Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.2 cinema |
Data: | 10/05/1976 |
Numero: | 344 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche previsto dall'art. 45 della legge 4 [...] |
Art. 2. Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia, di cui all'art. 45, primo comma, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è fissato in [...] |
Art. 3. All'onere di lire 700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1976, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di [...] |
§ 88.2.35 - Legge 10 maggio 1976, n. 344. [1]
Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.
(G.U. 3 giugno 1976, n. 144)
A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche previsto dall'art. 45 della
Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia, di cui all'art. 45, primo comma, lettera i), della
Per le esigenze connesse allo svolgimento dei corsi ordinari e speciali, organizzati nell'ambito delle attività istituzionali dal consiglio di amministrazione, che ne determina anche la durata, per il funzionamento delle sezioni di studio, di ricerca e di sperimentazione, il centro sperimentale di cinematografia può avvalersi, limitatamente all'assunzione del personale docente, delle disposizioni di cui all'art. 36, commi primo e secondo, della
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, per le esigenze della cineteca nazionale.
All'onere di lire 700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1976, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del