§ 93.11.96 - Deliberazione 28 settembre 2005, n. 14/05.
Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2005.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:28/09/2005
Numero:14

§ 93.11.96 - Deliberazione 28 settembre 2005, n. 14/05.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2005.

(G.U. 11 ottobre 2005, n. 237)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL COMITATO CENTRALE

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che

esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

 

     Riunitosi nella seduta del 28 settembre 2005;

     Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

     Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di Euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;

     Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma da Euro 46.481.121,00 a Euro 67.139.397,00;

     Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;

     Visto l'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, che prevede un ulteriore incremento di 20 milioni, per l'anno 2005, delle risorse di cui sopra;

     Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2005 a Euro 97.468.535,00;

     Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1107 del 9 giugno 2005, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;

     Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delle infrastrutture si è ravvisata l'opportunità di far luogo ad una rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli più rispettosi dell'ambiente prevedendo, a partire dall'anno 2005, l'esclusione da tali riduzioni dei veicoli Euro 0, e, a partire dall'anno 2006, l'esclusione dei veicoli Euro 1, e conseguente rimodulazione degli indici di sconto;

     Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre più ecologici, da ammettere alle riduzioni compenste dei pedaggi autostradali;

     Vista la delibera n. 13 con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2005, il 90% dell'importo di Euro 97.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dall'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 2 della stessa delibera n. 13;

     Considerato pertanto che in virtù dei suddetti provvedimenti risulta attualmente disponibile un importo complessivo di Euro 87.721.681,50 dal quale andrà detratto l'importo che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovrà erogare per rendere operativa la presente delibera, che può indicativamente preventivarsi in Euro 170.000,00, nonchè l'importo che può indicativamente stimarsi in Euro 200.000,00, da destinarsi alla definizione dell'eventuale contenzioso;

     Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di Euro 87.351.681,50 salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata complessiva somma di Euro 370.000,00 preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;

     Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

 

     Delibera:

 

     1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

     2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

     Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate nel successivo punto 8.

     Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalità indicate nel successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli appartenenti ad essa.

     3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

     4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005, all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.

     5. Le riduzioni suddette si applicano altresì alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005, di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

     6. Le predette riduzioni si applicano altresì alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attività di autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonchè alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

     7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:

     a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:

     0,5 per i veicoli Euro 1;

     1 per i veicoli Euro 2;

     1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;

     b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

 

Fatturato globale annuo in euro

% di riduzione

 

 

da 51.646,00 a 206.583,00

10%

da 206.583,01 a 516.457,00

15%

da 516.457,01 a 1.032.914,00

20%

da 1.032.914,01 a 2.582.284,00

25%

oltre 2.582.284,00

30%

 

     8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

     9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, superi le disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.

     Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

     10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalità con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalità di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico (floppy disk o CD). La stessa delibera disciplina le modalità di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le società che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalità di erogazione da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle società concessionarie agli aventi titolo, nonchè i criteri e le modalità di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

     Con la predetta delibera il Comitato provvede in particolare a predisporre un prospetto nel quale il soggetto avente titolo alla riduzione deve indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore) tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera, ed il numero dell'apparato Telepass, ovvero il numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.

     Il Comitato provvede altresì a predisporre ed a rendere disponibile sul proprio sito Internet www.alboautotrasporto.it il programma per la compilazione del prospetto che deve essere trasmesso su supporto magnetico (floppy disk o CD) qualora la richiesta di riduzione compensata sia riferita a più di 10 veicoli a motore, all'atto della presentazione della domanda.

     11. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

 

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

 

     EURO 1

     91/441 CEE

     91/542 CEE punto 6.2.1.A

     93/59 CEE

     EURO 2

     91/542 CEE punto 6.2.1.B

     94/12 CEE

     96/1 CEE

     96/44 CEE

     96/69 CE

     98/77 CE

     EURO 3

     98/69 CE

     98/77 CE rif. 98/69 CE

     1999/96 CE

     1999/102 CE rif. 98/69 CE

     2001/1 CE rif. 98/69 CE

     2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A

     2001/100 CE A

     2002/80 CE A

     2003/76 CE A

     EURO 4

     98/69 CE B

     98/77 CE rif. 98/69 CE B

     1999/96 CE B

     1999/102 CE rif. 98/69 CE B

     2001/1 CE rif. 98/69 CE B

     2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1

     2001/100 CE B

     2002/80 CE B

     2003/76 CE B

     N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

     N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

     N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.