Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.9 strade |
Data: | 09/02/1982 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata, nel limite di venti miliardi di lire, a realizzare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, un manufatto da [...] |
Art. 2. All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di [...] |
§ 93.9.44 - Legge 9 febbraio 1982, n. 32.
Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
(G.U. 12 febbraio 1982, n. 42)
L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata, nel limite di venti miliardi di lire, a realizzare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, un manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare.
Per consentire in più rapida realizzazione dei lavori, l'ANAS può affidarne l'esecuzione alle stesse imprese esecutrici delle opere civili e degli impianti della galleria, in applicazione dell'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), ed ultimo comma della
Completata l'opera, l'ANAS consegnerà il manufatto in uso all'Istituto nazionale di fisica nucleare, di cui all'articolo 25 della
Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del
Per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'articolo 7 del
All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle strade per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.