§ 94.1.147 - Legge 27 ottobre 1951, n. 1370.
Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:27/10/1951
Numero:1370


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948, [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore
Art. 3.      All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione 10 giugno 1948 di cui all'art. 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già iscritti al capitolo 26 [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.147 - Legge 27 ottobre 1951, n. 1370.

Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948.

(G.U. 24 dicembre 1951, n. 295, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948, che sostituisce la Convenzione del 31 maggio 1929 resa esecutiva con legge 31 marzo 1932, n. 718.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione 10 giugno 1948 di cui all'art. 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già iscritti al capitolo 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.