Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 92. Stato civile e anagrafe |
Capitolo: | 92.1 stato civile e anagrafe |
Data: | 18/05/1951 |
Numero: | 329 |
Sommario |
Art. unico. Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche |
§ 92.1.12 - Legge 18 maggio 1951, n. 329.
Norme per la proroga della validità delle carte d'identità e di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori.
(G.U. 22 maggio 1951, n. 115)
Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione previsti dall'art. 41 del testo unico approvato con
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.