Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 21/02/1957 |
Numero: | 88 |
Sommario |
Art. 1. Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e elevato per le sovvenzioni da accordarsi alla società [...] |
Art. 2. La sovvenzione accordata ai sensi dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ha decorrenza dalla data di ultimazione delle opere, fissata entro il termine di tempo [...] |
Art. 3. A parziale modifica dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, le ferrovie e tramvie extraurbane per le quali, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di cui [...] |
Art. 4. Al pagamento della sovvenzione di esercizio di cui all'art. 1 della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'art. 17, comma primo, della legge 2 [...] |
§ 93.4.85 - Legge 21 febbraio 1957, n. 88. [1]
Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina ed altre norme integrative e modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
(G.U. 23 marzo 1957, n. 76)
Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'art. 2 della
Dette sovvenzioni, determinate sulla base di previsione di spese e di introiti che tengono conto anche dei risultati di esercizio delle linee automobilistiche in concessione alla Società medesima nella penisola Salentina, sostituiscono quelle accordate con l'art. 16 dell'atto di concessione 14 ottobre 1931, approvato con regio
La sovvenzione accordata ai sensi dell'art. 6 della
La medesima decorrenza è assunta per la determinazione della scadenza della concessione anche agli effetti della proroga di cui all'art. 9, comma primo.
A parziale modifica dell'art. 4 della
Detti sussidi integrativi saranno ripetibili nel corso della concessione ai sensi dell'art. 4 del
Al pagamento della sovvenzione di esercizio di cui all'art. 1 della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'art. 17, comma primo, della
[1] Abrogata dall'art. 24 del