§ 93.15.9 - Legge 23 giugno 1977, n. 373.
Norme interpretative e modificative della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:23/06/1977
Numero:373


Sommario
Art. 1.      La lettera e) del secondo comma dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è soppressa
Art. 2.      Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che dispone la determinazione in via definitiva della sovvenzione per le quattro società di navigazione [...]
Art. 5.      L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 11 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Gli oneri, nel limite di 18 miliardi di lire, derivanti dall'esecuzione dei lavori di trasformazione strettamente necessari per destinare le navi "Ausonia", "Galilei" e [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 7 - il cui limite massimo resta fissato in 18 miliardi di lire - si provvede con corrispondente riduzione del [...]


§ 93.15.9 - Legge 23 giugno 1977, n. 373.

Norme interpretative e modificative della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

(G.U. 9 luglio 1977, n. 186).

 

 

     Art. 1.

     La lettera e) del secondo comma dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è soppressa.

 

          Art. 2.

     Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è aggiunto il seguente comma:

     "I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell'art. 1, lettera d), sono svolti da società di navigazione appositamente costituite al cui capitale la “Finmare” partecipa in misura non inferiore al 30 per cento".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è sostituito dal seguente:

     "Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'art. 1, lettera b), il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per le partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi ovvero il mantenimento di determinate linee per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione:

     a) per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento per un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui per l'avviamento dei nuovi servizi venga autorizzato il temporaneo noleggio a scafo nudo di navi in attesa dell'immissione in linea di nuove unità, il contributo di avviamento, fermo restando il limite massimo di cinque anni, è pari al compenso di noleggio ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, detratte le spese di manutenzione e assicurazione eventualmente a carico del noleggiatore. Per le navi delle quali sia stato autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre 1976, non si tiene conto, ai fini della determinazione del periodo di cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento, della durata del noleggio, entro il limite di tre anni;

     b) per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari".

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che dispone la determinazione in via definitiva della sovvenzione per le quattro società di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974, si riferisce a tutte le linee passeggeri nazionali e internazionali esercitate dalle società "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" ai sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600, e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego ai sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538.

 

          Art. 5.

     L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è sostituito dal seguente:

     "Entro il 30 giugno di ciascun anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione del relativo esercizio".

 

          Art. 6.

     L'art. 11 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è sostituito dal seguente:

     "Per la riqualificazione del personale interessato dai provvedimenti di radiazione di cui al precedente art. 6 saranno effettuati appositi corsi professionali.

     La durata e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma precedente saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi delle norme vigenti in materia.

     Il personale partecipante ai corsi sarà imbarcato in soprannumero ed i relativi oneri saranno regolati con le convenzioni previste dal successivo art. 17".

 

          Art. 7.

     Gli oneri, nel limite di 18 miliardi di lire, derivanti dall'esecuzione dei lavori di trasformazione strettamente necessari per destinare le navi "Ausonia", "Galilei" e "Marconi" ai servizi passeggeri di prevalente interesse turistico di cui alla lettera d) dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, saranno regolati con la stessa procedura prevista dall'art. 16 della citata legge 20 dicembre 1974, n. 684.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 7 - il cui limite massimo resta fissato in 18 miliardi di lire - si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1977 in dipendenza dell'anticipata radiazione del naviglio attualmente impiegato nei servizi internazionali passeggeri previsti alla lettera f) dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.