Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.3 disciplina generale |
Data: | 18/04/1994 |
Numero: | 342 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e definizioni) |
Art. 2. (Esercizio dell'attività di facchino) |
Art. 3. (Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio) |
Art. 4. (Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) |
Art. 5. (Norme abrogate) |
Art. 6. (Entrata in vigore del regolamento) |
§ 93.3.25 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio
(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.)
Art. 1. (Oggetto e definizioni)
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla
2. Ai fini del presente regolamento si intende: per "testo unico", il
Art. 2. (Esercizio dell'attività di facchino)
1. L'attività di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della
2. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa.
3. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma.
4. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.
Art. 3. (Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio)
1. La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita dall'articolo 2 della
Art. 4. (Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione)
1. Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad essi attribuite dalla
2. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorità trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attività ricevute ai sensi del presente regolamento.
Art. 5. (Norme abrogate)
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della
Art. 6. (Entrata in vigore del regolamento)
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.