporto con tali impegni.

     2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino al momento in cui ha effetto il suo ritiro. Per quanto concerne disposizioni e sviluppi decisi dopo il suo ritiro, nessun diritto o dovere gli possono derivare da quella parte del programma al quale egli non contribuisce più, ove non sia stato concordato diversamente tra lui e gli altri Partecipanti. L'art. XVII della convenzione dell'Organizzazione si applica mutatis mutandis.

     3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione, che ha aderito al Programma in applicazione dell'articolo 15, intende ritirarsi da esso, il presente articolo si applica mutatis mutandis.

 

     Art. 18.

     Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

     Art. 19.

     1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del memorandum d'intesa il presente accordo può essere modificato su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Le modifiche entrano in vigore non appena tutte le Parti hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario.

     2. Fatte salve le disposizioni pertinenti del memorandum d'intesa gli allegati del presente accordo possono essere modificati dal Direttorio di programmazione conformemente alle clausole di revisione contenute in tali allegati.

 

     Art. 20.

     Non appena il presente accordo è entrato in vigore, il Governo della Repubblica francese lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformità con l'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

     Art. 21.

     Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti ed alla Organizzazione la data della sua entrata in vigore e dei suoi emendamenti nonché il deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione e di adesione e delle dichiarazioni d'intenzione riguardo all'applicazione provvisoria dell'accordo.

     In fede di che i rappresentanti sottoscritti opportunamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

     Fatto a Neuilly-sur-Seine il 15 febbraio millenovecentosettantatre, in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che verrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne trasmetterà copie certificate a tutti i Partecipanti ed all'Organizzazione.

     (Seguono le firme)

 

     Allegato A all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'attuazione di un programma Spacelab

     1. - Obiettivi del programma Spacelab.

     Il programma Spacelab comprende la definizione, la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di moduli di laboratorio abitabili pressurizzati e di porta-strumenti non pressurizzati in vista dell'esecuzione di lavori di ricerca e d'applicazione nel quadro delle missioni della navetta. Il modulo di laboratorio ed il porta-strumenti saranno trasportati, insieme o separatamente, nel compartimento di carico utile della navetta fino ad una orbita terrestre e ritorno; essi sono fissati sui piani orbitali e vengono manovrati da esso per tutta la durata della missione. Il modulo di laboratorio è caratterizzato da una atmosfera pressurizzata che non rende necessario l'uso di uno scafandro, da grande adattabilità per il ricevimento del materiale di laboratorio e d'osservazione a costi minimi per gli utilizzatori, da un accesso rapido per gli utilizzatori ed un disturbo minimo per le operazioni al suolo dell'orbiter della navetta.

     Il porta-strumenti che accoglie i telescopi, le antenne ed altri strumenti ed apparecchi, destinati ad essere direttamente esposto nello spazio sarà di norma fissato al modulo di laboratorio e gli esperimenti saranno telecomandati dal modulo di laboratorio; tuttavia esso potrà anche essere fissato direttamente all'orbiter e comandato dalla cabina dell'orbiter stesso.

     Una descrizione più dettagliata del progetto sarà inclusa nel piano di progetto preliminare elaborato congiuntamente alla NASA.

     2. - Descrizione del programma.

     2.1. - Fase di definizione (fase B)

     Sottofase B1:

     continuazione dell'analisi del progetto scelto;

     identificazione dei sotto-sistemi critici dal punto di vista dei costi;

     eventuale adattamento delle strutture industriali.

     Sottofase B2:

     elaborazione di una proposta tecnica relativa alla scelta di un sistema ed alla creazione di un opportuno piano di sviluppo con una analisi dettagliata dei costi, ed una stima dei costi da farsi da parte dell'Organizzazione per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione.

     Sottofase B3:

     Sulla base del sistema scelto alla fine della sottofase B2 si realizzeranno i lavori seguenti:

     studio di progetto preliminare relativo ai sotto-sistemi corrispondenti;

     analisi delle operazioni;

     elaborazione di una proposta fissa per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Questa sottofase termina con la scelta del contrattante principale per la fase seguente.

     2.2. - Fase di progettazione, sviluppo e costruzione.

     Preparazione delle specificazioni di dettaglio e dei progetti di fabbricazione per i singoli elementi dello Spacelab.

     Sviluppo degli elementi dello Spacelab.

     Sperimentazione, montaggio e verifica dello Spacelab completo.

     Sono previsti per la consegna alla NASA: un'unità di volo dello Spacelab, un modello funzionale dello Spacelab, due serie d'equipaggiamento al suolo dello Spacelab, nonché gli eventuali pezzi di ricambio e l'opportuna documentazione.

     3. - Calendario.

     Attualmente si prevede il seguente calendario:

     Fase di definizione (fase B).

     Sottofase B1:

     metà novembre 1972-fine gennaio 1973;

     Sottofase B2:

     inizio febbraio 1973-fine luglio 1973;

     Sottofase B3:

     inizio agosto 1973-fine 1973.

     Fase di progettazione, sviluppo e costruzione.

     Il primo volo dello Spacelab è previsto per il 1979.

     4. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni del presente allegato possono essere riviste per decisione unanime del Direttorio di programmazione.

 

     Allegato B all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'attuazione del programma Spacelab.

     1. - Costi del programma.

     Il volume finanziario globale viene stimato a 308 milioni di unità di conto (MUC) sulla base dei prezzi della metà del 1973 e comprende gli elementi seguenti:

     Fase di definizione: il massimale finanziario per questa fase è stato fissato a 10 MUC e si suddivide come segue:

     sottofase B2: 7 MUC;

     sottofase B3: 3 MUC.

     Fase di progettazione, sviluppo e costruzione: il massimale finanziario verrà fissato in conformità coll'articolo 5 paragrafo 1 dell'accordo. I costi del contratto principale di realizzazione sono stimati a 175 MUC.

     Spese interne (stimate a 30 MUC) ed una parte delle spese comuni e di mantenimento (stimate a 33 MUC).

     Una riserva per spese supplementari, ivi compresa la tecnologia spaziale, fissata a 15 MUC, ed una voce stimata a 45 MUC per le modifiche derivante dal programma di navette spaziali e che non sono coperte dal contratto principale di realizzazione.

     2. - Tabella dei contributi.

     (a) Ogni Partecipante contribuisce, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente accordo, conformemente alla tabella seguente valida per il 1973 alle spese derivanti dall'attuazione da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo della sottofase B2 della fase di definizione.

 

Stati

Quota di contribuzione %

Repubblica federale tedesca

52,55

Belgio

4,20

Spagna

2,80

Francia

10,00

Paesi Bassi

2,00

Regno Unito

6,30

Svizzera

1,00

Italia ed altri Stati

21,15

Totale

100,00

 

     (b) La tabella dei contributi per l'attuazione della sottofase B3 e della fase di progettazione, sviluppo e costruzione verrà stabilita dagli Stati contraenti del presente accordo alla conclusione della sottofase B2 (vedi articolo 5 del presente accordo).

     3. - Resoconti dell'Organizzazione sulla situazione finanziaria e contrattuale.

     Il direttore generale dell'Organizzazione impartisce, in conformità con le disposizioni dell'ordinamento finanziario della organizzazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio dell'Organizzazione relativamente ai resoconti periodici che gli dovranno essere presentati (documento ESRO/C/306 add. 2 n. 1). Le direttive necessarie per la presentazione di resoconti sullo Stato e la distribuzione geografica dei lavori, sul ritiro dei contributi, sulle spese sostenute e sulle più recenti valutazioni dei costi complessivi del programma.

     4. - Disposizioni finanziarie.

     Le spese dirette derivanti dall'attuazione del programma da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo vengono contabilizzate nel bilancio del programma che viene fissato e amministrato dall'Organizzazione in base alle disposizioni del suo ordinamento finanziario. La quota parte del programma relativa alle spese comuni ed alle spese di mantenimento della Organizzazione viene determinata e contabilizzata in base ai principi ed alle procedure adottate in materia dell'Organizzazione.

     5. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere riviste per decisione unanime del Direttorio di programmazione. I paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere rivisti dal Consiglio direttivo del programma alla maggioranza di due terzi.

 

 

Accordo tra alcuni Stati membri dell'organizzazione europea di ricerche spaziali e l'organizzazione europea di ricerche spaziali relativo alla esecuzione di un programma di satelliti di telecomunicazioni

 

     Art. 1.

     I Partecipanti intraprendono un programma, strutturato in fasi, avente per fine il progetto, lo sviluppo, la costruzione e la messa a punto di un settore spaziale sperimentale e preoperazionale di telecomunicazioni rispondente agli obiettivi degli utenti nonché, al suo completamento, la messa a disposizione di questi ultimi, di satelliti operazionali sicuri.

     Gli elementi di tale settore spaziale sono descritti all'allegato A del presente accordo.

 

     Art. 2.

     1. Il programma menzionato al suddetto articolo primo si scagliona in due fasi. Esso è stato preceduto da una fase preparatoria di definizione del programma (fase 1), attualmente terminata. Queste due fasi, la cui descrizione figura all'allegato A del presente accordo sono le seguenti:

     a) Una fase tecnologica e sperimentale, durante la quale sono sviluppate a terra e qualificate a bordo di satelliti sperimentali e preoperazionali le tecniche di comunicazioni e le tecnologie del veicolo richieste per il programma (fase 2). Questa fase potrà essere rivista in ogni momento adatto durante la sua esecuzione in vista dell'inclusione di una sottofase (2-bis) comprendente lavori addizionali sulle tecniche avanzate e studi specializzati.

     b) Una fase di sviluppo di due unità di volo operazionale e, se del caso, lancio e valutazione in orbita di un modello prototipo, nonché, a suo completamento, la messa a disposizione degli utenti potenziali di unità di volo operazionali, l'una in orbita e l'altra a terra, a condizioni da definire tra i Partecipanti e gli utenti (fase 3).

     2. Le decisioni di passaggio alla sottofase 2-bis e alla fase 3 sono prese conformemente alle disposizioni del sottoindicato articolo 5.

 

     Art. 3.

     1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma menzionato all'articolo primo di cui sopra, conformemente al calendario e alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo.

     2. Salvo stipulazione contraria del presente accordo, l'Organizzazione esegue il programma in conformità con le regole e procedure in vigore nell'Organizzazione.

 

     Art. 4.

     1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilità del programma e prende tutte le decisioni relative, in conformità con le disposizioni del presente accordo.

     2. Per i problemi che si riferiscono a questo programma e ad un altro programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma svolge il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta tutte le necessarie raccomandazioni.

     3. Il Consiglio direttivo del programma è anche incaricato di mantenere stretti rapporti con gli organismi nazionali e internazionali di telecomunicazioni al fine di poter rispondere ad una eventuale riorientazione degli obiettivi operazionali del settore spaziale previsto; esso definisce le norme d'utilizzazione del settore spaziale della fase 2 a fini sperimentali e preoperazionali.

     4. Il Consiglio direttivo del programma può creare gli organi consultivi che ritiene necessari per assicurare la buona esecuzione del programma.

     5. Le decisioni del Consiglio direttivo del programma sono prese conformemente alle disposizioni del presente accordo. In mancanza di disposizioni espresse, le norme di voto fissate dalla convenzione o dal Regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione si applica mutatis mutandis.

 

     Art. 5.

     Le decisioni relative all'avviamento e al contenuto preciso della sottofase 2-bis e della fase 3 del programma sono prese dal Consiglio direttivo del programma alla maggioranza dei due terzi che rappresenti almeno i due terzi dei contributi al programma. Se la decisione relativa alla fase 3 non può essere presa, i Partecipanti che desiderano tuttavia proseguire l'esecuzione del programma si consultano e fissano le modalità della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, tutte le disposizioni necessarie.

 

     Art. 6.

     1. Le spese risultanti dall'esecuzione del programma da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo sono sostenute dai Partecipanti conformemente alle disposizioni dettagliate previste all'allegato B del presente accordo e nei limiti dei pacchetti finanziari fissi relativi ad ogni fase come determinati in conformità con le disposizioni del presente articolo.

     2. I Partecipanti convengono di contribuire al finanziamento della fase 2 del programma sulla base di un pacchetto finanziario fisso di 115,1 milioni d'unità di conto (a livello dei prezzi della metà - 1972), al quale si aggiunge una parte di spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione attualmente stimate a 28 milioni d'unità di conto.

     3. Appena possibile durante la fase 2 e una volta soddisfatte le condizioni menzionate all'articolo 5 di cui sopra i Partecipanti determineranno, alla maggioranza menzionata al detto articolo 5, un pacchetto finanziario fisso relativo all'esecuzione della fase 3.

     4. I bilanci annuali relativi al programma sono approvati alla maggioranza dei due terzi dal Consiglio direttivo del programma nel quadro del pacchetto finanziario fisso considerato.

 

     Art. 7.

     1. I partecipanti convengono, al fine di permettere la revisione del pacchetto finanziario fisso della fase considerata, di applicare la procedura in vigore all'Organizzazione in caso di variazione del livello dei prezzi.

     2. Se un pacchetto fisso deve essere revisionato per altri motivi, diversi da una variazione del livello dei prezzi, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) Nella misura in cui non vi siano eccedenze cumulative di costi superiori al 20% dell'ammontare del pacchetto finanziario fisso della fase in corso, nessun Partecipante può ritirarsi dal programma e il Consiglio direttivo del Programma fissa le spese addizionali a maggioranza dei due terzi.

     b) In caso di eccedenze cumulative di costi superiori al 20% dell'importo del pacchetto fisso considerato, i Partecipanti che lo desiderano possono recedere dal Programma sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 17. Coloro che volessero proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalità della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, tutte le disposizioni necessarie.

 

     Art. 8.

     I diritti di proprietà intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma sono riservate ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attività.

 

     Art. 9.

     I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma in conformità dei regolamenti e delle procedure dell'Organizzazione. Tuttavia, al momento della registrazione dei contratti e sub-contratti per l'esecuzione del programma, la preferenza è data, nel limite del possibile, all'esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.

 

     Art. 10.

     L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, è proprietaria dei satelliti realizzati nel quadro del programma nonché degli impianti ed equipaggiamenti acquistati fino al termine della fase 3 per la sua esecuzione. Qualunque cessione degli impianti ed equipaggiamenti acquistati è decisa dal Consiglio direttivo del programma in consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.

 

     Art. 11.

     1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo in cui essa incorra se la sua responsabilità internazionale è coinvolta a causa dell'esecuzione del programma.

     2. Ogni risarcimento per danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma è accreditato nei bilanci annuali del programma menzionati al paragrafo 4 dell'articolo 6.

 

     Art. 12.

     1. Ogni controversia tra due o più Partecipanti o tra uno o più Partecipanti e l'Organizzazione, relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo, che non può essere regolata amichevolmente, è sottoposta, a richiesta di una delle parti della controversia, ad un arbitro unico che è nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non può essere cittadino di uno Stato parte della controversia né avere in questo Stato la sua residenza permanente.

     2. Le parti all'Accordo che non sono parti della controversia hanno il diritto di prendere parte all'istanza, e la decisione dell'arbitro è opponibile a tutti i Partecipanti e all'Organizzazione, abbiano essi preso parte o meno all'istanza.

 

     Art. 13.

     1. Il presente accordo è aperto alla firma dei Partecipanti dal 1° giugno 1973 fino al 21 settembre 1973.

     2. Gli Stati divengono parti dell'accordo:

     sia mediante firma senza riserva di ratifica o d'approvazione, sia mediante deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo è stato firmato sotto riserva di ratifica o d'approvazione.

     3. Il presente accordo entra in vigore quando è stato firmato dall'Organizzazione e gli Stati la cui partecipazione, conformemente alla tabella che figura all'allegato B, raggiunge i due terzi del totale dei contributi, sono divenuti parte dell'accordo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione notificante l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e cercare di ottenerne, appena possibile, la ratifica o l'approvazione è considerato come deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione.

     5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non abbia firmato l'accordo entro il 21 settembre 1973 può divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo interessato deve depositare uno strumento d'adesione presso il Governo della Repubblica francese.

     6. A meno che il Consiglio direttivo del programma decida altrimenti all'unanimità, un Governo che diventa parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo fin dalla sua entrata in vigore e questo contributo è accreditato agli altri Partecipanti nel bilancio del programma pro-rata dei loro rispettivi contributi.

 

     Art. 14.

     Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione può presentare al Consiglio dell'Organizzazione domanda di adesione al programma; il Consiglio decide all'unanimità su questa domanda in accordo con il Consiglio direttivo del programma che determina alla unanimità le condizioni di adesione.

 

     Art. 15.

     L'Organizzazione dà notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Consiglio direttivo del programma, del completamento del programma conformemente alle disposizioni del presente accordo che scade fin dalla ricezione di questa notifica.

 

     Art. 16.

     I Partecipanti possono decidere di sospendere l'esecuzione del programma alla maggioranza dei due terzi che rappresenti due terzi almeno dei contributi al programma.

 

     Art. 17.

     1. Se un Partecipante desidera ritirarsi dal programma in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 e del paragrafo 2 b) dell'articolo 7, notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Il ritiro ha effetto dalla data di notifica sotto riserva delle disposizioni qui di seguito:

     a) Il Partecipante che si ritira è tenuto a versare nella maniera convenuta l'importo dei suoi contributi ai sensi del bilancio annuale in corso o dei bilanci precedenti.

     b) Il Partecipante che si ritira è tenuto a contribuire alla sua parte dei crediti di pagamento corrispondente ai crediti d'investimento approvati e utilizzati ai sensi del bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi precedenti e relativi ad ogni fase del programma la cui esecuzione è in corso.

     c) Il Partecipante che si ritira rimane membro del Consiglio direttivo del programma fino al compimento dei suoi obblighi previsti in a) e b) di cui sopra. Egli non ha diritto di voto se non sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi.

     2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui il suo ritiro prende effetto. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o obbligo relativo al Partecipante che si ritira può derivare dalla parte del programma a cui esso non contribuisce più, a meno che non ne sia diversamente convenuto tra esso e gli altri Partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione della Organizzazione s'applicano mutatis mutandis.

     3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione che ha aderito al programma in virtù delle disposizioni dell'articolo 14 si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo s'applicano mutatis mutandis.

 

     Art. 18.

     Gli allegati A e B al presente accordo ne sono parte integrante.

 

     Art. 19.

     1. Il presente accordo può essere rivisto su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.

     2. Gli allegati al presente accordo possono essere rivisti dal Consiglio direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di tali allegati.

 

     Art. 20.

     Fin dall'entrata in vigore dell'accordo, il Governo della Repubblica francese lo farà registrare presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

     Art. 21.

     Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti e alla Organizzazione la data d'entrata in vigore dell'accordo e dei suoi emendamenti nonché i depositi degli strumenti di ratifica, d'approvazione, d'adesione e d'applicazione provvisoria dell'accordo.

     In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo,

     Fatto a Neuilly-sur-Seine, il 12 aprile 1973 nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascerà copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e all'Organizzazione.

     (Seguono le firme)

 

     Allegato A all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'esecuzione di un programma di satelliti di telecomunicazioni.

     1. - Obiettivi del programma di satelliti europei di telecomunicazioni.

     Il programma ha per scopo la preparazione dell'installazione in Europa di un sistema operazionale di telecomunicazioni spaziali. Tale sistema fornirà collegamenti tramite satelliti che permettano di smaltire una parte sostanziale del traffico intra-europeo di telecomunicazioni previsto per il decennio 1980 al fine di rispondere agli obiettivi prevedibilmente richiesti dagli utenti. Il satellite sarà concepito in modo che i suoi obiettivi siano raggiunti al costo più basso possibile; la considerazione di altri obiettivi sarà possibile soltanto nel caso in cui non ne risultino costi supplementari.

     2. - Descrizione del programma.

     Il programma è strutturato in due fasi che sono le seguenti:

     a) una fase tecnologica, durante la quale sono sviluppate a terra e qualificate a bordo di satelliti sperimentali e preoperazionali le tecniche di telecomunicazioni e le tecnologie del veicolo richieste per il programma (fase 2);

     b) una fase di sviluppo di due unità di volo operazionali e, se necessario, lancio e valutazione in orbita di un modello prototipo, nonché a suo completamento, la messa a disposizione degli utenti potenziali di unità di volo operazionali, l'una in orbita, l'altra a terra, a condizioni da definirsi tra i Partecipanti e gli utenti (fase 3).

     E' stato preceduto da una fase preparatoria circa la definizione del programma (fase 1) e che si è conclusa nel 1971.

     2.1. - Fase 2 del programma.

     La fase di sviluppo e sperimentazione tecnologica (fase 2), che si svolgerà dal 1972 al 1978, si concretizzerà essenzialmente, alla fine del 1976, con la satellizzazione di un veicolo sperimentale e preoperazionale, seguita dalla sua valutazione in orbita. I lavori da eseguire durante questa fase riguardano le seguenti voci:

     a) sistema di telecomunicazioni;

     b) tecnologia di sostegno;

     c) satelliti sperimentali;

     d) studi sulle configurazioni operazionali.

     2.1.1. - Sistema di telecomunicazioni.

     I lavori della fase 2 relativi al sistema di telecomunicazioni comprendono:

     a) studi del sistema globale riguardanti in particolare l'analisi delle tecniche di telecomunicazioni come PCM/PSK/TDMA (modulazione mediante impulsi, codificati/modulazione mediante spostamento di fase/accesso multiplo mediante ripartizione nel tempo), riutilizzazione delle frequenze mediante diversificazione della polarizzazione, accesso multiplo mediante ripartizione nello spazio, modulazione della potenza irradiata del satellite e commutazione di bordo;

     b) studi di problemi di trasmissione quali i fenomeni che limitano l'efficienza del ripetitore del satellite, problemi d'interfase con le stazioni a terra;

     c) esperimenti di propagazione che comportano misure radiometriche per la stesura di statistiche sull'attenuazione atmosferica, di misure di propagazione sui collegamenti terrestri per lo studio degli effetti di depolarizzazione e di misure che utilizzino le boe del satellite al fine di consentire una analisi diretta dei fenomeni previsti;

     d) studi sul settore a terra condotti in stretta collaborazione con gli utilizzatori per garantire il carattere ottimale del sistema satellite/attrezzature a terra che è stato scelto.

     2.1.2. - Tecnologia supplementare.

     Questa parte della fase 2 comprende lo sviluppo e la qualificazione di materiali critici nei seguenti settori:

     tecnologia delle telecomunicazioni;

     strutture e meccanismi;

     regolazione termica;

     regolazione d'attitudine e correzione dell'orbita;

     conversione dell'energia.

     Questi materiali sono necessari per lo sviluppo dei satelliti sperimentali e preoperazionali (CTS e OTS) della fase 2 nonché per la successiva attuazione della fase 3 e richiedono un lungo periodo di sviluppo.

     2.1.3. - Satelliti sperimentali e preoperazionali.

     La fase 2 deve terminare con gli esperimenti in orbita delle componenti sviluppate nel corso della fase "Tecnologia supplementare".

     Tali esperimenti sono destinati a garantire:

     la qualificazione in orbita dell'equipaggiamento delle telecomunicazioni a 11/14 GHZ;

     la qualificazione in orbita del concetto di veicolo triassiale stabilizzato e fornito di pannelli solari orientabili nonché di un equipaggiamento sviluppato nel quadro del programma della tecnologia supplementare e considerato critico;

     la valutazione di tecniche di telecomunicazione previste per il sistema operazionale in collaborazione con gli utilizzatori.

     Per tale fase sperimentale e preoperazionale saranno utilizzati due satelliti:

     In conformità con il Memorandum d'intesa firmato col Ministero delle comunicazioni del Canada, i materiali sviluppati dall'Organizzazione saranno sistemati a bordo del satellite per la tecnologia delle telecomunicazioni canadese che verrà messo in orbita nel corso del 1975.

     L'equipaggiamento installato a bordo interessa i settori della tecnologia delle telecomunicazioni (amplificatori tubolari ad onde progressive ed amplificatori parametrici) e la conversione dell'energia (rete solare flessibile).

     Il secondo e più importante elemento del programma sperimentale e preoperazionale sarà la messa in orbita alla fine del 1976 di un satellite sperimentale e preoperazionale denominato OTS (Orbital Test Satellite).

     Tale satellite verrà lanciato da un vettore della classe Delta 2814. L'OTS si presenterà, nelle sue grandi linee, come veicolo a stabilizzazione triassiale, della durata di tre anni, di tipo modulare e fornito di pannelli solari orientati verso il sole; la sua attrezzatura per telecomunicazioni, comprenderà dei ripetitori della potenza di 20 W e di 40-120 MHZ di larghezza di banda con coperture d'antenna spotbeam (zona limitata) ed Eurobeam (Europa intera).

     2.1.4. - Studi sulle configurazioni operazionali.

     Nel corso della fase 2 del programma gli studi sulle configurazioni operazionali possibili verranno effettuati in collaborazione con i futuri utilizzatori in modo da consentire una scelta ottimale nel 1975-76.

     2.1.5. - Sottofase (2-bis).

     Nel caso che la revisione della fase 2 di cui all'art. 2 paragrafo 1 lettera a) dell'accordo porti alla costituzione di una sottofase 2-bis, tale sottofase avrà lo scopo di promuovere tecniche avanzate e studi specializzati in vista delle possibili configurazioni del satellite operazionale.

     2.2. - Fase 3 del programma.

     La successiva fase del programma, che prevede lo sviluppo e la costruzione di due unità di volo del veicolo operazionale inizia al più presto possibile prima della conclusione della fase 2 del programma.

     La decisione relativa all'inizio della fase 3 è prevista per il 1975; si calcola che, tenuto conto degli esperimenti in orbita, 18 mesi di dati orbitali saranno disponibili al momento degli esami critici del veicolo operazionale. La conclusione della fase 3 è prevista per il 1980.

     3. - Calendario.

     Il calendario provvisorio è il seguente:

     Fase 1 - conclusa nel 1971.

     Fase 2 - sviluppo delle tecnologie seguito dalla valutazione in orbita: 1972-1978.

     Lo sviluppo del veicolo sperimentale e preoperazionale si effettuerà nel modo seguente:

     fase A: settembre 1972-dicembre 1972;

     fase B: aprile 1973-dicembre 1973;

     fase C: gennaio 1974-inizio 1975;

     fase D: inizio 1975-dicembre 1976;

     Il lancio di tale veicolo è previsto per la fine di dicembre 1976.

     Fase 3 sviluppo del satellite operazionale: 1975-1980 e successivamente, al di fuori della fase 3, operazioni orbitali in configurazione operazionale a partire dal 1980.

     4. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni del presente allegato possono essere modificate in seguito a decisione unanime del Consiglio direttivo di programmazione.

 

     Allegato B all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali, relative all'esecuzione di un programma di satelliti di telecomunicazioni.

     1. - Costo del programma.

     La fase preparatoria di definizione del programma (fase 1) è stata finanziata con i fondi stanziati dalla conferenza spaziale europea.

     1.1. - Fase 2 del programma.

     Il massimale finanziario fissato per la fase 2 del programma ammonta a 115,1 MUC, espresso sulla base dei prezzi della metà del 1972. Tale ammontare corrisponde complessivamente alle spese dirette per il periodo 1972-1978, calcolate come segue:

 

 

In milioni di unità di conto sulla base dei prezzi alla metà del 1972

a) Spese interne dell'Organizzazione

12,9

b) Sistema di telecomunicazioni

7,1

c) Tecnologia supplementare

27,4

d) Spese dirette per i satelliti sperimentali e preoperazionali (comprese le operazioni dell'OTS)

64,4

e) Studi sulle configurazioni operazionali

3,3

Totale

115,1

 

     Le spese indirette, cioè la quota-parte del programma alle spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione, dipendono dalla ampiezza del programma globale dell'Organizzazione e dal futuro metodo di ridistribuzione. Attualmente esse si calcolano di 28 MUC sulla base dei prezzi della metà del 1972, supponendo che le spese indirette siano divise pro-rata tra tutti i programmi.

     1.2. - Sottofase (2-bis).

     Le spese dirette e il margine di rischio della sottofase 2-bis, nel caso che ne venisse decisa la realizzazione, sono attualmente calcolate di 11 MUC sulla base dei prezzi della metà del 1972.

     1.3. - Fase 3 del programma.

     Il massimale finanziario indicativo previsto per la fase 3 del programma si compone come segue:

 

 

In milioni di unità di conto sulla base dei prezzi della metà del 1972

 

Min

Max

a) Spese dirette per lo sviluppo e la costruzione di due unità di volo del satellite operazionale:

 

 

nel caso di una configurazione del satellite di 400 kg

121

 

nel caso di una configurazione del satellite di 800 kg (il lancio di un modello prototipo (GO) rimanendo escluso)

 

203

eventuale lancio di un modello prototipo del satellite operazionale

 

18

b) Quota parte delle spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione:

 

 

nel caso di una configurazione del satellite operazione di 400 kg

34

 

nel caso di una configurazione del satellite operazionale di 800 kg (il lancio del mod. prototipo rimanendo escluso)

 

55

c) Quota parte del margine di rischio globale dei programmi di applicazione dell'organizzazione:

 

 

nel caso di una configurazione del satellite operazionale di 400 kg

5

 

nel caso di una configurazione del satellite operazionale di 800 kg

 

7

Totale

160

283

 

     2. - Tavola dei contributi.

     Ogni partecipante contribuirà alle spese risultanti dalla realizzazione del programma da parte dell'Organizzazione in base al presente accordo:

     a) secondo la tavola seguente applicabile durante il periodo 1972-1974:

 

Stati

Quote-parti di contributi %

Repubblica federale di Germania

25,01

Belgio

3,96

Danimarca

2,35

Francia

23,11

Italia

14,69

Paesi Bassi

2,50

Regno Unito

20,09

Svezia

4,90

Svizzera

3,39

Totale

100,00

 

     b) Successivamente in base ad una tabella che verrà stabilita secondo le abituali regole procedurali del Consiglio (art. XII, 1 (b) dell'accordo).

     3. - Rapporti dell'Organizzazione sulla situazione finanziaria e contrattuale.

     Il direttore generale dell'Organizzazione in conformità con le disposizioni afferenti all'ordinamento finanziario dell'Organizzazione ed alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione in ordine ai rapporti periodici che devono essergli presentati (documento ESRO/C/306 add. 2, Rev. 1) impartisce le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d'avanzamento e la distribuzione geografica dei lavori, il ritiro dei contributi, le spese affrontate e le ultime valutazioni dei costi complessivi per la realizzazione del programma.

     4. - Disposizioni finanziarie da osservare.

     Le spese dirette derivanti dall'attuazione del programma da parte dell'Organizzazione in conformità del presente accordo verranno contabilizzate in un conto spese di programma che sarà creato e gestito dall'Organizzazione secondo le disposizioni afferenti al suo regolamento finanziario. La quota-parte del programma alle spese comuni ed alle spese di sostegno dell'Organizzazione sarà fissata e imputata al conto spese di programma in base ai principi ed alle procedure adottate in materia dalla Organizzazione.

     5. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere sottoposte a revisione su decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. I paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere sottoposti a revisione dal Consiglio direttivo del programma con decisione presa a maggioranza dei due terzi.

 

 

Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e alcuni Governi membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali per un programma cooperativo relativo allo sviluppo, l'acquisizione e l'utilizzazione di un laboratorio spaziale in collegamento con il sistema di navetta spaziale

 

     Art. 1. Scopi ed obiettivi

     Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei intraprendono un programma cooperativo relativo ad un sistema integrato di trasporto spaziale e di veicoli orbitali al fine di assicurare: 1) il progetto, lo sviluppo, la fabbricazione e la consegna della prima unità di volo dello SL, elemento destinato a fare parte integrante della navetta spaziale; 2) l'utilizzazione dei sistemi di navetta spaziale e di SL a fini pacifici; 3) la fabbricazione e l'acquisto di SL supplementari; 4) appropriati scambi e interazione per lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi di navetta spaziale e di SL; e 5) l'esame delle possibilità di espansione ed estensione, al momento opportuno, di tale cooperazione nella misura richiesta dell'interesse comune.

 

     Art. 2. Descrizione generale del programma di navetta spaziale e del programma SL

     A. Il programma di navetta spaziale prevede essenzialmente la definizione, il progetto e lo sviluppo di una navetta spaziale che: servirà a mettere in orbita terrestre dei carichi utili completi; rimarrà in orbita per missioni la cui durata sarà dell'ordine di sette giorni o più; assicurerà la sorveglianza e il controllo di sicurezza degli elementi del carico utile durante tutta la missione; assicurerà al suo equipaggio posti a sedere e una abitabilità completa, nonché una circolazione agevole tra la navetta e lo SL.

     B. Il programma SL prevede la definizione, il progetto, lo sviluppo e l'acquisizione di moduli di laboratorio abitabili e di piattaforme non pressurizzate (porta-strumenti) fissate alla navetta, che ne faccia parte integrante e che consenta l'esecuzione di lavori di ricerca e d'applicazione durante le missioni di uscita della navetta.

 

     Art. 3. Agenzie di cooperazione e messa in opera del programma

     A. La NASA è designata quale Agenzia di cooperazione incaricata dal Governo degli Stati Uniti d'America per mettere in opera la sua parte del programma cooperativo. Il CERS/ESRO, o l'organizzazione che gli succederà, è designato quale agenzia di cooperazione dei Partners europei per mettere in opera la loro parte di detto programma.

     B. Le disposizioni dettagliate relative alla messa in opera del programma cooperativo sono enunciate nel memorandum d'accordo tra la NASA e il CERS/ESRO, del 14 agosto 1973, e confermato dal presente accordo. Dopo la creazione dell'organizzazione che succederà al CERS/ESRO, detto memorandum sarà considerato come concluso tra la NASA e questa organizzazione.

 

     Art. 4. Obblighi dei Partners europei

     I Partners europei eseguiranno la loro parte del programma cooperativo nell'assolvimento dei seguenti obblighi:

     1) progettare, sviluppare, fabbricare e consegnare uno SL ed equipaggiamento connesso conformemente alle specifiche e al calendario fissati di comune accordo;

     2) creare in Europa i mezzi e l'infrastruttura necessari per assicurare la possibilità di acquisto dal Governo degli Stati Uniti d'America, a dei prezzi ragionevoli, di tutti gli SL, elementi e pezzi di ricambio supplementari che saranno necessari a detto Governo;

     3) assicurare la disponibilità di una capacità di sostentamento tecnologico che permetta allo SL di soddisfare ai desiderata del Governo degli Stati Uniti di America per quanto riguarda l'esecuzione delle missioni e,

     4) prendere gli accordi di circostanza necessari per permettere la produzione di SLs, di elementi e di pezzi di ricambio negli Stati Uniti nell'eventualità in cui i Partners europei non riescano a terminare il primo SL o a produrre gli altri SL destinati ad essere acquistati dal Governo degli Stati Uniti d'America conformemente alle specifiche e al calendario convenuti a prezzi ragionevoli.

 

     Art. 5. Obblighi del Governo degli Stati Uniti d'America

     Il Governo degli Stati Uniti d'America eseguirà la sua parte del programma cooperativo nell'assolvimento dei seguenti obblighi: 1) fornire le informazioni e avvisi pertinenti; 2) sotto riserva della sua disponibilità e delle leggi e regolamenti americani applicabili in materia, fornire l'assistenza voluta e prendere delle misure in vista di assicurare l'esportazione delle tecnologie, ivi compresi know-how e hardware, che, di comune accordo, saranno riconosciuti necessari alla realizzazione e alla fabbricazione dello SL; 3) acquistare dai soli Partners europei tutti gli SL, elementi e pezzi di ricambio supplementari che avranno sostanzialmente la stessa concezione e le stesse capacità del primo SL, che saranno necessari al Governo degli Stati Uniti d'America, in particolare per i bisogni che sorgono dai suoi programmi internazionali, e che saranno disponibili conformemente a calendari convenuti e a prezzi ragionevoli; 4) astenersi dal procedere allo sviluppo separato e indipendente di ogni SL che abbia sostanzialmente la stessa concezione e le stesse capacità del primo SL, a meno che i Partners europei non riescano a produrre detti SLs, elementi e pezzi di ricambio conformemente alle specifiche e calendari convenuti e a prezzi ragionevoli; 5) utilizzare il primo SL sviluppato in Europa quale parte integrante del sistema di navetta spaziale per l'esplorazione e l'utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico; e 6) tenere i Partners europei informati dai suoi piani relativi all'utilizzazione futura del sistema di navetta spaziale e, in particolare, delle concezioni future che potrebbero condurre a delle modifiche dell'attuale concezione dello SL, al fine di prolungare ed estendere al di là del quadro del presente accordo la cooperazione stabilita dallo stesso.

 

     Art. 6. Accesso alla tecnologia e all'informazione

     A. I Partners europei avranno accesso alla tecnologia, ivi compreso il know-how, di cui dispone il Governo degli Stati Uniti d'America e che è loro necessario per assolvere con successo i loro compiti nel quadro del programma cooperativo; agli stessi fini, il Governo degli Stati Uniti d'America avrà accesso alla tecnologia, ivi compreso il know-how, di cui dispongono i Partners europei.

     B. La tecnologia, ivi compreso il know-how, che le Parti avranno bisogno di ottenere l'una dall'altra per assolvere con successo i loro compiti nel quadro del programma cooperativo sarà definita in comune. Tuttavia, il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei si riservano ciascuno il diritto, in casi eccezionali, di fare in modo che la loro rispettiva tecnologia così definita sia messa a disposizione sotto forma di hardware invece di know-how.

     C. La tecnologia, ivi compreso il know-how, che sarà stata così identificata e trasferita nel quadro del programma cooperativo e che dipende dalle norme di diritto comune in materia di licenze e di protezione della proprietà industriale, non potrà essere messa a disposizione di beneficiari che non siano i Partners europei, i loro cittadini e il CERS/ESRO agenti per loro conto nel quadro del programma cooperativo, senza la approvazione espressa preliminare del Governo degli Stati Uniti d'America. Se i Partners europei, i loro cittadini o il CERS/ESRO desiderano utilizzare questa tecnologia, ivi compreso il know-how, a fini diversi dai compiti di sviluppo e di produzione previsti dal programma cooperativo e che non siano in collegamento con l'uso che essi faranno della navetta spaziale e dello SL, queste utilizzazioni potranno essere regolate caso per caso conformemente alle pratiche commerciali normali nonché alle leggi e regolamenti americani applicabili.

     D. Il Governo degli Stati Uniti d'America esaminerà caso per caso le domande d'accesso alla tecnologia americana, ivi compreso il know-how, andando al di là di ciò che è direttamente necessario per l'esecuzione del programma SL.

     E. Ogni tecnologia, ivi compreso il know-how, trasferita dai Partners europei al Governo degli Stati Uniti d'America o ai suoi cittadini nel quadro del programma cooperativo sarà sottoposta alle stesse condizioni per quanto riguarda la sua messa a disposizione e la sua utilizzazione.

     F. L'accesso di cui sopra alla tecnologia, ivi compreso il know-how, s'effettuerà in modo tale da non ledere i diritti di proprietà esistenti di persone o organismi negli Stati Uniti o in Europa.

     G. Il Governo degli Stati Uniti d'America metterà a disposizione dei Partners europei informazioni generali relative al progetto, allo sviluppo e all'utilizzazione del sistema di navetta spaziale di veicoli orbitali, in particolare quelli che sono necessari per la comprensione di questo sistema.

     H. Nel caso in cui le informazioni richieste possano essere liberamente comunicate dalle agenzie del Governo degli Stati Uniti d'America, la loro messa a disposizione si farà a titolo gratuito; negli altri casi, il Governo degli Stati Uniti d'America si sforzerà al massimo di facilitarne la comunicazione a condizioni favorevoli.

     I. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei, pur essendo convinti che lo SL può essere realizzato nel quadro delle capacità europee esistenti, riconoscono che alcuni elementi e alcuni servizi saranno probabilmente acquistati negli Stati Uniti su una base commerciale. Di conseguenza, il Governo degli Stati Uniti d'America avrà per principio, per quanto riguarda l'acquisto degli elementi e dei servizi legati alla realizzazione della navetta, che esso potrà procurarsi sul mercato, di tenere pienamente conto dei vantaggi offerti dall'Europa sul piano del costo, della qualità o della disponibilità.

     J. Le disposizioni del presente articolo sono soggette alle leggi e regolamenti applicabili.

 

     Art. 7. Utilizzazione della navetta spaziale e dello SL

     A. Il Governo degli Stati Uniti d'America, conformemente agli accordi e intese internazionali, metterà la navetta spaziale a disposizione dei Partners europei e dei loro cittadini per le loro missioni SL (esperienze e applicazioni), su una base sia di cooperazione sia di rimborso spese.

     B. Per quanto riguarda le missioni spaziali dei Partners europei, il Governo degli Stati Uniti d'America metterà i detti Partners in grado di accedere agli SL sviluppati nel quadro del programma cooperativo e di utilizzarli per le esperienze o applicazioni proposte da essi su una base di rimborso spese, preferendole a quelle dei paesi terzi, considerando equo, in ragione della partecipazione dei Partners europei al programma cooperativo, di assicurare loro la priorità in caso di limitazione del carico utile o di conflitti di calendari. Le esperienze o applicazioni proposte nel quadro della cooperazione saranno scelte in funzione del valore di ogni proposta conformemente alla politica costante degli Stati Uniti, beneficiando le proposte dei Partners europei di una priorità nei confronti di quelle dei paesi terzi a condizione che il loro valore sia almeno uguale a quello delle proposte di detti Paesi.

     I Partners europei avranno la possibilità d'esprimere i loro punti di vista per quanto riguarda il giudizio di merito relativamente alle loro proposte di cooperazione.

     C. L'utilizzazione commerciale delle navette spaziali e degli SL avrà luogo su una base non discriminatoria.

     L'istituzione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o dei Partners europei di norme e condizioni relative all'utilizzazione commerciale degli esemplari di SL darà luogo a scambi di vedute preliminari circa tali norme e condizioni e miranti ad armonizzare al massimo le rispettive politiche. Se, in casi eccezionali, questo scambio di vedute si rivelasse impossibile, esso dovrebbe aver luogo alla prima occasione.

     D. Per assicurarsi l'integralità dello sfruttamento e della gestione del sistema di navetta spaziale, il Governo degli Stati Uniti d'America avrà il pieno controllo del primo esemplare dello SL dopo la sua consegna al Governo stesso, ivi compreso il diritto di fissarne definitivamente l'utilizzazione a fini pacifici. Il Governo degli Stati Uniti d'America potrà apportare al primo esemplare dello SL tutte le modifiche che esso desidererà. Tuttavia, se le modifiche previste sono importanti, i Partners europei dovranno esserne informati anticipatamente affinché essi abbiano la possibilità di esprimere le loro vedute e di fornire le prestazioni relative a tali modifiche.

     E. Per ciò che riguarda il primo volo del primo esemplare dello SL, esso spetterà al Governo degli Stati Uniti d'America di fissare gli obiettivi degli esperimenti del sistema. Per ciò che riguarda gli esperimenti, gli obiettivi di questo primo volo saranno determinati in comune su una base di cooperazione. In seguito, i Partners europei e il CERS/ESRO saranno incoraggiati ad utilizzare in cooperazione questo primo esemplare dello SL durante tutto il suo periodo utilizzabile, non essendone tuttavia esclusa l'utilizzazione sulla base del rimborso spese. Comunque, il Governo degli Stati Uniti d'America utilizzerà il primo esemplare dello SL senza restrizione e gratuitamente.

     F. Il Governo degli Stati Uniti d'America offrirà ai cittadini dei Partners europei possibilità di far parte degli equipaggi naviganti del SL in collegamento con le loro missioni spaziali comportanti l'utilizzazione di uno SL. E' previsto che un europeo sia incluso tra i membri dell'equipaggio navigante del primo volo operazionale dello SL.

     G. I risultati degli esperimenti della NASA e del CERS/ESRO che saranno stati effettuati durante le missioni dello SL eseguite su una base di cooperazione saranno messi gratuitamente a disposizione delle Parti del presente accordo, sotto riserva di tutti i diritti di proprietà e della priorità abitualmente accordate ai diversi sperimentatori per lo sfruttamento e la pubblicazione anticipati dei dati ottenuti.

     H. L'uso di navette spaziali o di SL da parte dei cittadini europei può essere concordato tramite il CERS/ESRO o il Partner europeo competente.

 

     Art. 8. Finanziamento

     A. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei sopporteranno le spese della loro rispettiva partecipazione al programma cooperativo di cui al presente accordo.

     B. Nè il Governo degli Stati Uniti d'America né i Partners europei cercheranno di recuperare le spese pubbliche di ricerca e di sviluppo sostenute per la realizzazione degli elementi acquisiti dall'altra parte nel quadro del programma cooperativo.

     C. Per ciò che riguarda le condizioni finanziarie relative ai servizi di lancio rimborsabili forniti da basi di lancio americane, i prezzi richiesti ai Partners europei, ai loro cittadini e al CERS/ESRO saranno calcolati sulla stessa base di quelli di carattere comparabile richiesti agli utenti privati americani.

     Gli obblighi del Governo degli Stati Uniti d'America e quelli dei Partners europei sono soggetti alle loro rispettive procedure di finanziamento.

 

     Art. 9. Consultazioni e istituzione dei piani

     A. Le Parti convengono di consultarsi in vista di facilitare la continuazione e l'allargamento della cooperazione nel settore dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.

     B. Per dare ai Partners europei migliori possibilità di determinare e di esprimere l'interesse che presenta per essi la preparazione e l'utilizzazione del sistema di navetta spaziale, e in particolare dello SL, il Governo degli Stati Uniti d'America associerà dei rappresentanti dei Partners europei, consultandoli ed invitandoli come osservatori, alla preparazione della definizione delle missioni ai fini dell'utilizzazione del sistema nonché alla preparazione e alla gestione dello sviluppo generale del sistema.

     C. Il Governo degli Stati Uniti d'America consulterà i Partners europei sulle misure appropriate che dovranno essere prese in carico di sospensione del programma di navetta spaziale e, conformemente alla politica americana e agli obiettivi definiti negli articoli 7 e 8, esso metterà a disposizione dei Partners europei o del CERS/ESRO altri dispositivi di lancio esistenti per l'esecuzione delle missioni che i Partners europei studiano in vista dei voli dello SL.

 

     Art. 10. Circolazione delle persone e dei materiali

     A. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei faciliteranno l'entrata e l'uscita dai loro territori per le persone e i materiali necessari alla realizzazione del programma cooperativo previsto nel presente accordo.

     B. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei si sforzeranno d'ammettere in franchigia di diritti di dogana e altre tasse i materiali che sono proprietà governativa.

     C. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei si sforzeranno d'accordare per i materiali che non sono proprietà governativa: 1) l'entrata in franchigia di diritti di dogana e altre tasse; e 2) all'acquisto, l'esenzione dalle tasse nazionali e altre.

 

     Art. 11. Responsabilità

     A. Il Governo degli Stati Uniti d'America assume la piena responsabilità dei danni causati ai suoi cittadini e ai suoi beni dall'applicazione del presente accordo. I Partners europei assumono la piena responsabilità dei danni causati ai loro cittadini, ai loro beni e, attraverso il CERS/ESRO, agli agenti e ai beni di questa Organizzazione dall'applicazione del presente accordo.

     B. In caso di danni subiti a seguito del lancio, del volo o della discesa della navetta portatrice dello SL dai cittadini dei paesi che non sono parti del presente accordo, danni che mettono in gioco la responsabilità comune del Governo degli Stati Uniti d'America e dei Partners europei in virtù dei principi del diritto internazionale o della convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati dagli oggetti spaziali, il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei convengono di consultarsi prontamente in vista di una divisione equa dei risarcimenti chiesti. Se non è raggiunto un accordo entro 180 giorni, il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei agiranno prontamente perché la divisione di questi risarcimenti sia regolata senza ritardo per via d'arbitrato, conformemente al modello di norme sulla procedura arbitrale elaborata nel 1958 dalla commissione di diritto internazionale.

     C. Se questi danni risultanti dall'applicazione del presente accordo e non contemplati dalle disposizioni del paragrafo B di cui sopra sono causati a cittadini di paesi che non sono parti di detto accordo, la responsabilità di questi danni sarà assunta dal Governo degli Stati Uniti d'America e/o i Partners europei, secondo la o le parti alle quali essa incomberà in virtù della legislazione applicabile.

     D. Per ciò che riguarda il primo SL da fornirsi da parte dei Partners europei, il Governo degli Stati Uniti d'America, malgrado le disposizioni del paragrafo A di cui sopra, assumerà la responsabilità dei danni causati a questo primo SL dopo la sua accettazione da parte di detto Governo, ma esso non sarà responsabile dei danni sopravvenienti al momento del lancio, del volo o della discesa di una navetta spaziale.

 

     Art. 12. Controversie

     La composizione di ogni controversia relativa alla messa in opera del programma cooperativo è di competenza delle agenzie previste all'articolo 3 del presente accordo.

     Una controversia può essere sottomessa per la sua composizione a un rappresentante del Governo degli Stati Uniti d'America e a un rappresentante dei Partners europei soltanto se, a parere del Governo degli Stati Uniti d'America o dei Partners europei, esso compromette gravemente e sostanzialmente l'esecuzione del programma cooperativo. Se questi rappresentanti non riescano a comporre la controversia, essa potrà essere sottoposta ad un arbitrato la cui forma sarà fissata di comune accordo.

 

     Art. 13. Emendamenti

     Il presente accordo può, su iniziativa del Governo degli Stati Uniti d'America o dei Partners europei, essere emendato di comune accordo. Un emendamento entra in vigore quando il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.

 

     Art. 14. Entrata in vigore e depositario

     A. Il presente accordo sarà firmato il 14 agosto 1973 dal Governo degli Stati Uniti d'America e dai Partners europei.

     Esso entrerà in vigore a tale data per il Governo degli Stati Uniti e per quei Partners europei che lo firmeranno senza riserva di ratifica o d'approvazione.

     B. Per i Partners europei che non l'avranno firmato il 14 agosto 1973, il presente accordo resterà aperto alla firma durante il periodo dal 15 agosto 1973 al 24 settembre 1973. Esso entrerà in vigore, per i Partners europei che lo firmeranno durante tale periodo senza riserva di ratifica o d'approvazione, alla data della sua firma.

     C. Per i Partners europei che firmeranno il presente accordo sotto riserva di ratifica o d'approvazione e conformemente alle disposizioni del paragrafo A o del paragrafo B di cui sopra, l'accordo entrerà provvisoriamente in applicazione alla data della firma. Esso entrerà in vigore per questi Partners europei alla data del deposito del loro strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo depositario.

     D. Dopo il 24 settembre 1973, ogni nuova partecipazione al programma cooperativo sarà regolata dalle disposizioni dell'articolo 15.

     E. Il Governo depositario sarà il Governo della Repubblica francese.

 

     Art. 15. Adesione di altri Governi

     A. Con il consenso delle Parti, e sotto riserva delle condizioni che potranno essere fissate da esse di comune accordo, altri Governi potranno aderire al presente accordo a titolo di Partners europei.

     Tuttavia, il consenso del Governo degli Stati Uniti d'America non è necessario per l'adesione di un Governo attualmente membro del CERS/ESRO.

     B. Un Governo può depositare il suo strumento di adesione dopo che le parti di cui al paragrafo A di cui sopra hanno notificato il loro consenso al Governo depositario, e l'adesione ha effetto alla data del deposito di detto strumento.

 

     Art. 16. Durata

     Il presente accordo resterà in vigore fino al 1° gennaio 1985 e per cinque anni almeno dalla data del primo volo dello SL. Esso potrà essere esteso per tre anni, a meno che il Governo degli Stati Uniti d'America o i Partners europei non notifichino la loro intenzione di porvi fine prima del 1° gennaio 1985 o prima della scadenza dei cinque anni, secondo il caso. In seguito, esso potrà essere esteso per periodi successivi fissati di comune accordo tra le Parti.

 

     Art. 17. Registrazione

     A. Il Governo depositario notificherà ai firmatari e ai Governi aderenti, le firme, ratifiche o approvazioni e adesioni.

     B. Il presente accordo sarà registrato dal Governo depositario conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

     In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

     Fatto a Neuilly-sur-Seine, il 14 agosto 1973, nelle lingue tedesca, inglese e francese, ogni versione facente ugualmente fede, in un solo originale che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascerà copie certificate conformi ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

     (Seguono le firme)

 

 

Accordo tra alcuni Governi e l'Organizzazione Europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma del razzo vettore "Ariane"

 

     Art. I.

     I partecipanti si impegnano ad intraprendere alle condizioni previste dal presente accordo, la prima fase di un programma, avente per scopo lo sviluppo, inclusa anche la certificazione, di un razzo vettore di satelliti denominato Ariane; questo razzo è destinato a porre in orbita di trasferta dei carichi utili dell'ordine di 1500 kg e permette, grazie all'utilizzazione di un motore ad apogeo prestabilito, la messa in orbita geostazionaria di satelliti dell'ordine di 750 kg".

     Questo programma comporta una seconda fase che avrà come fine la produzione di questo razzo e che verrà decisa ulteriormente.

 

     Art. II.

     1. La fase di sviluppo di questo programma menzionata all'articolo I verrà realizzata nel quadro dell'Agenzia di cui alla risoluzione della CSE del 20 dicembre 1972. In attesa della costituzione di detta Agenzia, questa fase viene iniziata nel quadro dell'Organizzazione in conformità con le disposizioni contenute negli allegati del presente accordo.

     2. Salvo clausola contraria del presente accordo o dell'accordo di cui al presente paragrafo 3, questa fase del programma sarà realizzata in conformità alle regole e procedure in vigore nell'Organizzazione.

     3. I partecipanti, tramite l'Organizzazione, affidano al Centro nazionale degli studi spaziali (CNES), istituto francese di diritto pubblico e a ciò investito dal Governo francese, l'esecuzione della prima fase del programma menzionato all'articolo I ed incaricano, per proprio conto, l'Organizzazione del controllo della sua esecuzione. L'Organizzazione e il CNES stabiliscono un trattato che definisce le modalità particolareggiate della loro cooperazione in vista della realizzazione dei fini del presente accordo.

 

     Art. III.

     1. Gli obiettivi del programma menzionati all'articolo I, la descrizione del razzo vettore e quella della fase di sviluppo del programma sono contenuti nell'allegato A del presente accordo.

     La decisione di procedere alla fase di produzione del programma verrà presa in conformità alle disposizioni del seguente articolo V.

     2. La tappa di definizione di sviluppo del programma ha per scopo di stabilire i dati specifici particolareggiati del razzo vettore sulle basi tecniche dell'allegato A del presente accordo, di stabilire un piano di sviluppo particolareggiato, di suddividere i lavori nell'industria e di adeguare il contributo finanziario di ogni partecipante al programma in conformità alla procedura riportata nell'articolo X del presente accordo.

     3. Gli elementi dell'analisi particolareggiata, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, permetteranno di realizzare la fase di sviluppo. Questa avrà termine quando verrà pronunziata la certificazione del razzo vettore a conclusione delle prove in volo.

 

     Art. IV.

     1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei partecipanti, si assume la responsabilità del programma e prende ogni decisione a suo riguardo, in conformità alle disposizioni del presente accordo.

     2. Per i problemi riguardanti questo programma ed altro programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma funge da organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione al quale presenta tutte le raccomandazioni necessarie.

     3. Il Consiglio direttivo del programma prende ogni decisione riguardante il programma stesso in conformità con le disposizioni del presente accordo e in particolare:

     a) controlla lo svolgimento del programma e in particolare della fase di sviluppo determinata dal piano di sviluppo sulla base dei rapporti che sono parafati dal CNES e che gli vengono presentati dal Direttore generale dell'Organizzazione;

     b) controlla le presentazioni globali del razzo e i requisiti di garanzie di qualità specifici del programma realizzate dal CNES sulla base dei rapporti che sono preparati dal CNES e che gli vengono sottoposti dal direttore generale dell'Organizzazione;

     c) viene informato circa la suddivisione dei lavori tra i diversi partecipanti e, all'occorrenza, costituisce, nel corso della esecuzione della fase di sviluppo del programma, l'organo di ricorso se un partecipante desidera porre obbiezioni alla scelta del costruttore fatta dal CNES;

     d) approva il rapporto di certificazione in volo del razzo vettore presentato dal CNES;

     e) decide le condizioni di partecipazione a questa fase del programma, di Stati non membri dell'Organizzazione in conformità alle disposizioni dell'articolo XVII, paragrafo 2, del presente accordo;

     f) vigila a ciò che l'Organizzazione stabilisca un coordinamento efficace con potenziali utenti del razzo e definisce le specificazioni d'interfaccia tra il razzo e i carichi utili.

     4. Il Consiglio direttivo del programma può creare gli organi consultivi che egli ritiene necessari per portare a termine la sua missione.

     5. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, le decisioni del Consiglio direttivo del programma vengono prese a maggioranza semplice dei partecipanti.

 

     Art. V.

     1. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce gli elementi necessari alla decisione dei partecipanti di procedere alla fase di produzione del programma stesso. Quelli, fra i partecipanti, che si sono dichiarati interessati a partecipare alla fase di produzione concludono un nuovo accordo che definisce il contenuto di questa fase, le modalità finanziarie della sua esecuzione così come l'attribuzione dei lavori che essi si sforzeranno di mantenere, nei limiti del possibile, identica a quella definita per la fase di sviluppo.

     2. I partecipanti si sforzeranno di mantenere disponibili, nel corso della fase di produzione, i mezzi industriali messi in opera nel corso della fase di sviluppo e, sia che partecipino o meno al nuovo accordo, non porranno ostacoli all'utilizzazione di questi mezzi.

 

     Art. VI.

     1. Le spese derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma ai termini del presente accordo, sono sostenute dai partecipanti in conformità alle disposizioni previste all'allegato B del presente accordo.

     2. I partecipanti convengono di contribuire, sulla base di una copertura finanziaria stabile di 380.391.165 U.C.:

     a) alle spese dirette come sono definite nell'allegato B, paragrafo 1-a), del presente accordo relative alla fase di sviluppo del programma sulla base di un ammontare di 2060 milioni di franchi francesi che rappresentano 370.891.165 U.C., secondo il tasso di conversione in vigore al primo gennaio 1973 (un U.C. rappresentando 5,55419 franchi francesi;

     b) alle spese interne della organizzazione previste all'allegato B, paragrafo 1-b) del presente accordo che ammontano a 2.500.000 U.C.; e

     c) alle spese risultanti dalla manutenzione di impianti specifici che verrebbero creati o messi a disposizione della organizzazione per la esecuzione del programma alle condizioni menzionate all'articolo XII, paragrafo 2 del presente accordo sulla base di un ammontare di 7.000.000 di U.C.

     Le spese del gruppo che si occupa del progetto e del personale di assistenza tecnico del CNES vengono assunte dal Governo francese.

     3. I partecipanti contribuiscono alle spese sopra menzionate al paragrafo 2 secondo le tabelle dei contributi fissate nell'allegato B del presente accordo e con riserva delle disposizioni contenute nell'articolo VII. Quindi, nel caso venissero applicate le disposizioni dell'articolo VII, paragrafo 2, circa le spese previste dal paragrafo 2-a) sopra riportato, l'impegno totale dei partecipanti ammonterebbe a 454.569.398 U.C., nonostante le disposizioni del successivo articolo VII, paragrafi 1 e 2-b).

     4. I bilanci annuali relativi alla fase di sviluppo del programma vengono approvati a maggioranza dei due terzi dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del peso dei voti menzionato ai paragrafi 2, 3 dell'allegato B, del Consiglio direttivo del programma all'interno della copertura finanziaria stabile prevista al paragrafo 2 del presente articolo. I partecipanti s'impegnano a mettere a disposizione della Organizzazione i fondi necessari alla esecuzione del programma secondo le procedure e lo scadenzario che figura all'allegato B del presente accordo. Un aggiornamento di questo scadenzario verrà presentato ogni anno al Consiglio direttivo del programma insieme con il bilancio.

 

     Art. VII.

     1. Salvo disposizioni particolari previste all'allegato B, paragrafo 2.4 del presente accordo, i partecipanti convengono, al fine di permettere la revisione delle somme menzionate all'articolo VI, paragrafo 2, nel caso di variazione del livello dei prezzi:

     a) di applicare al contributo di ogni partecipante alle spese dirette previste dall'articolo VI, paragrafo 2-a), delle formule di revisione che utilizzino gli indici nazionali appropriati adottati dalla Organizzazione e

     b) di applicare al contributo di ogni partecipante alle spese previste all'articolo VI paragrafo 2-b) e c), le regole normali in vigore nell'Organizzazione.

     2. Se, su parere del Consiglio direttivo del programma, l'ammontare delle spese dirette previste all'articolo VI, paragrafo 1-a), deve essere revisionato per dei motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, sono da applicarsi le seguenti disposizioni:

     a) nella prima misura in cui non vi siano spese aggiuntive superiori al 20 per cento di questo ammontare, eventualmente previsionato secondo le disposizioni del precedente paragrafo 1, sopra riferito, i partecipanti sono tenuti a contribuirvi in una misura proporzionale al loro contributo stabilito all'allegato B del presente accordo;

     b) le spese aggiuntive superiori al 20 per cento di detto ammontare, sono assunte dal governo francese nella misura in cui non eccedono il 35%;

     c) nessun partecipante può ritirarsi dal programma finché rimangono valide le disposizioni del comma a) e del comma b) del presente paragrafo;

     d) quando le spese aggiuntive eccedono il 35% dell'ammontare delle spese dirette previste all'articolo VI, paragrafo 2-a), eventualmente revisionate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, sia di fatto, sia secondo le previsioni accettate dal Consiglio direttivo del programma, gli obblighi del Governo francese più sopra menzionati cessano e i partecipanti si accordano sul seguito da dare al programma;

     e) il Governo francese riesaminerà il mantenimento dell'impegno previsto al comma b) più sopra riportato nel caso in cui i fondi necessari alla esecuzione del programma non potessero più essere messi a sua disposizione dall'Organizzazione per il venir meno di uno o più partecipanti.

 

     Art. VIII.

     1. I diritti di proprietà intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma sono riservate ai partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme dei suoi programmi.

 

     Art. IX.

     1. I partecipanti, attraverso la Organizzazione, mettono a disposizione del CNES i crediti di impegno e di pagamento necessari alla esecuzione della fase di sviluppo del programma, conformemente al bilancio approvato dal Consiglio direttivo del programma e alle disposizioni del paragrafo 2.4 dell'allegato B del presente accordo.

     2. I contributi dei partecipanti saranno richiesti dalla Organizzazione sulla base delle sue regole in vigore e in conformità alle disposizioni figuranti all'allegato B del presente accordo.

 

     Art. X.

     1. Il CNES stipula i contratti necessari alla esecuzione della fase di sviluppo del programma. Al momento della stesura dei contratti e dei subcontratti per l'esecuzione di detta fase, la preferenza è data alla esecuzione dei lavori in primo luogo sul territorio dei partecipanti e in secondo luogo sui territori degli altri Stati membri dell'Organizzazione o successivamente della Agenzia.

     2. Il CNES sottopone al Consiglio direttivo del programma, prima della conclusione dello stadio di definizione, la divisione dei lavori sulla base dei contributi che figurano al paragrafo 2.1 dell'allegato B. Questa distribuzione prevede i lavori che offrono un interesse tecnologico definito, secondo la definizione accettata dal Consiglio direttivo del programma e che rappresentano l'80% dell'ammontare delle spese dirette menzionate all'articolo VI, paragrafo 2-a), di cui sopra.

     3. Il CNES affida ai partecipanti dei contratti di un valore proporzionale al contributo dei partecipanti allo ammontare dei lavori più sopra definito. Se questo scopo non potesse essere raggiunto riguardo all'uno o a più partecipanti, si procederà prima della conclusione dello stadio di definizione, a una riduzione proporzionale dei contributi del partecipante/i in questione. Se risultasse una mancanza di finanziamento della fase di sviluppo il governo francese è responsabile di questo finanziamento. Riguardo alle spese aggiuntive menzionate all'articolo VII, paragrafo 2-a), il CNES si sforzerà, al momento della stesura dei contratti, considerando la natura specifica del lavoro, la difficoltà di applicare le stesse regole di distribuzione geografica e la necessità di assicurare un buon svolgimento della fase di sviluppo, di non pregiudicare il giusto ritorno dei partecipanti e di arrivare a una divisione dei lavori la più equa possibile.

     4. I contratti che corrispondono a dei lavori che presentano un interesse tecnologico minore, come i lavori di infrastruttura o le forniture di materie consumabili, saranno redatti su una base competitiva. A tal fine il CNES rivolge delle richieste di offerta alle ditte i cui nomi saranno stati indicati dai partecipanti.

     5. I contratti relativi a dei lavori effettuati sul territorio di uno Stato non membro dell'Organizzazione non saranno presi in considerazione nel calcolo della distribuzione geografica dei contratti tra i partecipanti.

     6. Le disposizioni contrattuali sono basate sui regolamenti e le procedure in vigore nel CNES. Tuttavia, l'Organizzazione definisce il contenuto delle clausole che garantiscono il rispetto dell'applicazione degli articoli VIII e IX del presente accordo.

     7. I partecipanti prendono, in conformità alle disposizioni del protocollo sui privilegi e Immunità dell'Organizzazione, tutte le misure in vista dell'esenzione dei contratti stipulati ai sensi del presente accordo dalle imposte fiscali e doganali, o, se del caso, del rimborso delle imposte già percepite.

 

     Art. XI.

     Il governo francese si fa garante del pagamento delle somme:

     a) che saranno versate a beneficio del programma sotto il titolo "Altre entrate" da uno Stato membro della Organizzazione non firmatario del presente accordo e con il quale egli avrà concluso un accordo bilaterale compatibile con le disposizioni del presente accordo, ai fini dell'esecuzione di alcuni lavori nella fase di sviluppo del programma;

     b) che figurano sotto la rubrica "altri Stati" nella tabella dell'allegato B, paragrafo 2, fintantoché queste somme non saranno coperte in altro modo.

     Nessun accordo bilaterale menzionato al paragrafo a) sopra riportato non dovrà in alcun caso creare degli obblighi nei confronti degli altri partecipanti al programma.

     Tuttavia, per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo X del presente accordo un tale Stato membro della Organizzazione viene considerato quale partecipante alla fase di sviluppo del programma.

 

     Art. XII.

     1. L'Organizzazione agendo per conto dei partecipanti è proprietaria degli elementi del razzo Ariane delle installazioni e degli equipaggiamenti acquistati per la sua realizzazione e delle installazioni di lancio realizzate nel quadro del programma.

     2. I partecipanti proprietari di installazioni che possano essere utilizzate ai fini del programma Ariane si impegnano a metterle a disposizione di detto programma a condizioni finanziarie limitatamente al rimborso delle spese marginali.

     3. Gli elementi, strutture ed equipaggiamenti previsti al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione dei partecipanti che agiscono nel quadro del loro programma o di un programma dell'organizzazione nella misura in cui la loro utilizzazione ai fini del programma Ariane lo permette.

     In queste condizioni i canoni chiesti per questa utilizzazione non contemplano l'ammortamento di questi beni. Il Consiglio direttivo del programma fissa le relative condizioni.

     4. L'organizzazione può mettere questi beni a disposizione di terzi non previsti nel paragrafo 3 del presente articolo, nella misura in cui la loro utilizzazione ai fini del programma Ariane e per i bisogni dei partecipanti lo permette, e nelle condizioni finanziarie che saranno fissate dal Consiglio direttivo del programma.

     5. Qualsiasi cessione di elementi, iniziati ed equipaggiamenti acquistati è decisa dal Consiglio direttivo del programma previa consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.

 

     Art. XIII.

     1. Il razzo Ariane, quando sarà dichiarato operativo, sarà messo a disposizione della Organizzazione e dei partecipanti per le loro necessità secondo una decisione dei partecipanti presa attraverso il Consiglio direttivo del programma, o attraverso un organo che venga stabilito nel quadro della Agenzia menzionata all'articolo 2, e secondo le disposizioni di un nuovo accordo di cui all'articolo V, paragrafo 1.

     Le installazioni appartenenti al Governo francese e necessarie alla realizzazione dei lanci saranno anch'esse messe a disposizione della Organizzazione e dei partecipanti, in conformità alle condizioni menzionate all'articolo 12, paragrafo 2, di cui sopra.

     2. La decisione relativa alle condizioni secondo le quali dei modelli di volo del razzo vettore Ariane potrebbero essere messi a disposizione di altri Stati e di organizzazioni internazionali a fini pacifici, nonché a quelle secondo le quali dei lanci potrebbero essere eseguiti per conto di questi Stati ed organizzazioni sarà presa alla maggioranza dei due terzi dei partecipanti con riserva delle disposizioni del nuovo accordo menzionato all'articolo V, paragrafo 1.

     3. Le disposizioni che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alla fornitura di elementi, sottogruppi e componenti realizzati per la fase di sviluppo del programma.

 

     Art. XIV.

     1. I partecipanti risarciscono l'Organizzazione per ogni obbligo ch'essa possa contrarre nel caso che la sua responsabilità internazionale venga coinvolta in seguito alla esecuzione della fase di sviluppo del programma.

     2. Ogni risarcimento per danno subito dall'Organizzazione nel quadro della fase di sviluppo del programma è accreditato come entrata sui bilanci annui del programma menzionati al paragrafo 4 dell'articolo VI.

 

     Art. XV.

     1. Ogni controversia tra due o più partecipanti oppure tra uno o più partecipanti e l'Organizzazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non possa essere composta in via amichevole è demandata, su richiesta di una delle parti alla controversia, ad un arbitro unico che è nominato dal presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non può essere cittadino di uno Stato parte della controversia né avere in questo Stato la sua residenza permanente.

     2. Le parti dell'accordo che non sono parti della controversia hanno diritto di prendere parte all'istanza, e la decisione dell'arbitro è vincolante per tutti i partecipanti e per l'Organizzazione, sia che essi abbiano preso parte o no alla istanza.

 

     Art. XVI.

     1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri della Conferenza spaziale europea a partire dal 15 ottobre 1973 fino al 30 novembre 1973.

     2. Gli Stati diventano parti dell'accordo:

     sia con la firma senza riserva di ratifica o di approvazione,

     sia col deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione, presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo è stato firmato con riserva di ratifica o di approvazione.

     3. Il presente accordo entrerà in vigore quando sarà stato firmato dalla Organizzazione e quando gli Stati, la cui partecipazione ammonta al 75% del totale del peso di voti menzionato al paragrafo 2.3 dell'allegato B, saranno diventati parti dell'accordo ai termini del paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo il deposito presso il governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio o di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione, è considerato come il deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione.

     5. Il governo di uno Stato membro di una organizzazione che non abbia firmato l'accordo alla data del 30 novembre 1973 può dopo questa data diventare parte dell'accordo, a condizione che gli altri governi parti dell'accordo diano il loro assenso. In tal caso il governo interessato deve depositare uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese; può anche applicare le disposizioni menzionate nel paragrafo 4 del presente articolo, al fine di diventare parte del presente accordo. Il Consiglio direttivo del programma determina all'unanimità le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.

 

     Art. XVII.

     1. Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione può presentare al Consiglio dell'Organizzazione domanda di adesione al programma.

     2. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce alla unanimità sulla ricevibilità della domanda che è poi, in caso positivo sottoposta al Consiglio, il quale decide alla unanimità. Il Consiglio direttivo del programma determina all'unanimità le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.

 

     Art. XVIII.

     I partecipanti possono decidere all'unanimità di mettere fine al programma; in questo caso priorità di acquisizione degli elementi, strutture, equipaggiamenti acquistati per l'esecuzione della fase di sviluppo di questo programma sarà data al partecipante che si impegnerà a proseguire per proprio conto questo programma od un programma affine.

 

     Art. XIX.

     L'Organizzazione informa il Governo depositario della refiliazione del presente accordo. Questo ne dà notifica ai partecipanti.

 

     Art. XX.

     1. Se un partecipante desidera ritirarsi dalla fase di sviluppo del programma, in applicazione dell'art. VII, paragrafo 2-c), egli ne dà notifica all'Organizzazione. Questo ritiro ha effetto a partire dalla data di notifica con riserva delle seguenti disposizioni:

     a) il partecipante che si ritira è tenuto a saldare nel modo stabilito l'ammontare dei suoi contributi al bilancio annuo in corso o dei bilanci precedenti;

     b) il partecipante che si ritira è tenuto a contribuire alla sua parte dei crediti di pagamento corrispondenti ai crediti di impegno votati e utilizzati in base al bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi precedenti relativi alla fase di sviluppo;

     c) il partecipante che si ritira resta membro del Consiglio direttivo del programma fino al compimento dei suoi obblighi previsti ai precedenti commi a) e b). Egli ha diritto di voto solo sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi.

     2. Il partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data del suo ritiro effettivo. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o obbligo relativo al partecipante può nascere da quella parte del programma alla quale egli non contribuisce più, a meno che non sia stato stabilito diversamente tra lui e gli altri partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione della Organizzazione si applicano mutatis mutandis.

     3. Se uno Stato non membro della Organizzazione che ha aderito al programma in virtù delle disposizioni dell'articolo XVII del presente accordo si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

 

     Art. XXI.

     Gli allegati A e B del presente accordo ne sono parte integrante.

 

     Art. XXII.

     1. Il presente accordo può essere riveduto su richiesta di un partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le parti ne avranno notificato la accettazione al Governo depositario.

     2. Gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma in conformità alle disposizioni particolari delle clausole di revisione di tali allegati.

 

     Art. XXIII.

     Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, il Governo della Repubblica francese lo farà registrare presso il Segretariato delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

     Art. XXIV.

     Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente accordo e notifica ai partecipanti e alla Organizzazione la data dell'entrata in vigore dell'accordo e dei suoi emendamenti, nonché i depositi degli strumenti di ratifica, di approvazione, di adesione e di applicazione provvisoria dell'accordo.

     In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo,

     Fatto a Neuilly-sur Seine il 21 settembre 1973, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese la quale ne trasmetterà delle copie conformi autenticate a ciascuno dei partecipanti e all'Organizzazione.

 

     Allegato A dell'accordo tra alcuni Governi europei e l'Organizzazione europea delle ricerche spaziali relativo all'esecuzione del razzo vettore Ariane

     1. - Scopi del programma. I due obiettivi principali del programma Ariane sono:

     1.1. - Il primo obiettivo è quello di permettere di disporre in Europa all'inizio degli anni 1980, di una capacità propria di messa in orbita dei satelliti geostazionari sviluppati nel quadro dei programmi dell'Organizzazione o degli Stati europei.

     Il razzo vettore Ariane sarà capace di porre in orbita di "transfert" dei carichi utili dell'ordine dei 1500 kg che permettano, con l'ausilio di un motore ad apogeo prestabilito, la messa in orbita geostazionaria di satelliti dell'ordine di 750 kg.

     Egli mira soprattutto ad un mercato potenziale rappresentato dai 35 ai 50 satelliti geostazionari da 400 a 700-800 kg che gli studi europei prevedono per il prossimo decennio: satelliti europei, satelliti europei facenti parte di un sistema mondiale, satelliti per richieste di terzi.

     Il razzo vettore Ariane è destinato a lanciare qualora venga raggiunto lo scopo menzionato nel seguente paragrafo 1.2, i satelliti realizzati nel quadro del programma dell'organizzazione o degli Stati membri e il cui lancio avverrà dopo il primo novembre 1980.

     1.2 - Il secondo obiettivo consiste nel determinare il razzo vettore e nell'organizzarne la produzione in modo da ottenere un costo di produzione economicamente competitivo.

     Il costo di produzione di un razzo vettore è stimato sui 51.000.000 di franchi francesi (escluse le tasse e alle condizioni economiche del primo gennaio 1973) nel caso di un ritmo di lancio di due razzi all'anno e di un ragionevole raggruppamento delle commesse.

     A questo costo vanno aggiunte le spese di trasporto in Guiana, le spese del propellente e della squadra di lancio per un ammontare totale stimato sui 12.000.000 di franchi francesi alle stesse condizioni di cui sopra.

     La quota delle spese del mantenimento del Centro spaziale della Guiana imputabile al costo del lancio del razzo, che potrebbe venire ad aggiungersi alle spese precedenti, sarà oggetto di un accordo separato.

     2. - Descrizione del razzo vettore.

     Il razzo vettore Ariane è un veicolo composto di tre stadi. Misura 47,60 metri di altezza e pesa 202 tonnellate al decollo.

     Il primo stadio "L 140", di un diametro di 3,80 metri, contiene 140 tonnellate di propellente (N2O4 e UDMH) contenuto in due serbatoi identici, separati e pressurizzati mediante gas caldi prelevati dai motori. Essi sono in acciaio mentre le strutture portanti sono in lega leggera. La sua propulsione viene assicurata da un gruppo di 4 motori "Viking 2" a turbo pompa e con ugello a parete semplice raffreddata con velo liquido. La spinta totale al decollo è di 240 tonnellate e il tempo di combustione di 150 secondi.

     Il secondo stadio "L 33", di un diametro di 2,60 metri contiene 33 tonnellate del medesimo propellente in due serbatoi con fondo intermedio comune in lega leggera. Il propellente è pressurizzato da elio immagazzinato ad alta pressione.

     E' dotato di un motore "Viking 4" derivato dal "Viking 2" mediante l'adattamento dell'uggello per il funzionamento nel vuoto.

     Il terzo stadio "H 8" di un diametro identico a quello "L 33" contiene 8 tonnellate di idrogeno liquido e di ossigeno liquido in due serbatoi a fondo intermedio comune, termicamente protetti da isolante esterno.

     Questi serbatoi sono fatti in lega leggera precisamente scelta per la sua resistenza alle basse temperature.

     Lo stesso materiale è stato scelto per "L 33" i cui serbatoi hanno una forma simile. Questi serbatoi sono pressurizzati.

     Lo stadio è spinto da un motore "HM 7" di 6 tonnellate di spinta.

     La separazione degli stadi avviene a mezzo di funicelle trincianti e l'allontanamento è ottenuto mediante dei razzi frenanti (stadio inferiore) e dei razzi di accelerazione (stadio superiore).

     La cabina della strumentazione posta al di sopra del terzo stadio centralizza a mezzo di un calcolatore le funzioni di navigazione, di guida e di sequenza. Contiene inoltre delle attrezzature di telemisura, di telecomando, di traiettografia, di distruzione così come la centrale di inerzia.

     La testa ha una forma di bulbo per permettere di sistemare i satelliti prevedibili. Assicura al carico utile un diametro utile di 3 metri su un'altezza di 4.

     La messa in orbita si effettua mediante iniezione diretta senza fase balistica intermedia, a 200 km di altitudine.

     3. - Fase di sviluppo.

     La fase di sviluppo comprende uno stadio di definizione e lo sviluppo vero e proprio.

     3.1 - Definizione.

     E' iniziata il primo luglio 1973 e terminerà il 31 dicembre 1973. Il primo trimestre di questo stadio è dedicato agli studi particolareggiati del sistema e dei suoi annessi, nonché alla messa a punto delle procedure particolareggiate di gestione del programma.

     L'insieme della documentazione corrispondente comprende essenzialmente:

     un documento che fissa l'organizzazione industriale;

     un documento che fissa la procedura di controllo del progetto per i contratti e i subcontratti (regole per stabilire le clausole tecniche, l'organigramma tecnico, procedure di controllo dei costi e del calendario);

     un documento che fissa la procedura di gestione della configurazione del razzo (regole per la stesura e l'aggiornamento delle specifiche tecniche particolareggiate del razzo e dei suoi elementi);

     un documento che fissa la procedura di stesura e di controllo della documentazione tecnica e che stabilisce le tappe dello sviluppo così come le revisioni del progetto del razzo;

     le specifiche tecniche vere e proprie. Questa parte dei lavori è riveduta e approvata dal CNES il 1° ottobre 1973. Il secondo trimestre della tappa di definizione è essenzialmente dedicato alla trattativa dei contratti di sviluppo e alla scelta finale dei contraenti. Parallelamente a questa attività vengono eseguiti alcuni lavori di pre-sviluppo o di investimento sugli elementi critici della fase di sviluppo.

     3.2. - Sviluppo.

     Lo sviluppo si svolge in un periodo di sette anni e comprende tre periodi:

     un periodo di circa tre anni che comprende lo sviluppo e la certificazione degli elementi degli stadi (motori, struttura, equipaggiamenti); questo periodo comprende inoltre la realizzazione di investimenti importanti (banchi di prova degli stadi, edifici di integrazione del razzo e luogo del lancio) nonché l'esecuzione delle prove dinamiche del razzo;

     un periodo di circa un anno e mezzo che corrisponde alla messa a punto e alla certificazione degli stadi così come al collaudo di integrazione del razzo e del lancio;

     un periodo di prova in volo per due anni e mezzo che comprende la preparazione e l'esecuzione di quattro prove in volo del razzo di cui due prove di messa a punto e due prove di certificazione.

     I periodi precedenti suppongono che il presente accordo entri in vigore al più tardi il 30 novembre 1973 e che il finanziamento sia conforme alle condizioni indicate nell'allegato B.

     3.3. - Carico utile.

     I partecipanti beneficeranno di una opzione per il finanziamento dei lavori di sviluppo del carico utile destinato ai voli di prova del razzo.

     4. - Fase della produzione.

     La fase di produzione del razzo deve essere promossa due anni e mezzo prima dell'inizio della fase di utilizzazione operativa del veicolo ovvero verso la metà dell'anno 1978. Il raggruppamento delle commesse così come i tempi dei lanci saranno elementi determinanti del costo e della qualità del razzo. I particolari della fase di produzione saranno definiti nel nuovo accordo menzionato all'articolo V, paragrafo 1, del presente accordo.

     5. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni del presente allegato possono essere rivedute per decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.

 

     Allegato B all'accordo tra alcuni Governi europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'esecuzione del programma del razzo vettore Ariane

     1. - Costo del programma

     Il costo totale del programma Ariane contemplato dal presente accordo, in conformità all'articolo VI, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi espressi (esenti di tasse alle condizioni economiche in vigore il 1° gennaio 1973):

 

 

 

In unità di conto

a) le spese dirette relative alla fase di sviluppo del programma per le quali le stime seguenti sono state stabilite (in milioni di franchi francesi):

 

 

stadi ed integrazione del veicolo completo

1.586

 

prove al suolo e in volo

334

 

sistemazione del luogo di lancio

140

 

 

2.160 MF

 

che rappresentano in U.C. al tasso di conversione in vigore il 15 gennaio 1973 (una U.C. corrispondente a 5,55419 FF)

 

370.891.165

b) le spese interne dell'organizzazione che sono stimate in

 

2.500.000

c) le spese relative agli impianti specifici che saranno creati o messi a disposizione della organizzazione per l'esecuzione del programma e che vengono stimate in

 

7.000.000

Totale

 

380.391.165

d) il margine di rischio stabilito dal comma a) riportato sopra in conformità dell'articolo VII paragrafo 2 a) dell'accordo

 

74.178.233

Totale costituente l'impiego globale dei partecipanti, come menzionato agli articoli VI e VII dell'accordo

 

454.569.398

 

     2. - Contributi.

     2.1. - Tabella dei contributi espressi in monete nazionali relativi alla copertura finanziaria fissa menzionata al paragrafo 2 dell'articolo VI dell'accordo. (Vedere tabella che segue).

 

 

 

Stati partecipanti

Contributi alle spese dirette alla fase di sviluppo (par. 1-a)

Contributi alle spese interne dell'organizzazione (par. 1-b)

 

U.C.

Moneta nazionale

U.C.

Moneta nazionale

[1]

[2]

[3]

Repubblica federale di Germania

74.626.222

261.095.509

503.000

1.759.851

Belgio

18.544.558

902.327.195

125.000

6.082.156

Danimarca

1.854.456

14.053.587

12.500

94.729

Spagna

7.417.823

519.247.610

50.000

3.500.000

Francia

231.806.978

1.287.499.999

1.562.500

8.678.422

Italia

6.463.972

4.080.804.277

43.500

27.462.216

Paesi Bassi

7.417.823

26.131.284

50.000

176.139

Svezia

3.708.912

19.380.623

25.000

130.636

Svizzera

4.450.694

18.177.524

30.000

122.526

Altri Stati

5.416.579

-

36.750

-

Altre entrate [1]

9.183.148

-

61.750

-

-

370.891.165

-

2.500.000

-

Stati partecipanti

Contributi alle spese relative alle installazioni (par. 1-c)

Subtotali dei contributi

 

U.C.

Moneta nazionale

U.C.

Moneta nazionale

[1]

[4]

[5] = [2] + [3] + [4]

Repubblica federale di Germania

1.408.400

4.927.583

76.537.622

267.782.943

Belgio

350.000

17.030.038

19.019.558

925.439.389

Danimarca

35.000

265.240

1.901.956

14.413.556

Spagna

140.000

9.800.000

7.607.823

532.547.610

Francia

4.375.000

24.299.581

237.744.478

1.320.478.002

Italia

121.800

76.894.205

6.629.272

4.185.160.698

Paesi Bassi

140.000

493.188

7.607.823

26.800.611

Svezia

70.000

365.779

3.803.912

19.877.038

Svizzera

84.000

343.073

4.564.694

18.643.123

Altri Stati

102.900

-

5.556.229

-

Altre entrate [1]

172.900

-

9.417.798

-

-

7.000.000

-

380.391.165

-

Stati partecipanti

Spese aggiuntive che possono essere incorse soprattutto in virtù dell'art. VII (par. 2-a)

Impegno di massima (2) in applicazione dell'art. VII (par. 2-a)

 

U.C.

Moneta nazionale

U.C.

Moneta nazionale

[1]

[6]

[7] = [5] + [6]

Repubblica federale di Germania

14.924.660

52.217.057

91.462.282

320.000.000

Belgio

3.708.912

180.465.458

22.728.470

1.105.904.847

Danimarca

370.891

2.810.716

2.272.847

17.224.272

Spagna

1.483.565

103.849.550

9.091.388

636.397.160

 

 

 

 

[3]

Francia

46.361.396

257.500.002

284.105.874

1.577.978.004

Italia

1.290.701

814.839.302

7.919.973

5.000.000.000

Paesi Bassi

1.483.565

5.226.258

9.091.388

32.026.860

Svezia

741.782

3.876.122

4.545.694

23.753.160

Svizzera

890.139

3.635.506

5.454.833

22.278.629

Altri Stati

1.090.420

-

6.646.649

-

Altre entrate [1]

1.832.202

-

11.250.000

-

-

74.178.233

-

454.569.398

-

[1] Altre entrate incassate all'organizzazione in applicazione dell'art. X.1 dell'accordo.

[2] Nonostante l'applicazione delle disposizioni dell'art. VII par. 1 dell'accordo.

[3] Con riserva delle disposizioni dell'art. VII par. 2-b dell'accordo.

 

     Ogni partecipante contribuisce nella sua moneta nazionale alle spese dirette della fase di sviluppo del programma per le somme menzionate nella colonna 2 della precedente tavola.

     Nel caso dell'applicazione dell'articolo VII, paragrafo 2-a), le spese aggiuntive alle quali i partecipanti sono tenuti a contribuire in moneta nazionale figurano alla colonna (6) della precedente tavola.

     Ogni partecipante contribuisce alle spese interne dell'organizzazione e alle spese relative agli impianti per le somme espresse in unità di conto indicate nella precedente tavola ai tassi e in conformità con le procedure in vigore nell'organizzazione.

     2.2. - Scadenzario delle spese dirette della fase di sviluppo del programma.

     Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti basato sulla data iniziale del primo luglio 1973 per la fase di sviluppo del programma è il seguente:

 

 

Impegni

Pagamenti

1973

100

30

1974

300

180

1975

360

280

1976

360

330

1977

350

330

1978

330

330

1979

200

320

1980

60

260

Totale

2060

2060

 

     Le cifre sono espresse in milioni di franchi francesi al livello dei prezzi del 1° gennaio 1973.

     2.3. - Peso di voto.

     Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli VI, paragrafo 4 e XVI paragrafo 3 dell'Accordo e del paragrafo 5 del presente allegato sono presi in considerazione i pesi di voto seguenti:

 

Stati partecipanti

 

Pesi di voto

Repubblica federale di Germania

20,12

 

Belgio

5,00

 

Danimarca

0,50

 

Spagna

2,00

 

Francia

62,50

 

Italia

1,74

 

Paesi Bassi

2,00

 

Svezia

1,10

 

Svizzera

1,20

 

Altri Stati

1,37

[1]

Altre entrate a titolo dell'articolo XI dell'accordo

2,47

[2]

[1] Peso di voto da attribuire alla Francia finché sono in vigore le disposizioni dell'articolo XI, paragrafo b), dell'accordo.

[2] Peso di voto attribuito alla Francia.

 

     2.4. - Revisione dei contributi.

     Per tenere conto delle variazioni del livello dei prezzi, i contributi nazionali alle spese dirette sono riveduti ogni anno, con applicazione alla ammontante rimanenza della percentuale delle variazioni dei prezzi sopravvenuti nel corso dei precedenti dodici mesi nel paese preso in considerazione. La prima revisione dell'ammontare delle spese dirette sarà stabilito al livello dei prezzi in vigore il 30 giugno 1973.

     I contributi alle spese interne dell'Organizzazione e alle spese di mantenimento delle installazioni sono rivedute in conformità ai regolamenti in vigore nell'Organizzazione.

     In deroga alla regola sopra esposta, il contributo alla fase di sviluppo del programma:

     a) della Repubblica federale di Germania sarà oggetto di una sola revisione con l'applicazione all'ammontare restante dovuto a partire dal 1° gennaio 1978, della percentuale delle variazioni intervenute nella Repubblica federale tedesca durante i 4 anni precedenti in conformità alle regole dell'Organizzazione;

     b) della Repubblica italiana sarà oggetto di una sola revisione con l'applicazione all'ammontare restante dovuto, a partire dal 15 gennaio 1978, della percentuale delle variazioni intervenute in Italia dal 1° gennaio 1973 in conformità ai regolamenti dell'Organizzazione.

     2.5. - Modo di pagamento dei contributi.

     Con riserva delle disposizioni menzionate qui di seguito, ogni partecipante contribuirà annualmente alle spese derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma ai termini del presente accordo sulla base del suo impegno espresso nelle summenzionate tabelle. Il volume dell'impegno preso da ciascuno dei partecipanti per quanto riguarda le spese dirette della fase di sviluppo ed espresso nella sua moneta nazionale non viene modificato da eventuali cambiamenti di parità che potrebbero intervenire nel corso del programma.

     Ogni partecipante può essere chiamato a versare dei contributi anticipatamente alle spese effettivamente previste. Le somme così disponibili vengono versate su un conto fruttifero a beneficio del programma.

     Il volume dell'impegno preso da ciascuno dei partecipanti nei confronti delle spese menzionate al paragrafo 1-b) e c) del presente allegato ed espresso in unità di conto segue i regolamenti dell'Organizzazione in materia di una eventuale modifica della parità delle monete dei partecipanti.

     La Repubblica federale tedesca si impegna a versare per 8 anni, il 10 gennaio di ogni anno a partire dal 10 gennaio 1974 un contributo fisso di 40.000.000 di DM. Questo contributo può essere revisionato una volta sola secondo le disposizioni del precedente paragrafo 2.4.

     Nel caso in cui le somme menzionate al paragrafo 1-d) del presente allegato non fossero totalmente necessarie per il programma, un ammontare proporzionato al suo contributo del bilancio non speso sarà rimborsato alla Repubblica federale tedesca, oppure detratto dal suo contributo dovuto per il 1981.

     La Repubblica italiana si impegna a versare il 10 gennaio di ogni anno ad iniziare dal 10 gennaio 1975 per la durata del programma un ammontare forfettario di 5 miliardi di lire che non può essere revisionato con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo 2.4. Tale somma verrà versata secondo le seguenti modalità:

 

1975

Lit.

833.000.000

1976

"

883.000.000

1977

"

834.000.000

(a livello dei prezzi del 1° gennaio 1973)

 

 

 

1978

Lit.

625.000.000

1979

"

625.000.000

1980

"

625.000.000

1981

"

625.000.000

(somme rivalutate al 1° gennaio 1978)

 

     Nel caso in cui le somme menzionate al paragrafo 1-d) del presente allegato non fossero totalmente necessarie per il programma, un ammontare proporzionato al suo contributo del bilancio non speso sarà rimborsato alla Repubblica italiana, oppure detratto dal suo contributo dovuto per il 1981.

     I contributi verranno raccolti dall'Organizzazione secondo i propri regolamenti. Quest'ultima definisce con il CNES le procedure di trasferimento dei fondi necessari all'esecuzione del programma.

     Se i fondi non sono messi a disposizione del CNES sulle condizioni previste nel presente paragrafo, a causa della mancanza di un partecipante, quest'ultimo dovrà sostenere, in conformità ai regolamenti dell'Organizzazione, gli aggravi finanziari che ne derivano.

     3. - Rapporti dell'Organizzazione sulla situazione finanziaria e contrattuale.

     Il direttore generale dell'Organizzazione prende le misure necessarie, in accordo con il CNES, per la presentazione dei rapporti sullo stato di avan

zamento dei lavori, sulla loro ripartizione geografica, sulle richieste di contributi, i conti trimestrali e annuali e le ultime valutazioni dei costi per il completamento del programma.

     4. - Regole finanziarie da osservarsi.

     Il direttore generale dell'Organizzazione presenta al Consiglio direttivo del programma un bilancio annuale, basato in particolare sugli elementi forniti dal CNES per quanto concerne le spese dirette.

     Le previsioni di bilancio comprendono l'ammontare globale dei crediti di impegno e dei crediti di pagamento che dovranno essere approvati dal Consiglio direttivo del programma prima dell'apertura dell'esercizio finanziario. Le informazioni particolareggiate sul bilancio verranno fornite in un piano finanziario a parte.

     5. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere rivedute per decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere rivedute dal Consiglio direttivo del programma a maggioranza dei due terzi rappresentanti almeno i due terzi dei pesi di voto menzionati al precedente paragrafo 2.3. - (Seguono le firme)

 

 

Accordo tra alcuni Stati Membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo.

 

     Art. 1.

     I Partecipanti intraprendono un programma, qui di seguito denominato il programma "Marots", avente per scopo il concepimento, lo sviluppo, la costruzione, il lancio e il funzionamento in orbita di un sistema di satellite marittimo sperimentale e preoperazionale. Gli elementi di tale programma, che tiene debito conto delle direttive dell'OMCI, sono descritti nell'allegato A del presente accordo.

 

     Art. 2.

     1. Il programma "Marots" fornirà un settore spaziale per l'acquisizione di dati sperimentali e di una esperienza preoperazionale. Come configurazione base del satellite verrà utilizzata la configurazione del satellite denominata OTS (Orbital Test Satellite) che viene sviluppata separatamente nel quadro del programma di satellite di telecomunicazioni.

     2. I Partecipanti convengono che essi si sforzeranno di stabilire, separatamente o in comune, al di fuori del presente accordo, le installazioni del settore terra, a terra e a bordo delle navi, necessarie per l'utilizzazione sperimentale e preoperazionale del settore spaziale stabilito ai termini del presente accordo.

 

     Art. 3.

     1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma "Marots" menzionato nell'articolo 1 di cui sopra, conformemente al calendario e alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo.

     2. Salvo quanto diversamente stipulato nel presente accordo, l'Organizzazione esegue tale programma in conformità con le regole e le procedure in vigore nell'Organizzazione.

     3. Il programma "Marots" verrà eseguito in stretta cooperazione tra gli organismi utilizzatori dei Partecipanti.

 

     Art. 4.

     1. Un Direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilità del programma "Marots" e prende tutte le decisioni ad esso relative, in conformità con le disposizioni del presente accordo.

     2. Per i problemi riguardanti tale programma ed ogni altro programma dell'Organizzazione, il Direttivo del programma esercita il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta ogni raccomandazione necessaria.

     3. Il Direttivo del programma è parimenti incaricato di mantenere stretti rapporti con gli organismi nazionali e internazionali competenti nel campo marittimo e più particolarmente nel campo delle telecomunicazioni marittime. Esso definisce le regole di utilizzazione del settore spaziale che risulterà dal programma "Marots", tenendo in considerazione i regolamenti nazionali e internazionali relativi.

     4. Il Direttivo del programma può creare gli organi consultivi che ritiene necessari per assicurare la buona esecuzione del programma.

     5. Le decisioni del Direttivo del programma vengono prese conformemente alle disposizioni del presente accordo. In mancanza di disposizioni espresse vanno applicate mutatis mutandis le regole di voto fissate dalla convenzione e dal regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione.

 

     Art. 5.

     1. Le spese derivanti dall'esecuzione del programma "Marots" da parte dell'Organizzazione, ai termini del presente accordo vengono sostenute dai Partecipanti conformemente alle dettagliate disposizioni previste nell'allegato B del presente accordo e nei limiti del quadro finanziario fisso menzionato nel paragrafo 2 del presente articolo.

     2. I Partecipanti convengono di contribuire al finanziamento del programma "Marots" sulla base di un quadro finanziario fisso di 75 milioni di unità di conto (al livello dei prezzi metà-1973), che comprende una parte di spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione attualmente stimata in 12,1 milioni di unità di conto.

     3. I bilanci annuali relativi al programma "Marots" vengono approvati a maggioranza di 2/3 dei partecipanti dal Direttivo del programma nell'ambito di un quadro finanziario fisso.

     4. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si fa garante del pagamento delle somme che figurano sotto la rubrica "Altri Stati" della tabella dell'allegato B, paragrafo 2, fino a che tali somme non sono coperte in altro modo.

 

     Art. 6.

     1. I Partecipanti convengono, al fine di consentire la revisione del quadro finanziario fisso in caso di variazione dei prezzi, di applicare la procedura in vigore nell'Organizzazione.

     2. Se il quadro finanziario deve essere revisionato per motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, le seguenti disposizioni sono applicabili:

     a) qualora non vi sia il superamento cumulativo dei costi superiore al 20% dell'ammontare del quadro finanziario, nessun partecipante può ritirarsi dal programma e il Direttivo del programma decide le spese addizionali a maggioranza di 2/3;

     b) in caso di superamento cumulativo dei costi superiore al 20% dell'ammontare del quadro finanziario, i Partecipanti che lo desiderano possono ritirarsi dal programma "Marots" salve le disposizioni dell'articolo 16. Coloro che vogliono proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalità della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, all'occorrenza, tutte le disposizioni necessarie.

 

     Art. 7.

     I diritti di proprietà intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma "Marots" sono riservati ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle proprie attività.

 

     Art. 8.

     1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma "Marots", conformemente ai regolamenti e alle procedure dell'Organizzazione. Tuttavia, nella assegnazione dei contratti e "sotto-contratti" per l'esecuzione del programma, la preferenza è data, nella misura del possibile, alla esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.

     2. La ripartizione dei contratti deve riflettere quanto più è possibile le percentuali di contribuzione dei Partecipanti, pur senza maggiorare indebitamente il costo di questo programma, restando inteso che qualsiasi inevitabile deficienza verrà compensata nell'assegnazione di contratti per altri programmi dell'Organizzazione.

 

     Art. 9.

     L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, è proprietaria del settore spaziale realizzato, nonché delle installazioni e attrezzature acquisite nel quadro del programma "Marots". Qualsiasi cessione delle installazioni o attrezzature acquisite viene decisa dal Direttivo del programma in consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.

 

     Art. 10.

     1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo che essa venga ad assumere, se la sua responsabilità internazionale è impegnata a seguito dell'esecuzione del programma "Marots".

     2. Ogni compensazione per il danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma va accreditata nei bilanci annuali del programma menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 5.

 

     Art. 11.

     1. Ogni controversia fra due o più Partecipanti o fra uno o più Partecipanti e l'Organizzazione concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo e che non possa essere regolata in via amichevole, viene sottoposta, su richiesta di una delle parti in lite, ad un arbitro unico che viene nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non può essere cittadino di uno Stato parte in lite, né avere la propria residenza permanente in tale Stato.

     2. Le parti dell'accordo che non sono parti in lite hanno il diritto di partecipare al procedimento e la decisione dell'arbitro è opponibile a tutti i Partecipanti e all'Organizzazione, abbiano preso o meno parte al procedimento.

 

     Art. 12.

     1. Il presente accordo è aperto alla firma dei Partecipanti dal 15 ottobre 1973 fino al 30 novembre 1973.

     2. Gli Stati divengono Parti contraenti di questo accordo:

     sia con la firma senza riserva di ratifica o d'approvazione;

     sia mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo è stato firmato con riserva di ratifica o d'approvazione.

     3. Il presente accordo entrerà in vigore dopo che sarà stato firmato dall'Organizzazione e che gli Stati partecipanti la cui partecipazione, conformemente alla tabella figurante nell'allegato B, ammonta ai 2/3 del totale dei contributi, saranno divenuti parti dell'accordo ai termini del paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenerne al più presto possibile la ratifica o l'approvazione viene considerata come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione.

     5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo alla data del 30 novembre 1973 può divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parte dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo in questione deve depositare uno strumento di adesione presso il Governo depositario menzionato nell'articolo 19.

     6. A meno che il Direttivo del programma non decida altrimenti all'unanimità, un Governo che diviene Parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore, versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo dalla sua entrata in vigore e tale contributo viene portato a credito degli altri Partecipanti nel bilancio del programma in rapporto all'ammontare dei loro rispettivi contributi.

 

     Art. 13.

     Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione può presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma "Marots"; il Consiglio decide all'unanimità riguardo a tale domanda in accordo con il Direttivo del programma che determina all'unanimità le condizioni di adesione.

 

     Art. 14.

     L'Organizzazione dà notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Direttivo del programma, dell'avvenuto completamento del programma "Marots" conformemente alle disposizioni del presente accordo che scade a ricezione di tale notifica.

 

     Art. 15.

     I Partecipanti possono decidere di porre fine all'esecuzione del programma "Marots" a maggioranza di 2/3, la quale rappresenti almeno i 2/3 dei contributi per tale programma.

 

     Art. 16.

     1. Se un Partecipante desidera ritirarsi da tale programma in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2-b) dell'articolo 6 di questo accordo, esso notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Tale ritiro ha effetto alla data della notifica, salvo le disposizioni seguenti:

     a) il Partecipante che si ritira è tenuto a saldare nel modo convenuto l'ammontare dei propri contributi per il bilancio annuale in corso o i bilanci precedenti;

     b) il Partecipante che si ritira è tenuto a contribuire per la sua parte di crediti di pagamento corrispondente ai crediti di contratto approvati e utilizzati nel bilancio dell'anno finanziario in corso o nei bilanci anteriori;

     c) il Partecipante che si ritira resta membro del Direttivo del programma fino al compimento dei propri obblighi indicati nei punti a) e b) di cui sopra. Esso ha diritto di voto solo sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi.

     2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui ha effetto il suo ritiro. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro non può nascere alcun diritto o obbligo nei confronti del Partecipante che si ritira per quella parte del programma alla quale non contribuisce più a meno che non vi sia un accordo diverso tra lui e gli altri Partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione dell'Organizzazione si applicano mutatis mutandis.

     3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione, il quale ha aderito al programma "Marots", in virtù delle disposizioni dell'articolo 13 si ritira da tale programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

 

     Art. 17.

     Gli allegati A e B del presente accordo formano parte integrante di esso.

 

     Art. 18.

     1. Il presente accordo può essere riveduto su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.

     2. Gli allegati del presente accordo possono essere riveduti dal Direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di tali allegati.

 

     Art. 19.

     Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti e alla Organizzazione la data di entrata in vigore dell'accordo e degli emendamenti ad esso relativi, nonché i depositi degli strumenti di ratifica, di approvazione, di adesione e di applicazione provvisoria dell'accordo.

 

     Art. 20.

     Subito dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il Governo depositario lo farà registrare presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 120 della Carta delle Nazioni Unite.

     In fede di che i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato il presente accordo.

     Fatto a Neuilly-sur-Seine il ventuno settembre millenovecentosettantatre, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Governo depositario, il quale ne trasmetterà copie conformi autenticate a ciascuno dei Partecipanti e all'Organizzazione.

     (Seguono le firme)

 

     Allegato A all'accordo fra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo

     1. - Obiettivi del programma di satellite sperimentale orbitale di navigazione marittima.

     Il programma "Marots" fornirà un settore spaziale per l'acquisizione di dati sperimentali e di un'esperienza pre-operazionale nel campo delle applicazioni spaziali ai fini marittimi.

     2. - Descrizione del programma.

     Il programma "Marots" ha per scopo la messa in orbita geostazionaria, al di sopra dell'oceano Atlantico, nel 1977, e la susseguente valutazione in orbita, di un satellite che fornisca adeguate capacità e qualità di comunicazioni per assicurare un potenziale pre-operazionale soddisfacente tra le navi e le stazioni costiere al fine di soddisfare ai seguenti requisiti:

     a) Comunicazioni generali.

     Il satellite consentirà:

     la valutazione di diverse configurazioni di terminali a bordo delle navi;

     la valutazione dei collegamenti tra le navi e le stazioni costiere ai fini delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e di trasmissione dei dati e di fac-simili, utilizzando frequenze in banda L tra satellite e nave, diverse tecniche di modulazione e di trattamento del segnale e una gamma di rapporti segnale/rumore;

     la dimostrazione della compatibilità con le reti telefoniche e telegrafiche pubbliche;

     la dimostrazione dell'accesso di numerose navi e stazioni costiere alle comunicazioni via satellite.

     b) Soccorso, ricerca e salvataggio e sicurezza.

     Il satellite consentirà:

     uno studio delle tecniche di accesso prioritario immediato alle comunicazioni di soccorso;

     uno studio di attrezzature speciali di soccorso comprendente segnali di soccorso che diano la posizione;

     la dimostrazione della diffusione di informazioni "a tutte le navi" e della trasmissione di dati meteorologici di rotta a singole stazioni mobili tramite satelliti.

     c) Localizzazione radio.

     Il satellite consentirà la valutazione delle tecniche di misurazione delle distanze per determinare le linee di posizione.

     3. - Descrizione sommaria del satellite.

     Il satellite sarà basato sul satellite sperimentale orbitale (OTS) in corso di sviluppo nel quadro del programma di satellite di tele-comunicazioni del CERS/ESRO, la concezione modulare di questo vincolo viene utilizzata per collocare una unità di comunicazioni a scopi marittimi sulla piattaforma di base OTS.

     Il satellite "Marots" sarà conseguentemente un veicolo stabilizzato su tre assi, di concezione modulare con pannelli solari orientati verso il sole e adatto ad un lancio mediante un veicolo della classe Delta. La sua durata di funzionamento non sarà inferiore a tre anni.

     L'unità di comunicazioni consentirà le comunicazioni tra il satellite e le navi utilizzando le frequenze in banda L (1535 - 1542,5 MHz per i collegamenti satellite-nave e 1636,5 - 1644 MHz per i collegamenti nave-satellite). I collegamenti tra il satellite e le stazioni costiere utilizzeranno le frequenze assegnate per i servizi via satellite [a 11 e 14 Ghz oppure alternativamente a 4 e 6 GHz].

     Il transponder di comunicazione sarà capace di fornire i quattro tipi seguenti di canali:

     a) canali di comunicazioni per i collegamenti in fonia e a mezzo dati tra le stazioni costiere e le navi (canali di andata);

     b) canali di comunicazioni per i collegamenti in fonia e a mezzo dati tra le navi e le stazioni costiere (canali di ritorno);

     c) canali di accesso per i messaggi di accesso tra la stazione costiera e la nave (canale di andata);

     d) canali di comunicazioni tra le stazioni costiere per collegare i messaggi in fonia e a mezzo dati ai fini del coordinamento della rete.

     Alcuni dei canali indicati nei punti a) e b) dovranno avere una linearità sufficiente per collegare i segnali telex e delle telescriventi multiple in frequenza, i segnali di misura della distanza e i segnali di soccorso.

     La zona di copertura comprenderà la totalità del settore terrestre visibile della posizione del satellite in orbita geostazionaria.

     4. - Attrezzature a terra comprese nel settore spaziale "Marots".

     Il settore spaziale "Marots" comprende i seguenti elementi a terra:

     a) attrezzature di controllo dei satelliti (SCF - Satellite Control Facilities):

     Un insieme di attrezzature di controllo dei satelliti (SCF) formato da un centro di controllo dei satelliti (SCC - Satellite Control Centre) collegato ad una stazione a terra di controllo dei satelliti (SCET - Satellite Control Earth Terminal) che sarà incaricato della telemetria, dell'inseguimento e di tutti i servizi di telecomando, nonché delle funzioni di calibratura dei collegamenti.

     b) Attrezzature sperimentali elettroniche (ETS - Electronic Test Set):

     Alcune attrezzature sperimentali elettroniche (ETS) a sostegno della valutazione e della calibratura delle prestazioni del sistema che saranno capaci di trasmettere ai satelliti e di riceverne tutti i segnali di banda L.

     5. - Calendario.

     Il progettato calendario di sviluppo del veicolo "Marots" è il seguente:

     fase A: ottobre 1973 - dicembre 1973;

     fase B: gennaio 1974 - metà 1974;

     fase C/D: metà 1974 - metà 1977.

     Il lancio del satellite è previsto per la metà del 1977.

     6. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni del presente allegato possono essere rivedute con decisione unanime del Direttivo del programma.

 

     Allegato B all'accordo fra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo

     1. - Costo del programma.

     Il quadro finanziario fisso del programma "Marots" è di 75 MUC al livello dei prezzi della metà 1973. Tale somma comprende:

     il totale delle spese dirette per il periodo 1973-1979 comprendente:

     le spese interne dell'Organizzazione,

     lo sviluppo e la realizzazione del satellite,

     gli investimenti per il SCF/ETS e il suo funzionamento,

     il veicolo di lancio e

     gli studi;

     e la quota del programma per le spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione. Tale quota dipenderà dall'ampiezza del programma globale dell'Organizzazione e dal metodo futuro di riassegnazione.

     2. - Tabella dei contributi.

     Ciascun partecipante contribuisce alle spese derivanti dall'esecuzione del programma "Marots" da parte dell'Organizzazione ai termini del presente Accordo conformemente alla tabella seguente:

 

Stati

Scala dei contributi %

Repubblica federale di Germania

20,00

Belgio

1,00

Spagna

1,00

Francia

12,50

Italia

2,30

Regno Unito

58,50

Altri Stati [*]

4,70

Totale

100,00

[*] Peso del voto da attribuire al Regno Unito fino a che valgano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo.

 

     Il primo versamento del contributo dell'Italia verrà effettuato nel corso del mese di gennaio 1975.

     3. - Rapporto dell'Organizzazione sulla situazione finanziaria e contrattuale.

     Il direttore generale dell'Organizzazione dà le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d'avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle richieste di contributi, le spese incorse, e le ultime valutazioni dei costi per il completamento del programma "Marots", conformemente alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione per quanto riguarda i rapporti periodici da presentare (documenti ESRO/C/306, Add. 2, Rev. 1).

     4. - Norme finanziarie da osservare.

     Le spese dirette derivanti all'Organizzazione per l'esecuzione del programma "Marots", ai termini del presente accordo, sono imputate al bilancio del programma che è istituito e gestito dall'Organizzazione conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario. La quota del programma per le spese comuni e le spese di sostegno dell'Organizzazione viene fissata e imputata al bilancio del programma conformemente ai principi e alle procedure adottate in materia dall'Organizzazione.

     5. - Clausola di revisione.

     Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere rivedute con decisione unanime del Direttivo del programma. Le disposizioni del paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere rivedute dal Direttivo del programma a maggioranza di due terzi.