§ 93.17.461 - D.M. 3 agosto 2021, n. 129.
Regolamento recante adeguamento della tariffa di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:03/08/2021
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161
Art. 2.  Decorrenza dell'aumento della tariffa


§ 93.17.461 - D.M. 3 agosto 2021, n. 129.

Regolamento recante adeguamento della tariffa di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161.

(G.U. 24 settembre 2021, n. 229)

 

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonchè quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10»;

     Visto l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.»;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, di adozione del «Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che fissa in € 45,00 la tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte presso le officine autorizzate;

     Ritenuto necessario adeguare la predetta tariffa in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 705, della legge n. 178 del 2020;

     Visto l'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede «A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato "buono veicoli sicuri", ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma»;

     Ritenuto necessario indicare la decorrenza dell'aumento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 705, della legge n. 178 del 2020, al fine di evitare incertezze applicative, nonchè per assicurare la contestualità temporale e operativa tra l'aumento della tariffa e la misura compensativa prevista dall'articolo 1, comma 706, della medesima legge n. 178 del 2020;

     Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2021;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 effettuata con nota prot. n. 25101 del 2 luglio 2021 e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi del giorno 8 luglio 2021, prot. n. 8063 P-.;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161

     1. All'articolo 2, comma 1, del D.M. 2 agosto 2007, n. 161 del Ministro dei trasporti, le parole «è fissata in € 45,00» sono sostituite dalle seguenti: «è fissata in € 54,95».

 

     Art. 2. Decorrenza dell'aumento della tariffa

     1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2021.

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2021  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 2762