§ 93.17.349 - D.M. 2 agosto 2007, n. 161.
Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:02/08/2007
Numero:161


Sommario
Art. 1.  Revisioni svolte presso gli uffici della motorizzazione civile
Art. 2.  Revisioni svolte presso le officine autorizzate
Art. 3.  Controlli
Art. 4.  Abrogazioni


§ 93.17.349 - D.M. 2 agosto 2007, n. 161.

Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli.

(G.U. 5 ottobre 2007, n. 232)

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in specie l'articolo 104, comma 1, lettera nn), che ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni relative alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, le quali possono essere svolte anche tramite officine autorizzate, e al controllo tecnico su queste ultime, nonchè l'articolo 105, comma 3, lettera d), il quale ha attribuito alle province le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

     Visto l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, nonchè quelle inerenti i controlli a campione effettuati dai medesimi uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80, comma 10;

     Considerata la necessità che l'espletamento delle revisioni da parte degli uffici della motorizzazione civile avvenga senza oneri per lo Stato e, pertanto, che ogni spesa relativa resti a carico degli utenti;

     Ritenuto che l'espletamento delle revisioni da parte delle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 debba consentire alle stesse un equo utile, connesso con l'esercizio della loro attività;

     Visto il decreto 22 marzo 1999, n. 143, con il quale sono state fissate le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

     Visto l'articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prescrive che, entro il 31 gennaio 2007 venga stabilito, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del richiamato articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992, un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in misura eguale per le operazioni eseguite dagli uffici della motorizzazione civile e per quelle eseguite dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

     Ritenuta la necessità che le predette tariffe siano adeguate alle mutate esigenze del mercato, tenuto conto degli intervenuti incrementi del costo del servizio erogato dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2007;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 9260 del 5 giugno 2007);

     Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (nota n. DAGL/19.3.4/20 4686 2007 del 12 giugno 2007);

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Revisioni svolte presso gli uffici della motorizzazione civile

     1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è fissata in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri - Roma.

 

     Art. 2. Revisioni svolte presso le officine autorizzate

     1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è fissata in Euro 54,95 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione [1].

 

     Art. 3. Controlli

     1. Il controllo, anche a campione, dei veicoli sottoposti a revisione dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, previsto dal comma 10 del medesimo articolo 80, è assoggettato alla tariffa stabilita all'articolo 1 ed è eseguito presso le stazioni prova degli uffici della motorizzazione civile a spese delle imprese stesse. Il versamento della tariffa ha luogo con le modalità previste dal medesimo articolo 1 entro tre giorni dalla data di effettuazione del controllo. L'esito del controllo è riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio della motorizzazione civile, il quale provvede a restituire il documento di circolazione solo dopo tale adempimento.

     2. Il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso delle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, propedeutico al rilascio della autorizzazione provinciale all'espletamento delle revisioni, ed i controlli periodici successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa di Euro 103,29, che le imprese interessate corrispondono anticipatamente con le modalità stabilite dall'articolo 1. Nel caso di controlli periodici che non siano stati preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.

 

     Art. 4. Abrogazioni

     1. Il decreto 22 marzo 1999, n. 143 è abrogato.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 3 agosto 2021, n. 129, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.