§ 93.3.25 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:18/04/1994
Numero:342


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e definizioni)
Art. 2.  (Esercizio dell'attività di facchino)
Art. 3.  (Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio)
Art. 4.  (Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione)
Art. 5.  (Norme abrogate)
Art. 6.  (Entrata in vigore del regolamento)


§ 93.3.25 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio

(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.)

 

 

     Art. 1. (Oggetto e definizioni)

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed i procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla legge 3 maggio 1955, n. 407.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende: per "testo unico", il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "autorità", l'autorità locale di pubblica sicurezza; per "ufficio provinciale", l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

 

          Art. 2. (Esercizio dell'attività di facchino)

     1. L'attività di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, può essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorità, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

     2. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa.

     3. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma.

     4. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.

 

          Art. 3. (Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio)

     1. La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, e le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della stessa legge sono soppresse.

 

          Art. 4. (Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione)

     1. Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad essi attribuite dalla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". Agli uffici provinciali sono altresì attribuite le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle commissioni di cui all'articolo 3.

     2. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorità trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attività ricevute ai sensi del presente regolamento.

 

          Art. 5. (Norme abrogate)

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 121 del testo unico, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. È abrogata, altresì, la legge 3 maggio 1955, n. 407.

 

          Art. 6. (Entrata in vigore del regolamento)

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.