§ 94.1.1a- Legge 22 dicembre 1932, n. 1946.
Conversione in legge del regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:22/12/1932
Numero:1946


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri [...]


§ 94.1.1a- Legge 22 dicembre 1932, n. 1946. [1]

Conversione in legge del regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario.

(G.U. 9 febbraio 1933, n. 33).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per la unificazione del diritto cambiario.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.