§ 93.4.18A - Legge 26 aprile 1976, n. 190.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:26/04/1976
Numero:190


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di [...]


§ 93.4.18A - Legge 26 aprile 1976, n. 190. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero.

(G.U. 11 maggio 1976, n. 123)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero, è convertito in legge con la seguente modificazione:

     L'art. 2 è sostituito con il seguente:

     "Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente art. 3:

     “Qualora le società di cui al secondo comma del precedente art. 1 siano interessate ad appalti aggiudicati a seguito di gare internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti, ad utilizzare proprio personale presso le predette società, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate al secondo comma dell'art. 1. I relativi oneri graveranno sulle menzionate società.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà essere altresì autorizzata, con il decreto ministeriale di cui al precedente comma ovvero con decreti successivi, a fornire attrezzature e materiali a titolo di locazione".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.