§ 89.2.11 - D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157.
Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:28/03/1986
Numero:157


Sommario
Art. 1.  Scopi del Comitato
Art. 2.  Organi
Art. 3.  Requisiti per rivestire cariche
Art. 4.  Composizione del consiglio nazionale
Art. 5.  Compiti del consiglio nazionale
Art. 6.  Convocazione e deliberazione del consiglio nazionale
Art. 7.  Composizione della giunta esecutiva
Art. 8.  Requisiti di partecipazione alla giunta
Art. 9.  Compiti della giunta
Art. 10.  Convocazione e deliberazione della giunta
Art. 11.  Rinnovazione delle cariche
Art. 12.  Controllo sulle deliberazioni
Art. 13.  Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria
Art. 14.  Il presidente
Art. 15.  Requisiti per la nomina
Art. 16.  Compiti del presidente
Art. 17.  Indennità del presidente
Art. 18.  Il segretario generale
Art. 19.  Compiti del segretario generale
Art. 20.  Composizione del collegio dei revisori
Art. 21.  Compiti del collegio dei revisori
Art. 22.  Compensi componenti organi collegiali
Art. 23.  Delegati regionali
Art. 24.  Comitati provinciali
Art. 25.  Fiduciari locali
Art. 26.  Funzionamento delle strutture dell'organizzazione periferica
Art. 27.  Le federazioni sportive
Art. 28.  Sede delle federazioni
Art. 29.  Ordinamento delle federazioni
Art. 30.  Costituzione di nuove federazioni sportive
Art. 31.  Esclusione delle federazioni sportive
Art. 32.  Riconoscimento delle società sportive
Art. 33.  Ordinamento delle società sportive
Art. 34.  Attività delle società sportive
Art. 35.  Gli atleti
Art. 36.  Gli ufficiali di gara


§ 89.2.11 - D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157.

Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

(G.U. 13 maggio 1986, n. 109)

 

 

Titolo I

ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

 

     Art. 1. Scopi del Comitato

     1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha sede in Roma, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

     2. Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).

 

          Art. 2. Organi

     1. Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano:

     a) il consiglio nazionale;

     b) la giunta esecutiva;

     c) il presidente;

     d) il segretario generale;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Le federazioni sportive nazionali sono organi del Comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.

     3. L'organizzazione periferica del C.O.N.I. è costituita:

     a) dai delegati regionali, che coordinano in sede regionale le attività dei comitati provinciali;

     b) dai comitati provinciali;

     c) dai fiduciari locali.

 

          Art. 3. Requisiti per rivestire cariche

     1. Le persone che rivestono cariche in seno agli organi del Comitato olimpico nazionale italiano devono avere i seguenti requisiti:

     a) essere cittadini italiani;

     b) non avere riportato condanne per delitto doloso;

     c) non essere stati assoggettati, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o di una federazione sportiva nazionale, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

 

          Art. 4. Composizione del consiglio nazionale

     1. Il consiglio nazionale è composto dal presidente del Comitato, che lo presiede, e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Vi esercita le funzioni di segretario il segretario generale del Comitato.

     2. Il consiglio dura in carica quattro anni.

     3. Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di questo Comitato.

     4. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa.

     4-bis. Il consiglio nazionale può nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalità determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto [1] .

 

          Art. 5. Compiti del consiglio nazionale

     1. Il consiglio nazionale

     a) designa il presidente;

     b) elegge nel suo seno due vice presidenti;

     c) elegge i sei membri della giunta esecutiva;

     d) nomina il segretario generale;

     e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.;

     f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'ente ed approva la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'ente;

     g) delibera sull'ordinamento dei servizi, la consistenza degli organici e il regolamento organico del personale sulla base della normativa recata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

     h) delibera, ai sensi delle presenti norme, sulla costituzione di nuove federazioni sportive nazionali;

     i) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall'art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

     l) delibera sulle proposte di nomina, da parte degli organi competenti, dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali;

     m) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

     n) riconosce, salvo delega alle federazioni sportive nazionali, le società sportive nonchè, salvo delega alla giunta esecutiva, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite;

     o) stabilisce i principi, i criteri e le modalità per i controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle gestioni delle società sportive di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

     p) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta e di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.

     2. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) devono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo ed a quello del tesoro ai fini di quanto disposto al successivo art. 12.

 

          Art. 6. Convocazione e deliberazione del consiglio nazionale

     1. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente stesso o la giunta esecutiva lo ritengano necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio nazionale aventi diritto a voto, entro quaranta giorni dalla richiesta stessa.

     2. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del consiglio nazionale, ed è comunicato ai componenti del collegio dei revisori ed al Ministero del turismo e dello spettacolo. Nel caso di convocazione straordinaria, su richiesta di un terzo dei membri, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta.

     3. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle riunioni del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto.

     4. Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza con diritto a voto.

 

          Art. 7. Composizione della giunta esecutiva

     1. La giunta esecutiva è composta dal presidente del Comitato che la presiede, dai due vice presidenti, dai sei membri eletti dal consiglio nazionale e dal segretario generale che vi esplica le funzioni di segretario.

     2. Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto Comitato.

     3. La giunta dura in carica quattro anni.

 

          Art. 8. Requisiti di partecipazione alla giunta

     1. Possono essere eletti componenti della giunta esecutiva coloro che siano stati, per almeno un biennio, membri elettivi dell'organo direttivo di una federazione sportiva o, per almeno sei anni consecutivi, delegati regionali o componenti dei comitati provinciali del C.O.N.I.

 

          Art. 9. Compiti della giunta

     1. La giunta esecutiva:

     a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente secondo le direttive del consiglio nazionale;

     b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

     c) esercita il potere di controllo sui servizi ed uffici dell'ente e su tutte le federazioni sportive nazionali;

     d) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali, da redigersi secondo uno schema-tipo;

     e) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e li propone, rispettivamente, all'approvazione del consiglio nazionale e del presidente;

     f) propone al consiglio nazionale il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi;

     g) dispone ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile e sull'attività tecnica delle federazioni sportive nazionali;

     h) formula le proposte sulla costituzione delle nuove federazioni sportive nazionali;

     i) nomina, su proposta del segretario generale, uno o più vice segretari generali, preposti a determinati settori dell'organizzazione;

     l) nomina i delegati regionali;

     m) nomina i presidenti ed i componenti dei comitati provinciali;

     n) nomina commissioni o gruppi di studio su materie attinenti lo sport e l'attività del C.O.N.I. e delle federazioni, determinando anche la misura dei compensi sulla base delle disposizioni che dovranno essere inserite nel regolamento sull'ordinamento dei servizi di cui all'art. 5, lettera g);

     o) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione;

     p) si pronuncia sui ricorsi di cui all'art. 10, ultimo comma, e all'art. 12, ultimo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso;

     q) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'ente, nonchè su tutte le materie non espressamente riservate al consiglio nazionale e al presidente;

     r) autorizza la nomina dei fiduciari locali;

     s) quanto agli atti di cui alla lettera a) del presente articolo, stabilisce i limiti di valore dei provvedimenti adottabili in via d'urgenza dal presidente dell'ente anche ai sensi dell'art. 16.

 

          Art. 10. Convocazione e deliberazione della giunta

     1. La giunta esecutiva è convocata dal presidente, di norma una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso presidente lo ravvisi necessario, ovvero quando almeno quattro membri ne facciano richiesta.

     2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto a voto.

     3. Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto a voto.

 

          Art. 11. Rinnovazione delle cariche

     1. La giunta esecutiva, entro tre mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici, convoca il consiglio nazionale affinchè questo provveda, nel periodo previsto dall'art. 14, alla designazione del presidente e alla rinnovazione delle cariche di vice presidente, di componente la giunta medesima ed alla nomina del segretario generale.

     2. La giunta esecutiva, in caso di dimissioni del presidente convoca, entro sessanta giorni, il consiglio nazionale per la designazione del nuovo presidente.

     3. Il presidente o, in mancanza, il componente più anziano convoca, entro sessanta giorni, il consiglio nazionale per l'elezione della nuova giunta esecutiva nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.

     4. Qualora nel corso del quadriennio un componente della giunta esecutiva venga, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare dalla carica, il consiglio nazionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione.

     5. Il nuovo eletto esplica le proprie funzioni sino alla rinnovazione generale delle cariche.

 

          Art. 12. Controllo sulle deliberazioni

     1. I verbali delle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, sottoscritti dal presidente e dal segretario generale, debbono essere approvati nella prima riunione successiva.

     2. Le deliberazioni del consiglio nazionale concernenti il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi sono approvate secondo le modalità stabilite dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     3. Le deliberazioni del consiglio nazionale concernenti i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     4. Con il conto consuntivo è trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

     5. Devono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo e, salvo che per motivi di urgenza siano dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla metà più uno dei componenti, divengono esecutive, se nel termine di venti giorni dal ricevimento non ne sia pronunciato dal Ministero l'annullamento per vizi di legittimità le deliberazioni concernenti:

     a) i regolamenti interni;

     b) gli impegni pluriennali di spesa il cui importo superi complessivamente lire 1.000 milioni e gli impegni annuali superiori a lire 500 milioni;

     c) le collaborazioni e gli incarichi professionali, esclusi quelli attinenti alla ricerca scientifica, alle prestazioni tecnico-sportive per i centri di addestramento e i giochi della gioventù, alle pubblicazioni di carattere tecnico e sportivo, ai corsi e convegni:

     d) i compensi per la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro;

     e) l'indizione di concorsi per l'assunzione di personale;

     f) la nomina di commissioni o gruppi di studio su materie attinenti lo sport e l'attività del C.O.N.I. e delle federazioni.

 

          Art. 13. Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria

     1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo può disporre lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca del presidente per persistente inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarità amministrative o per omissione dell'esercizio delle loro funzioni, oltre che per accertate gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.

     2. In tali casi è nominato un commissario straordinario, fino alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

 

          Art. 14. Il presidente

     1. Il presidente è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione del consiglio nazionale formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici.

 

          Art. 15. Requisiti per la nomina

     1. Non può essere nominato alla carica di presidente chi non sia stato almeno per un biennio presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale, oppure componente della giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano.

     2. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali.

 

          Art. 16. Compiti del presidente

     1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali; convoca e presiede il consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della giunta esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale, i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e vigila sulla regolarità delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza propria della giunta esecutiva nella materia indicata alla lettera a) dell'art. 9, nei limiti di valore fissato a norma della lettera s) del medesimo articolo, nonchè nelle materie indicate alle lettere c), g), l), m), q) ed r) dell'art. 9, e li sottopone alla ratifica della giunta stessa nella prima riunione successiva. I provvedimenti non presentati per la ratifica nel termine indicato perdono di diritto ogni effetto, ferma la responsabilità personale del presidente.

     2. Il presidente espleta inoltre i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme.

     3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

 

          Art. 17. Indennità del presidente

     1. Al presidente spetta una indennità di carica e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente, previsti per legge o regolamento, da determinare secondo le modalità dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

 

          Art. 18. Il segretario generale

     1. Il segretario generale è nominato dal consiglio nazionale su designazione della giunta esecutiva, che dovrà previamente accertare il possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali da parte del designato; dura in carica per il periodo stabilito dagli articoli 7 e 11 del presente decreto ed il relativo trattamento giuridico ed economico è regolato ai sensi degli articoli 5 e 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     2. Potranno essere designati alla carica di segretario generale coloro che per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di specifica competenza e capacità professionale nel campo dello sport, in armonia con le norme e gli indirizzi del C.I.O.

 

          Art. 19. Compiti del segretario generale

     1. Il segretario generale è a capo dei servizi e degli uffici; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, della quale è anche segretario, e collabora col presidente all'attuazione delle rispettive deliberazioni; formula proposte alla giunta esecutiva su provvedimenti di competenza della stessa; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

 

          Art. 20. Composizione del collegio dei revisori

     1. Il collegio dei revisori è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati come segue:

     a) due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

     b) un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministro del tesoro, fra funzionari del Ministero appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

     2. Il collegio dei revisori, per le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è integrato da altri due membri designati uno dal Ministro del tesoro fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e l'altro dal Ministro delle finanze.

     3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta una indennità di carica da determinare dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 21. Compiti del collegio dei revisori

     1. Il collegio dei revisori:

     a) effettua il riscontro della gestione dell'ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

     b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

     c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi;

     d) effettua verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;

     e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il controllo sulle gestioni relative alle attività di gioco;

     f) redige la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla gestione contabile del comitato.

     2. I revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del consiglio nazionale ed a quelle della giunta esecutiva.

     3. Le delibere adottate dal consiglio e dalla giunta devono, comunque, essere trasmesse al collegio dei revisori.

 

          Art. 22. Compensi componenti organi collegiali

     1. Ai Vice-presidenti ed ai componenti degli organi collegiali spetta una indennità di carica ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente, previsti per legge o regolamenti, da determinare ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 23. Delegati regionali

     1. In ogni regione un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano coordina e disciplina, secondo le direttive formulate dagli organi centrali del C.O.N.I., le attività esercitate dai comitati provinciali.

     2. Esso sovrintende, quale delegato del C.O.N.I. e nell'ambito degli indirizzi da questo formulati, alla realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla diffusione dello sport.

     3. Il delegato regionale ha altresì funzioni di consultazione e di collegamento fra tutti gli organismi periferici del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.

 

          Art. 24. Comitati provinciali

     1. In ogni provincia è istituito un comitato provinciale con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia, nonchè di coordinare le iniziative delle rappresentanze provinciali delle federazioni sportive nazionali per promuovere e sostenere l'attività sportiva, in base agli indirizzi emanati dal C.O.N.I.

     2. Il comitato provinciale è composto dal presidente, che lo presiede, dai presidenti dei comitati provinciali e dai delegati provinciali delle federazioni sportive nazionali.

     3. Nell'ambito del comitato provinciale la giunta provinciale è composta dal presidente del comitato, che la presiede, da tre membri eletti dal comitato provinciale, nonchè dal rappresentante del C.O.N.I. per gli impianti sportivi.

 

          Art. 25. Fiduciari locali

     1. Su preventiva autorizzazione della giunta esecutiva del C.O.N.I., possono essere nominati dal presidente del comitato provinciale, sentito il comitato stesso, fiduciari locali con il compito di mantenere i rapporti a livello locale con le società sportive e di collaborare con le stesse e con gli organismi sportivi provinciali, nonchè di assicurare i rapporti con l'amministrazione comunale e gli organi del decentramento amministrativo.

 

          Art. 26. Funzionamento delle strutture dell'organizzazione periferica

     1. Le norme relative al funzionamento delle strutture della organizzazione periferica, ivi comprese quelle concernenti la durata degli incarichi, l'elettorato e le modalità delle elezioni, i requisiti e le eventuali incompatibilità, oltre quanto previsto dal presente regolamento, sono stabilite dal consiglio nazionale del C.O.N.I.

     2. Tutti gli incarichi relativi all'organizzazione periferica sono onorifici.

 

Titolo II

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

 

          Art. 27. Le federazioni sportive

     1. Le federazioni sportive nazionali sono le seguenti:

     1) Aeroclub d'Italia;

     2) Automobile club d'Italia;

     3) Federazione italiana di atletica leggera;

     4) Federazione italiana baseball e softball;

     5) Unione bocciofila italiana;

     6) Federazione italiana della caccia;

     7) Federazione italiana giuoco calcio;

     8) Federazione italiana canottaggio;

     9) Federazione ciclistica italiana;

     10) Federazione italiana cronometristi;

     11) Federazione ginnastica d'Italia;

     12) Federazione italiana golf;

     13) Federazione italiana gioco handball;

     14) Federazione italiana hockey e pattinaggio;

     15) Federazione italiana hockey su prato;

     16) Federazione italiana lotta, pesistica e judo;

     17) Federazione medico sportiva italiana;

     18) Federazione motociclistica italiana;

     19) Federazione italiana motonautica;

     20) Federazione italiana nuoto;

     21) Federazione italiana pallacanestro;

     22) Federazione italiana pallavolo;

     23) Federazione italiana pentathlon moderno;

     24) Federazione italiana pesca sportiva e attività subacque;

     25) Federazione pugilistica italiana;

     26) Federazione italiana rugby;

     27) Federazione italiana scherma;

     28) Federazione italiana sci nautico;

     29) Federazione italiana sport equestri;

     30) Federazione italiana sport del ghiaccio;

     31) Federazione italiana sport invernali;

     32) Federazione italiana tennis;

     33) Federazione italiana tennis-tavolo;

     34) Federazione italiana tiro con l'arco;

     35) Unione italiana tiro a segno;

     36) Federazione italiana tiro a volo;

     37) Federazione italiana vela.

 

          Art. 28. Sede delle federazioni

     1. Le federazioni sportive nazionali hanno sede in Roma.

     2. Il consiglio nazionale, su proposta della giunta esecutiva, può autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.

 

          Art. 29. Ordinamento delle federazioni

     1. Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

     2. In armonia con l'art. 14, secondo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, lo statuto deve contenere le norme generali attinenti all'ordinamento della federazione, alla quale è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. I regolamenti contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della federazione ed all'esercizio dello sport o dell'attività sportiva da essa controllata.

     3. Gli statuti delle federazioni e le loro modifiche sono deliberati dalle assemblee e sono approvati, previo esame della giunta esecutiva del C.O.N.I., dal consiglio nazionale del C.O.N.I.

     4. I regolamenti delle federazioni sono deliberati dal consiglio federale e sono approvati, previa pronuncia della giunta esecutiva del C.O.N.I. in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale del C.O.N.I., dal presidente del C.O.N.I. La predetta approvazione si intende avvenuta trascorsi novanta giorni dal deposito dei regolamenti presso la segreteria generale del C.O.N.I.

     5. Dell'organo interno di controllo della federazione, composto, ove non diversamente disposto dalla legge, da cinque membri effettivi e tre supplenti, due membri effettivi ed un membro supplente sono designati dalla giunta esecutiva del C.O.N.I. I membri dell'organo interno di controllo assistono alle riunioni degli organi deliberanti della federazione.

     6. L'esercizio finanziario delle federazioni ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria delle federazioni si svolge in base al bilancio annuale di previsione e nel rispetto delle direttive emanate dal C.O.N.I. per la classificazione delle entrate e delle spese in bilancio e per i fondamentali adempimenti gestori, ivi compreso lo schema tipo di bilancio.

     7. Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo sono deliberati dal competente organo della federazione ed approvati dalla giunta esecutiva del C.O.N.I.

     8. Le federazioni devono trasmettere al C.O.N.I. annualmente, entro il termine stabilito dalla giunta esecutiva, il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo successivo, alla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto consuntivo.

     9. Il bilancio di previsione deve essere corredato, oltre che dalla relazione dell'organo di controllo, da apposita relazione del presidente federale, nella quale devono essere altresì indicati la consistenza e lo stato del personale con rapporto di diritto privato ai sensi dell'art. 14, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

     10. Il conto consuntivo, oltre che dalla relazione dell'organo interno di controllo contenente fra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonchè valutazioni in ordine alla regolarità della gestione, deve essere corredato da una relazione illustrativa del presidente federale riguardante l'attività svolta e l'andamento della gestione, i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, nonchè la consistenza, lo stato e la spesa relativi al personale eventualmente assunto con rapporto di diritto privato ai sensi dell'art. 14, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

     11. Le federazioni sportive nazionali possono riconoscere, per delega del consiglio nazionale del C.O.N.I., le società sportive ad esse affiliate.

     12. Il segretario della federazione esercita, nell'ambito della stessa, le funzioni dirigenziali previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 30. Costituzione di nuove federazioni sportive

     1. Può essere disposta, con deliberazione del consiglio nazionale da adottarsi con l'intervento di due terzi dei membri aventi diritto a voto, la costituzione di nuove federazioni sportive nazionali per sport non compresi nell'elenco di cui al precedente art. 27 o per attività sportive non ancora inquadrate, secondo quanto previsto dal Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) in ordine alla composizione dei comitati nazionali olimpici.

     2. Per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione.

 

          Art. 31. Esclusione delle federazioni sportive

     1. Con le stesse modalità di cui all'art. 30, il consiglio nazionale può deliberare la perdita della qualità di organo delle federazioni sportive che non siano ricomprese fra quelle indicate nel precedente art. 27.

 

Titolo III

LE SOCIETA' SPORTIVE

 

          Art. 32. Riconoscimento delle società sportive

     1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalle federazioni sportive nazionali. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato.

     2. Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale, che svolgano attività di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali, che svolgano attività a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dalla giunta esecutiva, rispettivamente, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.

 

          Art. 33. Ordinamento delle società sportive

     1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono retti da uno statuto che deve essere approvato dall'organo che procede al riconoscimento, ai sensi del precedente art. 32.

     2. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo statuto, nonchè i regolamenti interni.

 

          Art. 34. Attività delle società sportive

     1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.

 

Titolo IV

GLI ATLETI E GLI UFFICIALI DI GARA

 

          Art. 35. Gli atleti

     1. Gli atleti sono inquadrati presso le società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti.

     2. L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealtà sportiva.

     3. L'atleta non professionista deve praticare lo sport in conformità alle regole del C.I.O. e della competente federazione internazionale.

     4. L'attività dell'atleta professionista è disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla federazione competente e secondo i principi dettati dalla rispettiva federazione internazionale.

 

          Art. 36. Gli ufficiali di gara

     1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

     2. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente federazione sportiva.


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 22 febbraio 1994, n. 189.