§ 93.9.41 - D.L. 30 dicembre 1979, n. 661.
Norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:30/12/1979
Numero:661


Sommario
Art. 1.      Fino alla data del 31 gennaio 1980 restano confermate le tariffe autostradali attualmente in vigore.
Art. 2.      L'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, per far fronte agli oneri di cui al primo comma dell'art. 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, come modificato dalla legge di conversione 6 aprile [...]
Art. 3.      I contratti a termine di cui all'art. 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, possono essere rinnovati, [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      L'art. 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 93.9.41 - D.L. 30 dicembre 1979, n. 661. [1]

Norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di decadenza della società Sara da concessionaria di costruzione di autostrade.

(G.U. 31 dicembre 1979, n. 355)

 

     Art. 1.

     Fino alla data del 31 gennaio 1980 restano confermate le tariffe autostradali attualmente in vigore.

     Fino alla data di entrata in vigore della legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, sono prorogate le disposizioni dell'art. 1 dello stesso decreto-legge ad eccezione di quelle di cui al primo e quarto comma [2] .

     Il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, è così modificato:

     “Per le autostrade ove le tariffe siano inferiori a quelle adottate sulla rete assentita in concessione alla società “Autostrade” S.p.a. sono applicate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società “Autostrade” medesima, fatta eccezione per la autostrada Napoli-Salerno. Resta comunque ferma la determinazione delle tariffe di pedaggio ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385, e dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287.”.

 

          Art. 2.

     L'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, per far fronte agli oneri di cui al primo comma dell'art. 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, come modificato dalla legge di conversione 6 aprile 1977, n. 106, ulteriori mutui nell'anno 1980, fino ad un ricavo netto di lire 73 miliardi con le modalità ed il rimborso delle rate da parte del Ministero del tesoro, indicati nell'art. 11 dello stesso decreto.

 

          Art. 3.

     I contratti a termine di cui all'art. 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, possono essere rinnovati, secondo le modalità di cui al sesto comma del citato art. 6 e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6.

     L'art. 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è sostituito dal seguente:

     “Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla Sara, il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestata.

     Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689”.

     All'art. 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, converetito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è aggiunto il seguente comma:

     “Le eventuali disponibilità accertate sulla quota per oneri di carattere generale di cui al comma precedente possono essere utilizzate per far fronte agli oneri previsti dal primo comma del presente articolo. Al soddisfacimento di questi ultimi oneri possono essere altresì destinate le somme affluite alla contabilità speciale di cui all'art. 9 per recupero di crediti, per rimborsi e per contributi già di pertinenza della Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) ed attinenti ai lavori di costruzione delle autostrade A24 e A25”.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 32.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo abrogato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo abrogato dalla legge di conversione.