§ 92.1.a - Legge 28 luglio 1950, n. 586.
Modificazione dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:28/07/1950
Numero:586


Sommario
Art. unico.      L'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, è modificato come segue


§ 92.1.a - Legge 28 luglio 1950, n. 586. [1]

Modificazione dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile.

(G.U. 17 agosto 1950, n. 187).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, è modificato come segue:

     Art. 186: "Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta.

     Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato.

     Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

     Il figlio naturale non riconosciuto, nè legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'art. 407 del libro primo del Codice civile, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di affiliato. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.