§ 91.3.1 - Legge 9 luglio 1926, n. 1162.
Riordinamento del servizio statistico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.3 istat
Data:09/07/1926
Numero:1162


Sommario
Art. 1.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi della Direzione generale della statistica cessano di far parte del Ministero della economia [...]
Art. 2.      L'Istituto centrale ha i seguenti scopi
Art. 3.      All'Istituto centrale sovraintende un Consiglio, denominato Consiglio superiore di statistica. Esso è composto di un presidente e di undici membri nominati con R. [...]
Art. 4.      Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto centrale, dà le direttive per tale funzionamento, approva i regolamenti interni dell'Istituto [...]
Art. 5.      Il Consiglio superiore di statistica nomina nel proprio seno due Comitati, uno tecnico ed uno di amministrazione, composto ciascuno del presidente, del direttore [...]
Art. 6.      Il direttore generale dell'Istituto centrale è nominato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, ed alle condizioni che saranno stabilite nel [...]
Art. 7.      All'Istituto centrale sono assegnati, a titolo gratuito, i locali attualmente occupati dalla Direzione generale della statistica. Qualora detti locali fossero necessari [...]
Art. 8.      Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, sarà nominata ogni triennio una Commissione di revisori dei conti, costituita da un consigliere della Corte dei conti e [...]
Art. 9.      Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni centrali, le autorità governative [...]
Art. 10.      È fatto obbligo ad ognuno, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, di fornire le notizie che gli venissero domandate
Art. 11.      Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, [...]
Art. 12.      Il personale dell'Istituto centrale, salvo quanto è disposto dall'art. 13, è assunto con contratto a tempo determinato, rinnovabile per periodi non superiori a un [...]
Art. 13.      I funzionari del ruolo tecnico della statistica e quelli del ruolo amministrativo e del ruolo d'ordine assegnati alla data della presente legge alla Direzione generale [...]
Art. 14.      I funzionari dei ruoli transitori continueranno ad essere considerati come impiegati dello Stato anche agli effetti della imposta di ricchezza mobile e complementare [...]
Art. 15.      I funzionari dei ruoli transitori hanno facoltà di optare, entro un mese dalla data di approvazione del regolamento interno, per il regime del contratto a tempo [...]
Art. 16.      L'Istituto centrale di statistica è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale
Art. 17.      Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, nello stato di previsione della spesa del Ministero [...]
Art. 18.      Sono abrogati i Regi decreti 2 dicembre 1923, n. 2673, concernente l'ordinamento del servizio statistico e 30 dicembre 1923, n. 2877, che determina le funzioni del [...]
Art. 19.      Con Regio decreto promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente [...]


§ 91.3.1 - Legge 9 luglio 1926, n. 1162. [1]

Riordinamento del servizio statistico.

(G.U. 14 luglio 1926, n. 161).

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi della Direzione generale della statistica cessano di far parte del Ministero della economia nazionale e sono attribuiti ad un istituto autonomo, denominato Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia [2].

     L'Istituto centrale, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, è istituto di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto sia diversamente disposto nella presente legge; esso è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro.

 

          Art. 2.

     L'Istituto centrale ha i seguenti scopi:

     a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali interessanti l'Amministrazione dello Stato e di quelle relative alle attività della Nazione che saranno disposte dal Governo; in particolare pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico;

     b) esegue, con l'autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro, speciali statistiche per conto di Associazioni o Enti;

     c) cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali, e dà le direttive per le indagini statistiche alle quali le dette Amministrazioni ed Enti debbono attenersi;

     d) promuove gli studi statistici, anche con l'istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio.

 

          Art. 3.

     All'Istituto centrale sovraintende un Consiglio, denominato Consiglio superiore di statistica. Esso è composto di un presidente e di undici membri nominati con R. decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del direttore generale dell'Istituto centrale, che ne fa parte di diritto.

     Gli undici membri di cui sopra sono scelti:

     a) cinque fra i professori di università o di istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o in genere fra studiosi di discipline statistiche ed economiche;

     b) tre fra i funzionari delle Amministrazioni statali;

     c) tre fra i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali.

     Il Consiglio dura in carica un triennio; le norme per il suo funzionamento e le sue attribuzioni saranno disciplinate nel regolamento.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto centrale, dà le direttive per tale funzionamento, approva i regolamenti interni dell'Istituto ed i programmi delle statistiche che esso deve compiere, propone al Governo l'esecuzione di nuove statistiche, dà il proprio parere in tutti i casi in cui sia richiesto per disposizione di legge e di regolamento, o sia domandato dai Ministri interessati.

     Il parere del Consiglio è obbligatorio, e deve essere seguito, per i programmi e per lo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 2, comma c), allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.

     Non è obbligatorio attendere e seguire il parere del Consiglio superiore per le statistiche che rappresentino la esplicazione di semplice attività amministrativa, statistiche dei cui progetti e sviluppi dovrà tuttavia il Consiglio stesso avere tempestiva informazione.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio superiore di statistica nomina nel proprio seno due Comitati, uno tecnico ed uno di amministrazione, composto ciascuno del presidente, del direttore generale e di due membri.

     Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei due Comitati.

 

          Art. 6.

     Il direttore generale dell'Istituto centrale è nominato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Istituto.

     Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore d'università o di istituto superiore di commercio, questi è collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; le retribuzioni del direttore sono a carico dell'Istituto.

 

          Art. 7.

     All'Istituto centrale sono assegnati, a titolo gratuito, i locali attualmente occupati dalla Direzione generale della statistica. Qualora detti locali fossero necessari per altri servizi, il Governo del Re ha facoltà di destinare all'Istituto stesso altra sempre a titolo gratuito.

     I mobili e le macchine attualmente assegnate alla Direzione generale di statistica e la biblioteca di detta Direzione sono trasferite in proprietà all'Istituto centrale.

     Le rendite dell'Istituto sono costituite:

     a) da un assegno fisso annuo a carico dello Stato, che, per il primo biennio, è stabilito nella somma annua di due milioni di lire, salvo maggiori erogazioni per lavori di carattere straordinario ordinati con legge speciale;

     b) dai redditi dei propri fondi;

     c) dai proventi della vendita delle pubblicazioni;

     d) dai contributi per una volta tanto o periodici ad esso versati da Enti, istituti, associazioni o privati;

     e) dai rimborsi di spesa per lavori compiuti per incarico di altri Enti.

     Il regolamento stabilirà le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto.

 

          Art. 8.

     Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, sarà nominata ogni triennio una Commissione di revisori dei conti, costituita da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari dello Stato, di cui almeno uno designato dal Ministero delle finanze; la Commissione dei revisori esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprietà, sorveglia sui servizi amministrativi dell'Istituto, rivede i bilanci e riferisce su di essi; il regolamento stabilirà le attribuzioni ed i poteri della Commissione dei revisori dei conti.

     Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno; esso con le relazioni del Comitato di amministrazione di cui all'art. 5 e della Commissione dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro.

 

          Art. 9.

     Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni centrali, le autorità governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, le Corporazioni professionali, ed altri Enti ed organi pubblici, e gli Enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato.

     Agli Enti ed organi predetti l'Istituto centrale potrà affidare l'esecuzione di particolari indagini locali.

     Ferme rimanendo le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto centrale con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

     Per i lavori statistici che sono affidati agli uffici di prefettura potrà venir corrisposta dall'Istituto centrale un contributo secondo i criteri che saranno determinati dal regolamento.

 

          Art. 10.

     È fatto obbligo ad ognuno, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, di fornire le notizie che gli venissero domandate.

     Coloro che per sé, o come rappresentanti di Enti di cui all'art. 9, non forniscano le notizie loro richieste, o le forniscano scientemente errate, o incomplete, saranno passibili di una sanzione amministrativa fino a lire 200.000 [3].

 

          Art. 11.

     Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: possono essere solo comunicate all'autorità giudiziaria quando le richieda con sentenza, decreto ed ordinanza emessa in corso di procedimenti già avviati innanzi ad essa.

     Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano a scopi privati, sono passibili di una sanzione amministrativa fino a lire 300.000 senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale [4].

 

          Art. 12.

     Il personale dell'Istituto centrale, salvo quanto è disposto dall'art. 13, è assunto con contratto a tempo determinato, rinnovabile per periodi non superiori a un quinquennio e riscindibili. Nel regolamento interno dell'Istituto, che sarà proposto dal Consiglio superiore di statistica e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme e condizioni per l'assunzione del personale, la durata dei contratti e la loro rinnovazione, l'ammontare delle retribuzioni, nonché le norme disciplinari, le norme relative alla rescissione dei contratti e al trattamento di quiescenza del personale.

     Per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio si provvede esclusivamente mediante contratti di locazione di opera a tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

     Gli impiegati dell'Istituto centrale sono equiparati agli impiegati dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità o cedibilità degli stipendi.

 

          Art. 13.

     I funzionari del ruolo tecnico della statistica e quelli del ruolo amministrativo e del ruolo d'ordine assegnati alla data della presente legge alla Direzione generale della statistica sono trasferiti all'Istituto centrale di statistica e faranno parte di due ruoli transitori, uno amministrativo ed uno d'ordine, secondo la tabella annessa al presente decreto: i posti corrispondenti nei ruoli del Ministero dell'economia nazionale sono soppressi.

     I posti che si renderanno vacanti nei suddetti ruoli transitori potranno essere coperti solo con promozioni del personale compreso nei gradi inferiori degli stessi ruoli, in base alle norme vigenti per il personale statale; nessuna nuova assunzione è ammessa.

     Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge i funzionari di cui nel primo comma che non desiderino il trasferimento all'Istituto centrale, debbono farne dichiarazione scritta al Ministero dell'economia nazionale; in tal caso essi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, continueranno a far parte dei ruoli del Ministero, conservando il grado e l'anzianità acquisita, e gli ultimi nominati in ciascun grado resteranno in corrispondenza ai posti del grado soppresso, in soprannumero, salvo riassorbimento per successive vacanze. Agli effetti della precedente disposizione, i funzionari del ruolo tecnico della statistica saranno collocati nello stesso grado nel ruolo amministrativo.

     Le disposizioni del presente articolo e quelle degli artt. 14 e 15 si applicano anche al personale subalterno per i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 14.

     I funzionari dei ruoli transitori continueranno ad essere considerati come impiegati dello Stato anche agli effetti della imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito e saranno retribuiti sul bilancio dell'Istituto centrale, il quale curerà il versamento all'Erario dello Stato delle ritenute in conto entrate del Tesoro per la pensione, continuando a rimanere il trattamento di quiescenza dei predetti funzionari a carico totale dello Stato. In modo analogo sarà provveduto nei riguardi dell'Opera di previdenza, di cui al testo unico 4 giugno 1925, n. 1036.

     L'Istituto verserà altresì all'Erario dello Stato le ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito per il personale predetto e per quello di cui all'art. 12.

 

          Art. 15.

     I funzionari dei ruoli transitori hanno facoltà di optare, entro un mese dalla data di approvazione del regolamento interno, per il regime del contratto a tempo determinato. Essi, in tal caso, sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni; però il pagamento della pensione o della indennità sarà effettuato solo a decorrere dalla cessazione del servizio presso l'Istituto centrale e sulla base della liquidazione fatta al momento della cessazione dal servizio di ruolo, esclusa la corresponsione di arretrati per il tempo trascorso in servizio a contratto.

 

          Art. 16.

     L'Istituto centrale di statistica è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

     Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentato e difeso dalla Regia avvocatura erariale.

 

          Art. 17.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale le variazioni dipendenti dell'applicazione della presente legge ed a introdurre nel bilancio del Ministero della finanze lo stanziamento dell'assegno di cui alla lettera a) dell'art. 7.

 

          Art. 18.

     Sono abrogati i Regi decreti 2 dicembre 1923, n. 2673, concernente l'ordinamento del servizio statistico e 30 dicembre 1923, n. 2877, che determina le funzioni del Consiglio superiore di statistica. Il Consiglio superiore di statistica attualmente in carica decade di ufficio alla data di pubblicazione della presente legge.

     I servizi di censimento generale della popolazione del Regno ed i relativi fondi sono trasferiti all'Istituto centrale. Il personale giornaliero in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva i diritti acquisiti in base alle disposizioni vigenti per la eventuale sistemazione nei ruoli del personale statale.

 

          Art. 19.

     Con Regio decreto promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

     La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

TABELLA

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Ora Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.

[3] La sanzione amministrativa, di cui al presente comma, è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione stessa è stato così elevato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4] La sanzione amministrativa, di cui al presente comma, è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione stessa è stato così elevato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.