Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 26/05/1966 |
Numero: | 538 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in Londra il 17 giugno 1960, che [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. XI della [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all'art. 1 sarà fatto fronte con i fondi già iscritti al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa [...] |
§ 94.1.387 - Legge 26 maggio 1966, n. 538.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960.
(G.U. 20 luglio 1966, n. 178, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in Londra il 17 giugno 1960, che sostituisce la Convenzione del 10 giugno 1948 resa esecutiva con
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. XI della Convenzione stessa.
All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all'art. 1 sarà fatto fronte con i fondi già iscritti al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.
Allegato - (Traduzione) - Atto finale della conferenza internazionale del 1960 sulla salvaguardia della vita umana in mare
(Omissis)