§ 93.4.85 - Legge 21 febbraio 1957, n. 88.
Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina ed altre norme integrative e modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:21/02/1957
Numero:88


Sommario
Art. 1.      Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e elevato per le sovvenzioni da accordarsi alla società [...]
Art. 2.      La sovvenzione accordata ai sensi dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ha decorrenza dalla data di ultimazione delle opere, fissata entro il termine di tempo [...]
Art. 3.      A parziale modifica dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, le ferrovie e tramvie extraurbane per le quali, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di cui [...]
Art. 4.      Al pagamento della sovvenzione di esercizio di cui all'art. 1 della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'art. 17, comma primo, della legge 2 [...]


§ 93.4.85 - Legge 21 febbraio 1957, n. 88. [1]

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina ed altre norme integrative e modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(G.U. 23 marzo 1957, n. 76)

 

 

     Art. 1.

     Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e elevato per le sovvenzioni da accordarsi alla società anonima per le ferrovie del Sud-est per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina, ritenuto ammissibile con voto 17 maggio 1955, n. 30-A, dalla Commissione istituita con l'art. 10 della legge medesima, a lire 3.327.000 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e a lire 2.894.000 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse.

     Dette sovvenzioni, determinate sulla base di previsione di spese e di introiti che tengono conto anche dei risultati di esercizio delle linee automobilistiche in concessione alla Società medesima nella penisola Salentina, sostituiscono quelle accordate con l'art. 16 dell'atto di concessione 14 ottobre 1931, approvato con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, e saranno assoggettate soltanto alle revisioni previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

 

          Art. 2.

     La sovvenzione accordata ai sensi dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ha decorrenza dalla data di ultimazione delle opere, fissata entro il termine di tempo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge stessa od in quello prorogato ai sensi dell'art. 8, comma secondo.

     La medesima decorrenza è assunta per la determinazione della scadenza della concessione anche agli effetti della proroga di cui all'art. 9, comma primo.

 

          Art. 3.

     A parziale modifica dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, le ferrovie e tramvie extraurbane per le quali, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, non si faccia luogo alla rivalutazione della sovvenzione prevista dal successivo art. 5, potranno continuare ad usufruire, dal 1° luglio 1952 fino alla scadenza del termine di tempo stabilito per le effettiva esecuzione delle opere per i quali viene assentito un contributo dello Stato, dei sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121.

     Detti sussidi integrativi saranno ripetibili nel corso della concessione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, per la parte eccedente l'importo delle sovvenzioni assentibili entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

 

          Art. 4.

     Al pagamento della sovvenzione di esercizio di cui all'art. 1 della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'art. 17, comma primo, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.