§ 92.1.12 - Legge 18 maggio 1951, n. 329.
Norme per la proroga della validità delle carte d'identità e di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:18/05/1951
Numero:329


Sommario
Art. unico.      Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche


§ 92.1.12 - Legge 18 maggio 1951, n. 329.

Norme per la proroga della validità delle carte d'identità e di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori.

(G.U. 22 maggio 1951, n. 115)

 

 

     Art. unico.

     Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche:

     a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione previsti dall'art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, la cui validità sia scaduta, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;

     b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

     c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.