§ 2.4.K - Legge 31 marzo 1971, n. 144.
Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:31/03/1971
Numero:144


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è sostituito dai seguenti:
Art. 2.      La lettera d) dell'art. 7 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è sostituita dalla seguente:
Art. 3.      All'art. 7 della legge 13 maggio 1966, n. 303, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente nuova lettera m):
Art. 4.      L'art. 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è soppresso.
Art. 5.      L'ultimo comma, dell'art. 17 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è soppresso.
Art. 6.      Il fondo di rotazione istituito con l'art. 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, secondo le modifiche apportate con l'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, è soppresso.
Art. 7.      L'art. 21 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è soppresso.
Art. 8.      Per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'AIMA, il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme [...]
Art. 9.      Per lo svolgimento dei compiti di gestione affidatile, l'AIMA si avvale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura, dell'alimentazione, nonchè, eventualmente, degli enti di [...]
Art. 10.      Il termine previsto dal primo comma dell'art. 19 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.      All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata per le spese generali di funzionamento apposita somma che sarà annualmente determinata con la legge di bilancio ed [...]
Art. 12.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.


§ 2.4.K - Legge 31 marzo 1971, n. 144. [1]

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

(G.U. 13 aprile 1971, n. 91)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è sostituito dai seguenti:

     "All'azienda possono essere affidati, con decreto del Presidente della Repubblica, i compiti derivanti dall'applicazione di norme comunitarie, fatta eccezione per le competenze istituzionalmente attribuite ad appositi enti ed organismi pubblici.

     Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti commi è costituita nell'ambito dell'azienda apposita gestione finanziaria''. Tale gestione è basata sul principio del “bilancio di cassa''.

     Le esigenze di cassa della “gestione finanziaria'' sono previste sulla base di programmi semestrali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'azienda rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno.

     I programmi previsionali semestrali di cassa si riferiscono, rispettivamente, ai semestri 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre e possono essere aggiornati in relazione a sopravvenute esigenze. I programmi stessi sono comunicati agli organi di controllo istituiti presso l'azienda.

     La relativa gestione è disciplinata dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, salvo quanto in deroga stabilito dalla presente legge".

     L'AIMA provvederà a formulare il primo programma previsionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in base agli impegni già maturati e a cui l'AIMA deve ancora far fronte. I versamenti di cui all'art. 8 saranno effettuati nei 30 giorni successivi.

 

          Art. 2.

     La lettera d) dell'art. 7 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è sostituita dalla seguente:

     "d) delibera il bilancio preventivo di funzionamento dell'azienda e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato".

 

          Art. 3.

     All'art. 7 della legge 13 maggio 1966, n. 303, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente nuova lettera m):

     "m) delibera i programmi previsionali semestrali di cassa".

 

          Art. 4.

     L'art. 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è soppresso.

 

          Art. 5.

     L'ultimo comma, dell'art. 17 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è soppresso.

 

          Art. 6.

     Il fondo di rotazione istituito con l'art. 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, secondo le modifiche apportate con l'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, è soppresso.

     Le dotazioni, i proventi ed i recuperi comunque di pertinenza del "fondo" indicato nel precedente comma sono attribuiti alla gestione finanziaria dell'azienda.

     Le somme esistenti nel ripetuto "fondo" alla data di entrata in vigore della presente legge sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere assegnate alla gestione finanziaria dell'AIMA.

 

          Art. 7.

     L'art. 21 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è soppresso.

     Le disponibilità residue derivanti dagli stanziamenti autorizzati dallo stesso articolo sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere assegnate alla "gestione finanziaria" dell'AIMA.

 

          Art. 8.

     Per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'AIMA, il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti.

     Il Ministro per il tesoro avanzerà alla Banca d'Italia le richieste di anticipazioni di cui al comma precedente entro e non oltre il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno. Il Ministero del tesoro verserà all'AIMA le somme relative entro i 30 giorni successivi.

     In relazione a tali anticipazioni il Ministro per il tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito per un corrispondente importo. La determinazione del relativo tasso di interesse, nonchè la durata massima ed i termini di rimborso di detti certificati speciali di credito, sono attribuiti al Ministro per il tesoro che provvederà all'occorrenza con propri decreti.

     Il versamento alla gestione finanziaria dell'AIMA dell'importo delle citate anticipazioni verrà effettuato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     I versamenti a favore del bilancio dello Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'AIMA a carico della gestione finanziaria, sono destinati, nei limiti delle citate anticipazioni, per il rimborso dei certificati speciali di credito rilasciati alla Banca d'Italia, oppure saranno trasferiti, non occorrendo, alla stessa gestione finanziaria.

     Gli importi relativi agli oneri non rimborsabili dal FEOGA saranno stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere destinati al rimborso di corrispondente quota dei certificati speciali di credito rilasciati in attuazione del precedente terzo comma.

 

          Art. 9.

     Per lo svolgimento dei compiti di gestione affidatile, l'AIMA si avvale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura, dell'alimentazione, nonchè, eventualmente, degli enti di sviluppo.

     Gli emolumenti accessori dovuti al personale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione, in relazione allo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma, sono a carico del bilancio di funzionamento dell'azienda.

     I rapporti fra l'azienda e gli enti di sviluppo, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al primo comma, sono disciplinati da apposite convenzioni ed il relativo onere è a carico del bilancio di funzionamento dell'azienda.

 

          Art. 10.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 19 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11.

     All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata per le spese generali di funzionamento apposita somma che sarà annualmente determinata con la legge di bilancio ed inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per l'anno finanziario 1971 tale assegnazione è determinata nella misura di lire 3.100 milioni. Il relativo onere viene fronteggiato:

     quanto a lire 2.500 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno;

     quanto a lire 600 milioni con la dotazione di cui al capitolo n. 1257 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche relativa all'anno 1971.

     Le economie eventualmente realizzate nella gestione di funzionamento dell'azienda alla data del 31 dicembre 1970 sono da questa versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnate all'azienda stessa, a titolo di contribuzione straordinaria.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 19 della L. 14 agosto 1982, n. 610.