§ 93.4.218 - Legge 10 maggio 1983, n. 189.
Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:10/05/1983
Numero:189


Sommario
Art. 1.      Fermi restando gli interventi di cui all'art. 1, lettera i), della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a [...]
Art. 2.      Per la realizzazione della prima fase del piano l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla [...]
Art. 3.      Il piano per il primo triennio dovrà tener conto delle prioritarie esigenze dell'esercizio ferroviario e sarà approvato con decreto del Ministro dei trasporti, previo [...]
Art. 4.      Al finanziamento delle spese di cui all'art. 2 si provvederà con specifiche sovvenzioni del Ministero del tesoro da iscrivere tra le entrate in conto capitale del [...]
Art. 5.      Per gli interventi soppressivi dei passaggi a livello di cui all'art. 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 [...]


§ 93.4.218 - Legge 10 maggio 1983, n. 189. [1]

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

(G.U. 18 maggio 1983, n. 134)

 

 

     Art. 1.

     Fermi restando gli interventi di cui all'art. 1, lettera i), della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983-92, ad un piano decennale di soppressione di passaggi a livello, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonchè di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, per l'importo complessivo presunto di 1.700 miliardi di lire.

     Il piano sarà realizzato in due fasi, di cui la prima della durata di tre anni e la seconda di sette.

 

          Art. 2.

     Per la realizzazione della prima fase del piano l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della somma di lire 330 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli delle spese in conto capitale del bilancio della stessa Azienda ferroviaria, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1983 e degli importi che saranno autorizzati con le rispettive leggi finanziarie per gli anni 1984 e 1985.

     Entro il 31 marzo 1986 il Ministro dei trasporti, di intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sull'esecuzione data alla prima fase del piano, formulando, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, le proposte di spesa per il completamento del piano stesso.

 

          Art. 3.

     Il piano per il primo triennio dovrà tener conto delle prioritarie esigenze dell'esercizio ferroviario e sarà approvato con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Nella stessa forma saranno approvate le eventuali variazioni.

 

          Art. 4.

     Al finanziamento delle spese di cui all'art. 2 si provvederà con specifiche sovvenzioni del Ministero del tesoro da iscrivere tra le entrate in conto capitale del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni dal 1983 al 1985.

     All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Fondo investimenti e occupazione ".

     Con legge finanziaria saranno indicate le quote della residua somma per il completamento del piano destinate a gravare su ciascuno degli esercizi relativi agli anni dal 1986 al 1992.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Per gli interventi soppressivi dei passaggi a livello di cui all'art. 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

     I manufatti sostitutivi o le deviazioni stradali di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 12 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, dovranno essere commisurati alle caratteristiche della viabilità esistente e tali da garantire la stessa capacità di traffico.

     Gli elaborati progettuali saranno approvati, per quanto concerne la viabilità statale, di intesa con i compartimenti della viabilità dell'ANAS o, in caso di mancato accordo, di intesa con gli organi centrali dell'Amministrazione, che, occorrendo, provvederanno alla nomina di apposita commissione paritetica.

     Anche per gli interventi soppressivi dei passaggi a livello di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, qualora la regione interessata o l'ANAS non si pronunci entro novanta giorni sui progetti presentati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si intenderanno acquisiti i pareri e le intese di cui al primo comma dell'art. 12 della citata legge.

     Per i passaggi a livello delle strade private sono applicabili le disposizioni della legge 29 maggio 1969, n. 315, e le relative norme di esecuzione.

     Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1981, n. 17.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.