§ 88.2.35 - Legge 10 maggio 1976, n. 344.
Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:10/05/1976
Numero:344


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche previsto dall'art. 45 della legge 4 [...]
Art. 2.      Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia, di cui all'art. 45, primo comma, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è fissato in [...]
Art. 3.      All'onere di lire 700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1976, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di [...]


§ 88.2.35 - Legge 10 maggio 1976, n. 344. [1]

Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

(G.U. 3 giugno 1976, n. 144)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche previsto dall'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato a. 2.050 milioni.

 

          Art. 2.

     Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia, di cui all'art. 45, primo comma, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è fissato in misura non inferiore a lire 550 milioni. Il contributo annuo in favore della cineteca nazionale, di cui alla lettera o) del predetto art. 45 è fissato in misura non inferiore a lire 150 milioni.

     Per le esigenze connesse allo svolgimento dei corsi ordinari e speciali, organizzati nell'ambito delle attività istituzionali dal consiglio di amministrazione, che ne determina anche la durata, per il funzionamento delle sezioni di studio, di ricerca e di sperimentazione, il centro sperimentale di cinematografia può avvalersi, limitatamente all'assunzione del personale docente, delle disposizioni di cui all'art. 36, commi primo e secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, per le esigenze della cineteca nazionale.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1976, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.