Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.3 disciplina generale |
Data: | 25/01/1959 |
Numero: | 8 |
§ 93.3.e - Legge 25 gennaio 1959, n. 8. [1]
Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio.
(G.U. 7 febbraio 1959, n. 32).
Al secondo comma dell'art. 2 e al secondo comma dell'art. 3 della
Il terzo comma dell'art. 2 della stessa legge è modificato nel modo seguente:
"I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute".
Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo, dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute".
[1] Abrogata dall'art. 24 del