§ 93.11.b - Legge 5 gennaio 1953, n. 33.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:05/01/1953
Numero:33


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è ratificato con le seguenti modificazioni


§ 93.11.b - Legge 5 gennaio 1953, n. 33. [1]

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose.

(G.U. 6 febbraio 1953, n. 30).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 3. Al primo comma, dopo le parole: "E' istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto", sono soppresse le parole: "alla tutela ed".

     Art. 7. Al primo comma le parole: "Un apposito Comitato sovraintende alla gestione dell'Ente Detto Comitato è presieduto dal direttore generale M.C.T.C. ed è costituito:", sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito Comitato provvede alla gestione dell'Ente. Detto Comitato è costituito: dal presidente;".

     Art. 8. E' aggiunto il seguente comma 1°)-bis: "Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per i trasporti, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente".

     All'ultimo comma sono soppresse le parole: "Il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.