Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.5 funivie sciovie e teleferiche |
Data: | 05/12/2003 |
Numero: | 392 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 |
§ 93.5.13 - D.M. 5 dicembre 2003, n. 392. [1]
Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.
(G.U. 18 febbraio 2004, n. 40)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il
Vista la
Visto il
Visti gli articoli 1 e 95 del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, n. 400, recante «Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone»;
Visto il
Visto il
Ritenuta la necessità di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 - Rep. atti n. 1450;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400
1. Il comma 6, dell'articolo 7, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, è sostituito dal seguente:
«6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio:
a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la
stabilizzazione o di protezione;
b) per quanto riguarda la materia nivologica:
1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;
2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), è ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto;
3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio;
4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) è subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;
5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia;
6) la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano;
7) la dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, è verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.».
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 ottobre 2006, n. 327, ha annullato il presente decreto, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.