Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 89. Sport |
Capitolo: | 89.2 federazioni e organizzazioni |
Data: | 22/02/1994 |
Numero: | 189 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
§ 89.2.15 - D.P.R. 22 febbraio 1994, n. 189.
Regolamento concernente integrazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante norme di attuazione della legge istitutiva del C.O.N.I.
(G.U. 23 marzo 1994, n. 68)
1. All'art. 4 del
"4-bis. Il consiglio nazionale può nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalità determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.".