Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 27/10/1951 |
Numero: | 1370 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948, [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore |
Art. 3. All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione 10 giugno 1948 di cui all'art. 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già iscritti al capitolo 26 [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.147 - Legge 27 ottobre 1951, n. 1370.
Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948.
(G.U. 24 dicembre 1951, n. 295, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948, che sostituisce la Convenzione del 31 maggio 1929 resa esecutiva con
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione 10 giugno 1948 di cui all'art. 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già iscritti al capitolo 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.