Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 92. Stato civile e anagrafe |
Capitolo: | 92.1 stato civile e anagrafe |
Data: | 28/07/1950 |
Numero: | 586 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, è modificato come segue |
§ 92.1.a - Legge 28 luglio 1950, n. 586. [1]
Modificazione dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile.
(G.U. 17 agosto 1950, n. 187).
L'art. 186 del
Art. 186: "Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta.
Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato.
Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.
Il figlio naturale non riconosciuto, nè legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'art. 407 del libro primo del Codice civile, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di affiliato. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia".
[1] Abrogata dall'art. 1 del