§ 29.4.3 – L. 6 agosto 1974, n. 390.
Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:06/08/1974
Numero:390


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana in seno all'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), al programma scientifico e di attività di [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 si provvede
Art. 3.      Le attività e la partecipazione italiana ai programmi indicati all'art. 1 sono promosse e coordinate dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 3, stabilito per l'anno finanziario 1974 in lire 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del [...]
Art. 5. 


§ 29.4.3 – L. 6 agosto 1974, n. 390.

Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali.

(G.U. 30 agosto 1974, n. 226).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana in seno all'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), al programma scientifico e di attività di base da sviluppare nel periodo dal 1972 al 1977 nonchè alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO).

     Per quanto concerne i programmi facoltativi dell'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), previsti da accordi sottoscritti da parte italiana ma non ancora sottoposti a ratifica, i fondi stanziati nella misura di cui all'art. 2 saranno spendibili soltanto dopo l'avvenuta ratifica degli accordi stessi.

     La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi e delle attività sopra indicati è valutata complessivamente in lire 99.350 milioni.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 si provvede:

     1) quanto alla spesa di lire 32.450 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati nell'art. 1:

     a) per l'ammontare di lire 6100 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

     b) per l'ammontare di lire 11.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

     c) per l'ammontare di lire 14.850 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974;

     2) quanto alla spesa di lire 1300 milioni relativa all'autorizzazione di cui al primo comma, ultima parte, dell'art. 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1.

 

          Art. 3.

     Le attività e la partecipazione italiana ai programmi indicati all'art. 1 sono promosse e coordinate dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, sentito per la parte scientifico-tecnica il CNR.

     Per l'assolvimento dei suddetti compiti, nonchè di altri compiti ad essi connessi, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica si avvale di personale comandato dalle amministrazioni dello Stato, distaccato da enti pubblici, nonchè di esperti, nel numero massimo complessivo di 62 unità fino al 31 dicembre 1976.

     I funzionari dell'amministrazione dello Stato sono comandati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri e non possono superare complessivamente le 30 unità.

     I dipendenti da enti pubblici sono distaccati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri e non possono superare complessivamente le 25 unità.

     Gli esperti sono assunti, per l'assolvimento dei compiti internazionali, nel numero complessivo massimo di 7 unità con contratto di diritto privato per incarichi speciali, che disciplinerà le modalità della loro utilizzazione.

     I tempi di acquisizione del personale considerato nel presente articolo, la ripartizione in qualifica del personale dipendente da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonchè la disciplina, sotto l'aspetto giuridico ed economico, del rapporto riguardante gli esperti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su iniziativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 3, stabilito per l'anno finanziario 1974 in lire 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. [1]


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 30 maggio 1988, n. 186. L’art. 6 della L. 30 maggio 1988, n. 186 è stato abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.