§ 93.9.175 - Del.CIPE 29 marzo 2006, n. 77.
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:29/03/2006
Numero:77

§ 93.9.175 - Del.CIPE 29 marzo 2006, n. 77.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse.

(G.U. 23 novembre 2006, n. 273 - S.O. n. 219)

 

IL CIPE

 

     Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

     Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

     Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

     Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

     Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

     Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

     Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, all'art. 1, comma 78, autorizza un contributo annuo di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo anche finalizzazioni di quote di detto contributo a specifici interventi e riservando in particolare alla realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziale di Como e di Varese» una percentuale non inferiore al 2% delle «risorse disponibili»;

     Vista la convenzione stipulata tra l'ANAS e l'Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. il 29 maggio 1990 ed approvata con decreto emanato il 31 agosto 1990 dall'allora Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale padano, l'«Asse stradale pedemontano piemontese-lombardo-veneto»;

     Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

     Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

     Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

     Vista la delibera adottata in data odierna, n. 75, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, proceduto alla ricognizione delle risorse rinvenienti dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 che sono da considerare allocabili da questo Comitato stesso, provvedendo preliminarmente alla quantificazione delle quote di contributo assegnate per legge ad alcuni interventi in percentuale non predefinita e quantificando l'importo riservato al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in termini di volume di investimento, in 36,912 Meuro cui corrisponde un onere annuo massimo di 3,300 Meuro;

     Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa stessa non si perfezioni;

     Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

     Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

     Vista la nota 29 luglio 2005, n. 360, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare del «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse», proponendone l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, ai soli fini procedurali;

     Considerato che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta Ufficiale n. 305/1996), ha dettato - ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - direttive per la revisione delle convenzioni autostradali, fissando al 30 giugno 1997 il termine per procedere a tale revisione e al 31 dicembre stesso anno il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali;

     Considerato che detto termine è stato prorogato con successive delibere e che non aveva comunque carattere perentorio;

     Considerato che, con delibera 29 luglio 2005, n. 94, questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare del «collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse» nella versione aggiornata con le integrazioni e modifiche necessarie per completare il percorso autostradale, come richiesto dalla Regione Lombardia;

     Considerato che la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi in ordine alla citata delibera, con particolare riferimento alla mancata presentazione del piano finanziario e all'omessa indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento dell'opera;

     Considerato che la Segreteria di questo Comitato, preso atto che la Corte dei conti non aveva ritenuto esaustive le controdeduzioni formulate ai suddetti rilievi e sentiti il Ministero istruttore e la Regione interessata, ha ritenuto opportuno procedere al ritiro della menzionata delibera, nel presupposto che la rilevanza dell'investimento e la specificità della situazione della concessionaria richiedano in effetti la produzione di un piano finanziario a corredo del progetto preliminare;

     Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

     Considerato che l'intervento «Sistema pedemontano e opere connesse» è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, alla voce «Interventi infrastrutturali - Corridoi autostradali e stradali»;

     Considerato che l'opera è inserita tra i «nuovi interventi autostradali in concessione», con l'importo di 3.784,800 Meuro, nel piano decennale della viabilità 2003-2012 sul quale questo Comitato si è pronunziato con delibera 18 marzo 2005, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 165/2005), e che è altresì inclusa, con il medesimo costo, nel programma triennale ANAS 2003-2005 per lo sviluppo della rete autostradale, allegato al Contratto di programma relativo a detto triennio e sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 244/2005);

     Considerato che, con nota 28 marzo 2006, n. 233, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il foglio del 27 stesso mese, con il quale l'ANAS ha comunicato che la concessionaria ha presentato, in esito alla richiesta formulata dal suddetto Ministero, un piano finanziario aggiornato dell'opera, di cui allega copia e che il proprio Consiglio di amministrazione ha approvato nella seduta del 16 marzo 2006;

     Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Prende atto:

     delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

     sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

     che il progetto preliminare in esame riguarda la realizzazione di un collegamento autostradale dello sviluppo di circa 76,5 km, articolato nella Tangenziale di Varese, nella Tangenziale di Como e nell'asse trasversale principale da Cassano Magnano - A8 in provincia di Varese sino all'A4 a Osio Sotto/Brembate in provincia di Bergamo, che interessa il territorio di 4 Province e 77 Comuni;

     che, in particolare, il suddetto collegamento comprende:

     il completamento del Sistema Tangenziale di Varese a nord, da Folla di Malnate sino al valico svizzero di Gaggiolo, e a sud ovest, dall'innesto sull'A8 Milano - Laghi presso lo svincolo di Gazzada sino al ponte di Vedano Olona, per complessivi 10,68 km;

     la realizzazione della Tangenziale di Como che collega la A9 Milano - Chiasso, la s.p. 35 «Cantù - Como» e la ex s.s. 342 «Briantea» in Comune di Albese con Cassano, con uno sviluppo di 9,0 km;

     l'asse principale est-ovest che va dalla A4 in Comune di Osio Sotto/Dalmine alla A51 Tangenziale est a Vimercate, con sezione a due corsie per senso di marcia più corsia di emergenza (tratta D), e prosegue a tre corsie per senso di marcia con corsia di emergenza da Usmate Velate fino a Desio, ove interseca con la s.s. 36 «Valassina», e poi a Cesano Maderno dove si interrompe sulla ex s.s. 35 (tratta C), della quale la versione originaria del progetto prevedeva il potenziamento da Cesano Maderno a Lentate sul Seveso per un tratto di 5,8 km dei 10,4 utilizzati; mentre da Lentate sul Seveso, sempre sulla s.s. 35, l'asse prosegue con sezione a tre corsie per senso di marcia con corsia di emergenza fino alla A9 tra Turate e Lomazzo (tratta B) e con sezione a due corsie per senso di marcia con corsia di emergenza fino alla A8 a Cassano Magnano (tratta A);

     che la tipologia dell'infrastruttura stradale proposta è quella prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 per la categoria A, con velocità di progetto Vp compresa tra gli 80 km/h, in ambito urbano, o i 90 km/h, in ambito extraurbano, e i 140 km/h;

     che il progetto prevede, tra svincoli ed interconnessioni, la realizzazione di 24 opere d'arte che assicurano le relazioni con la fitta rete viaria statale e provinciale esistente, nonchè oltre 48 km di opere connesse, generalmente con sezione tipo C1 ad una corsia per senso di marcia più banchina laterale, che consentono il pieno inserimento dell'asse autostradale nel cosiddetto Sistema viabilistico pedemontano;

     che la prima versione del progetto preliminare predisposto dalla «Società Autostrada Pedemontana Lombarda» S.p.A. nella qualità di concessionaria della progettazione, costruzione ed esercizio del collegamento autostradale in argomento, e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS in data 6 marzo e 7 novembre 2003 - è stata trasmessa con foglio 2 febbraio 2004, n. 789, dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'avvio della procedura approvativa, e che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato in data 4 febbraio 2004 su un quotidiano nazionale e su quotidiani a diffusione regionale;

     che la Regione Lombardia, con delibera 21 maggio 2004, n. 7/17643, ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione ed alla compatibilità ambientale del progetto, formulando peraltro numerose prescrizioni e richiedendo il completamento del percorso autostradale nel tratto Cermenate-Desio, con relativo «Studio di Impatto Ambientale», anche in relazione ai contenuti del protocollo di intesa sottoscritto il 26 gennaio 1999 dalla Regione stessa, dalle Province interessate, dai Comuni di Como e di Varese, dall'ANAS e dalla Società Pedemontana;

     che la Società concessionaria, previa richiesta di sospensione della procedura istruttoria in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio formulata in data 19 maggio 2004, ha conseguentemente apportato al progetto preliminare le integrazioni e modifiche necessarie per completare il percorso autostradale, come richiesto dalla Regione Lombardia;

     che il progetto preliminare «Integrazioni e modifiche: tratta B1 (ex B) e tratta B2 nuova», approvato in linea tecnica dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS in data 16 novembre 2004, è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle altre Amministrazioni competenti con foglio 2 dicembre 2004, n. 476/PR/AD/Ib, e pubblicato in data 3 dicembre 2004;

     che il suddetto progetto preliminare delle tratte B1 e B2, che sostituiscono la tratta B precedente, interessa le province di Como e di Milano dalla interconnessione con la A9 a Lomazzo fino a Cesano Maderno/Desio, inizio della tratta C della autostrada Pedemontana, e coinvolge 17 Comuni e due Parchi;

     che la Regione Lombardia con delibera 16 febbraio 2005, n. VII/20902, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione, alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione del progetto preliminare aggiornato, formulando ulteriori prescrizioni;

     che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota 6 maggio 2005, n. GAB/2005/4149/B05, ha trasmesso il parere favorevole in merito al progetto preliminare aggiornato, condizionato al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni;

     che anche il Ministero per i beni e le attività culturali, con foglio 25 luglio 2005, n. 07.08.407/9533, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

     che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

     sotto l'aspetto attuativo:

     che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A;

     che è in corso la revisione della convenzione tra ANAS e Pedemontana Lombarda S.p.A. citata in premessa;

     che l'apertura al traffico avverrà per tranches a partire dal 2010 e che l'entrata in esercizio dell'intera opera è previsto per l'anno 2014;

     sotto l'aspetto finanziario:

     che l'importo dell'opera nella configurazione proposta con il progetto iniziale è pari a 3.784.889.839,00 euro, di cui 2.575.213.884 euro per lavori e 1.209.675.955 euro per somme a disposizione, mentre il costo aggiuntivo delle integrazioni e modifiche inserite nel progetto preliminare aggiornato è pari a 880.614.614,47 euro, sicchè il costo complessivo dell'opera da approvare ammonta a 4.665.504.453,47 euro;

     che il piano predisposto dalla «Pedemontana Lombarda S.p.A.» nel marzo 2006 costituisce l'aggiornamento del piano finanziario redatto nel 2004 e tiene conto anche del costo di attuazione delle prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione sottoposta a questo Comitato nella seduta del 29 luglio 2005;

     che nel suddetto piano il costo di realizzazione dell'intero tracciato viene quantificato in 4.327,298 Meuro (di cui 3.175,429 per lavori e 1.151,869 per somme a disposizione), cui sono da aggiungere voci varie (consulenti, oneri finanziari, IVA, etc.) per ulteriori 560,599 Meuro; ma che l'importo complessivo viene riportato nella minor cifra di 4.559,558 Meuro in quanto la quota lavori viene depurata dell'11% quale presumibile ribasso d'asta;

     che il suddetto piano, che viene qui assunto quale documento indicativo delle modalità di copertura del costo dell'opera e che dovrà essere poi approvato dai Ministeri competenti nelle forme di rito, presuppone un contributo pubblico a fondo perduto di 2.750 Meuro, da erogare a stato avanzamento lavori, pari al 60,31% del costo dell'opera e desunto in termini differenziali tra il fabbisogno complessivo, il capitale di debito reperibile dal progetto e l'ammontare di equity versato dai soci al fine di garantire al progetto e agli azionisti un adeguato rendimento del capitale investito;

     che è stata sviluppata anche una versione di piano finanziario limitata al lotto funzionale «tratta autostradale A9-Cesano Maderno-A51 e prime parti delle tangenziali di Varese e Como» del costo complessivo di 2.326,535 Meuro (al netto della citata percentuale dell'11% sui lavori per presumibile ribasso d'asta), cui corrisponde una previsione di contributo a fondo perduto di 1.205 Meuro, pari al 51,79% del fabbisogno finanziario complessivo;

     Prende atto:

     altresì di quanto emerso nel corso della seduta del 29 luglio 2005 riguardo all'opportunità di prevedere che, in sede di progettazione definitiva, il cronoprogramma attuativo dia priorità alla realizzazione delle Tangenziali di Como e di Varese, rispetto al collegamento principale est-ovest previsto nel progetto all'esame, in relazione al più avanzato stadio di definizione istruttoria presentato dalle tratte dell'opera che interessano più direttamente le suddette città; orientamento che trova conferma nella richiamata disposizione di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;

 

     Delibera:

 

     1. Approvazione progetto preliminare

     1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonchè ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni di ordine tecnico e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare aggiornato del «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse».

     E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e la Regione interessata sulla localizzazione dell'opera.

     1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto e da sviluppare in sede di progettazione definitiva, sono riportate nella parte 1^ dell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

     Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2^ del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

     Il soggetto aggiudicatore fornirà alla Società concessionaria le necessarie indicazioni affinchè nel cronoprogramma attuativo, da definire nella fase di progettazione definitiva, venga attribuita priorità, rispetto all'asse autostradale principale est-ovest, alla ulteriore fase di progettazione ed alla realizzazione del completamento del Sistema Tangenziale di Varese e della Tangenziale di Como.

     1.3 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 4.665.504.453,47 euro, fissato in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera sintetizzato nella «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale e degli oneri conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni specificate nella parte 1^ dell'allegato.

 

     2. Revisione convenzione Anas - Società Pedemontana Lombarda

     2.1 La revisione della convenzione tra ANAS e Pedemontana Lombarda S.p.A. - da effettuare secondo la procedura di rito e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia - deve essere completata entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

     L'atto convenzionale in questione definirà gli impegni reciproci delle parti anche sotto l'aspetto finanziario e potrà prevedere anche una realizzazione per tratte funzionali, in correlazione con le risorse disponibili, dando comunque priorità alla realizzazione delle Tangenziali di Como e di Varese.

     2.2 I Ministri competenti potranno procedere all'approvazione del nuovo atto convenzionale e dei relativi allegati solo allorchè il contributo a carico dello Stato, nei termini indicati nella «presa d'atto» o nella minore entità che risulti necessaria a seguito di accertate o sopravvenute disponibilità o a seguito dell'ottimizzazione del quadro economico, potrà essere disposto con apposito provvedimento legislativo.

 

     3. Clausole finali

     3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera.

     3.2 In sede di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.2, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione Speciale VIA.

     3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

     3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonchè forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

     3.5 L'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1.1 è subordinata all'assegnazione del CUP (codice unico di progetto), che il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera.

     Il CUP assegnato, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, va evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera approvata.

 

 

ALLEGATO