Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 29/12/1971 |
Numero: | 1128 |
Sommario |
Art. 1. Le somme da corrispondere alla commissione delle Comunità europee, in relazione alla decisione del 21 aprile 1970 del Consiglio delle Comunità europee, per le quali si rendono applicabili le [...] |
Art. 2. Le somme messe a disposizione dalla commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune, in relazione al regolamento (C.E.E.) n. 729/70 del Consiglio, in data 21 [...] |
Art. 3. Le disposizioni di cui al precedente art. 2 non si applicano nei confronti della "gestione finanziaria" dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
§ 94.1.464 - D.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1128.
Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1970, n. 1185. (Secondo provvedimento).
(G.U. 31 dicembre 1971, n. 331).
Le somme da corrispondere alla commissione delle Comunità europee, in relazione alla decisione del 21 aprile 1970 del Consiglio delle Comunità europee, per le quali si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 41, primo comma, del
Le somme messe a disposizione dalla commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune, in relazione al
Le disposizioni di cui al precedente art. 2 non si applicano nei confronti della "gestione finanziaria" dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).
Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi che l'A.I.M.A. deve effettuare in relazione all'art. 2 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.