§ 93.4.170 - Legge 9 marzo 1973, n. 52.
Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:09/03/1973
Numero:52


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'approvazione del secondo programma economico nazionale nel quale sarà inquadrato il programma pluriennale delle ferrovie, l'Azienda autonoma delle [...]
Art. 2.      L'importo indicato all'articolo 1 sarà destinato
Art. 3.      Il programma di costruzioni e di opere di cui all'articolo 1 sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per [...]
Art. 4.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del piano di cui all'articolo 1, è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo [...]
Art. 5.      Per la più rapida realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal [...]
Art. 6.      I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 400 miliardi saranno provveduti con operazioni di credito
Art. 7.      Le rate d'ammortamento, in conto capitale, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero [...]
Art. 8.      Tutte le operazioni di credito autorizzate dalla presente legge, compresa l'emissione diretta di obbligazioni, nonché tutti gli atti inerenti e conseguenti sono esenti [...]
Art. 9.      Agli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , è fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a [...]
Art. 10.      È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di realizzare una adeguata programmazione poliennale delle commesse secondo criteri di omogeneità e di [...]
Art. 11.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 93.4.170 - Legge 9 marzo 1973, n. 52. [1]

Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire

(G.U. 3 aprile 1973, n. 86)

 

 

     Art. 1.

     In attesa dell'approvazione del secondo programma economico nazionale nel quale sarà inquadrato il programma pluriennale delle ferrovie, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un piano di opere per l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di lire 400 miliardi, di cui 267 miliardi per gli impianti fissi e 133 miliardi per il parco del materiale rotabile.

 

          Art. 2.

     L'importo indicato all'articolo 1 sarà destinato:

     alla realizzazione di impianti e mezzi di esercizio interessanti i servizi per pendolari e i servizi merci;

     alla costruzione di opere, impianti e mezzi di esercizio per il completamento della seconda fase del piano decennale di cui alle leggi 27 aprile 1962, n. 211 , 6 agosto 1967, n. 688 , 28 marzo 1968, n. 374 e 25 ottobre 1968, numero 1089 ;

     all'attuazione di progetti relativi ad impianti specifici del Mezzogiorno;

     al quadruplicamento della Roma-Firenze;

     al potenziamento dei mezzi di trazione e del parco e all'ammodernamento e potenziamento degli impianti fissi della rete;

     all'ammodernamento e al miglioramento ambientale dei posti di lavoro;

     al potenziamento delle linee di collegamento della rete ferroviaria italiana con le confinanti reti ferroviarie europee, nonché delle linee al servizio dei maggiori porti.

 

          Art. 3.

     Il programma di costruzioni e di opere di cui all'articolo 1 sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Esso può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i due settori di interventi di cui all'articolo 1 e da approvarsi con separati decreti.

     Il programma e gli eventuali piani parziali redatti distintamente per i due settori di interventi di cui all'articolo 1 e da approvarsi con separati decreti.

     Il programma e gli eventuali piani parziali sono comunicati al Parlamento e alle regioni interessate, prima dell'emanazione dei relativi decreti.

     Le eventuali variazioni al programma saranno approvate nelle stesse forme.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile darà comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda ferroviaria, dello stato di attuazione del piano al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.

 

          Art. 4.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del piano di cui all'articolo 1, è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato nell'articolo stesso, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel Titolo II - Spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione di:

     lire 110 miliardi nel 1973;

     lire 165 miliardi nel 1974;

     lire 125 miliardi nel 1975.

 

          Art. 5.

     Per la più rapida realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

     Resta anche in facoltà dell'Azienda ferroviaria di affidare a terzi particolari studi e progettazioni che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche. Le relative spese faranno carico agli stanziamenti previsti dalla presente legge.

 

          Art. 6.

     I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 400 miliardi saranno provveduti con operazioni di credito.

     A tale fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, e ad emettere direttamente obbligazioni, a mano a mano che se ne presenterà il bisogno, fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di 400 miliardi. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

     I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

     All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.

     L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, numero 280 , si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.

     Le rate d'ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

 

          Art. 7.

     Le rate d'ammortamento, in conto capitale, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda ferroviaria.

 

          Art. 8.

     Tutte le operazioni di credito autorizzate dalla presente legge, compresa l'emissione diretta di obbligazioni, nonché tutti gli atti inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 .

 

          Art. 9.

     Agli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , è fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 130 miliardi, dei 267 miliardi previsti dall'articolo 1, all'ammodernamento e potenziamento delle linee e degli impianti dell'Italia meridionale ed insulare.

     È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere di cui all'articolo 1, pari ad almeno il 40 per cento del relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

 

          Art. 10.

     È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di realizzare una adeguata programmazione poliennale delle commesse secondo criteri di omogeneità e di consistenza tali da consentire una efficace razionalizzazione della produzione ed un aumento della capacità produttiva degli stabilimenti industriali interessati.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.