§ 8.1.a - Legge 9 febbraio 1966, n. 27.
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:09/02/1966
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Il comma primo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1956 , n. 1533, è sostituito dai seguenti
Art. 2.      L'art. 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato
Art. 3.      L'art. 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il comma secondo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 266, è così modificato
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, è sostituito dal seguente
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 8.1.a - Legge 9 febbraio 1966, n. 27. [1]

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

(G.U. 14 febbraio 1966, n. 39).

 

     Art. 1.

     Il comma primo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1956 , n. 1533, è sostituito dai seguenti:

     "La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle persone soggette alla assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al successivo art. 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato.

     Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente".

     I commi secondo, quarto e quinto dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     "Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.

     E' data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa.

     In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno".

 

          Art. 2.

     L'art. 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

     "L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.

     Il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.

     Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

     L'Assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'art. 11 lettera a). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non più di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

     L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni quattro anni e si riunisce di norma due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

     L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

     Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti".

 

          Art. 3.

     L'art. 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

     "La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

     a) dodici artigiani eletti dall'assemblea;

     b) un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

     c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

     d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

     Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del presente articolo.

     Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale.

     I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili".

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

     "I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili".

     Le lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

     "b) eleggere ogni quattro anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 9";

     "c) eleggere ogni quattro anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonchè tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto".

     Il penultimo comma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

     "I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni".

     L'ultimo comma dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

     "I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni".

 

          Art. 5.

     Il comma secondo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 266, è così modificato:

     "Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facoltà predetta è stata esercitata".

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, è sostituito dal seguente:

     "Per l'elezione dei delegati di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in Collegi elettorali, raggruppando più comuni confinanti, qualora gli artigiani elettori di un comune siano inferiori a 50 e frazionando i comuni maggiori. Il Collegio non può comprendere più di 500 elettori".

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.