§ 93.12.65 - D.Lgs. 18 febbraio 2003, n. 43.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.12 trasporto di merci pericolose
Data:18/02/2003
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 93.12.65 - D.Lgs. 18 febbraio 2003, n. 43.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

(G.U. 20 marzo 2003, n. 66)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, e la decisione 2001/107/CE della Commissione, del 25 gennaio 2001;

     Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, comma 4;

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

     Ritenuta la necessità di apportare disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 23 del 2002;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle attività produttive;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

     Art. 1. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23

     1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) all'articolo 1, comma 4, le parole: "tra il territorio di Paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il territorio della Comunità europea ed il territorio di Paesi terzi";

     b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "deve essere accertata da un organismo notificato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata";

     c) all'articolo 3, comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";

     d) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "a condizione che la rivalutazione della conformità" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che la rivalutazione della conformità del tipo";

     e) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: "previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti";

     f) all'articolo 15, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.";

     g) all'articolo 15, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2005.";

     h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 15";

     i) all'allegato V, le parole: "ai sensi dell'allegato VI" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'allegato IV".

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.