Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 31/01/1960 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. unico. Con effetto dal 1° maggio 1958, il testo dell'articolo 201 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, è [...] |
§ 93.4.10a - Legge 31 gennaio 1960, n. 39. [1]
Modifica all'art. 201 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.
(G.U. 23 febbraio 1960, n. 46).
Con effetto dal 1° maggio 1958, il testo dell'articolo 201 della
"Il personale fisicamente inidoneo, conservato in servizio anteriormente al 1° maggio 1958, in base all'art. 75, terzo comma, del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio
La presente norma non si applica al personale fisicamente inidoneo che, anteriormente al 1° maggio 1958, sia passato da una qualifica dell'esercizio ad altra degli uffici ed abbia superato le prove pratiche di dattilografia indette allo scopo di coprire il fabbisogno di personale addetto alla scrittura a macchina.
Quest'ultimo personale viene collocato a riposo al compimento dei normali limiti d'età e di servizio previsti per la qualifica rivestita".
[1] Abrogata dall'art. 24 del