Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.2 cinema |
Data: | 03/05/1948 |
Numero: | 534 |
Sommario |
Art. 1. Gli spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto debbono essere effettuati esclusivamente con pellicole ininfiammabili |
Art. 2. Non sono obbligatori l'impianto della cabina ed il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di [...] |
Art. 3. Fermo restando l'obbligo del preventivo nulla osta di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419, nelle frazioni e nei comuni sprovvisti di sale [...] |
Art. 4. I contravventori alle norme contenute nel presente decreto sono puniti ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio [...] |
§ 88.2.7 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 534 [1] .
Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto.
(G.U. 28 maggio 1948, n. 122)
Gli spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto debbono essere effettuati esclusivamente con pellicole ininfiammabili.
Non sono obbligatori l'impianto della cabina ed il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
Fermo restando l'obbligo del preventivo nulla osta di cui al regio
Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
I contravventori alle norme contenute nel presente decreto sono puniti ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
[1] Ratificato dall'art. unico della