Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.11 trasporto di cose |
Data: | 05/01/1953 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è ratificato con le seguenti modificazioni |
§ 93.11.b - Legge 5 gennaio 1953, n. 33. [1]
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose.
(G.U. 6 febbraio 1953, n. 30).
Il
Art. 3. Al primo comma, dopo le parole: "E' istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto", sono soppresse le parole: "alla tutela ed".
Art. 7. Al primo comma le parole: "Un apposito Comitato sovraintende alla gestione dell'Ente Detto Comitato è presieduto dal direttore generale M.C.T.C. ed è costituito:", sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito Comitato provvede alla gestione dell'Ente. Detto Comitato è costituito: dal presidente;".
Art. 8. E' aggiunto il seguente comma 1°)-bis: "Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per i trasporti, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente".
All'ultimo comma sono soppresse le parole: "Il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente".
[1] Abrogata dall'art. 24 del