§ 88.2.7 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 534 .
Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:03/05/1948
Numero:534


Sommario
Art. 1.      Gli spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto debbono essere effettuati esclusivamente con pellicole ininfiammabili
Art. 2.      Non sono obbligatori l'impianto della cabina ed il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di [...]
Art. 3.      Fermo restando l'obbligo del preventivo nulla osta di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419, nelle frazioni e nei comuni sprovvisti di sale [...]
Art. 4.      I contravventori alle norme contenute nel presente decreto sono puniti ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio [...]


§ 88.2.7 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 534 [1] .

Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto.

(G.U. 28 maggio 1948, n. 122)

 

 

     Art. 1.

     Gli spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto debbono essere effettuati esclusivamente con pellicole ininfiammabili.

 

          Art. 2.

     Non sono obbligatori l'impianto della cabina ed il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei locali adibiti a proiezioni cinematografiche con pellicole a formato ridotto.

 

          Art. 3.

     Fermo restando l'obbligo del preventivo nulla osta di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419, nelle frazioni e nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, la verifica dei locali da destinarsi a spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto può essere demandata ad una Commissione composta dal sindaco, dall'ufficiale sanitario e da un tecnico del Genio civile, con l'assistenza del segretario comunale.

     Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

 

          Art. 4.

     I contravventori alle norme contenute nel presente decreto sono puniti ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561 e abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.