Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.6 intermodalità |
Data: | 09/11/2007 |
Numero: | 252 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 |
Art. 2. Oneri a carico dello Stato |
§ 93.6.10 - D.P.R. 9 novembre 2007, n. 252.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto.
(G.U. 7 gennaio 2008, n. 5)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2-quater, del
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto il regolamento di cui al
Ravvisata l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, del citato
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del
«1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o società tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, è concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.».
Art. 2. Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, fermo restando che la misura complessiva dei contributi non può superare le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 3, comma 2-ter, del