§ 88.1.13 - D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357.
Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENPALS in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.1 assistenza e previdenza
Data:24/11/2003
Numero:357


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Organi
Art. 3.  Presidente
Art. 4.  Consiglio di indirizzo e vigilanza
Art. 5.  Consiglio di amministrazione
Art. 6.  Collegio dei sindaci
Art. 7.  Direttore generale
Art. 8.  Regolamento di organizzazione
Art. 9.  Abrogazioni


§ 88.1.13 - D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357.

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENPALS in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(G.U. 29 dicembre 2003, n. 300)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, concernente la costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'ENPALS;

     Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'ENPALS;

     Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;

     Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n. 90; 1° agosto 1983, n. 669; 22 luglio 1986, n. 1006; 19 marzo 1987, n. 203 e 19 marzo 1987, n. 207, concernenti modifiche all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947;

     Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordino e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, con il quale è stata attuata la suddetta delega;

     Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza secondo i criteri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 479 del 1994;

     Visto l'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che estende all'ENPALS la disciplina prevista dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con applicazione, relativamente agli organi, eccettuato il Collegio dei revisori, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

     Ritenuto di dover dare attuazione a tale prescrizione legislativa;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 ottobre 2003;

     Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato con riferimento:

     a) all'osservazione concernente l'opportunità di trasfondere le norme residue del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 1950 nel presente regolamento, trattandosi in realtà di norme di dettaglio, ovvero di materia già disciplinata in modo uniforme per tutti gli enti di cui al citato decreto legislativo n. 479 del 1994, anche mediante adozione dei relativi regolamenti di contabilità e amministrazione;

     b) all'osservazione concernente l'opportunità di introdurre un procedimento di ricognizione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, tenuto conto che tale materia è affidata alle determinazioni giurisprudenziali e che comunque su di essa mancano le necessarie indicazioni di legge;

     c) al rilievo concernente la presunta mancanza di indicazioni circa l'oggetto e le modalità della funzione di vigilanza svolta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, dovendosi osservare che tale funzione è invece disciplinata dalla normativa di rango primario richiamata al comma 2 dell'articolo 4 del regolamento;

     d) all'osservazione concernente la problematica della rappresentanza della pubblica amministrazione tra gli esperti del Consiglio di amministrazione, tenuto conto che la disposizione del regolamento esaminata (articolo 5, comma 1) riproduce in realtà una norma di rango primario (articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994);

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

     Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), di seguito denominato: «Ente», in conformità ai principi di carattere generale dettati dall'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

 

          Art. 2. Organi

     1. Sono organi dell'Ente:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;

     d) il Collegio dei sindaci;

     e) il Direttore generale.

     2. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica quattro anni. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere confermati una sola volta. Allo scadere del quadriennio, i membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

     3. L'Ente si articola sul territorio nazionale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali. Le sedi compartimentali assicurano il servizio di informazione e di assistenza agli assicurati e alle imprese, concorrono all'attività istruttoria delle prestazioni assicurate e al monitoraggio della regolarità degli adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e dello sport.

 

          Art. 3. Presidente

     1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. Il Presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, richiamato, in via generale, dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, in caso di assenza o di impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre allo stesso, ne assicura l'istruttoria e ne dà comunicazione al Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza. La convocazione può avvenire anche sulla base di richiesta formulata dai due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione: in tale caso la riunione si svolgerà entro otto giorni dalla richiesta ed avrà all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;

     c) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta la convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile per evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

     d) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'Ente, quando il relativo potere non rientri tra le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     e) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

     f) rappresenta l'Ente nelle trattative con i sindacati a livello nazionale;

     g) nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico;

     h) può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.

 

          Art. 4. Consiglio di indirizzo e vigilanza

     1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, previa designazione da parte delle confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è composto da:

     a) sei membri in rappresentanza dei lavoratori, dei quali quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due degli sportivi professionisti;

     b) sei membri in rappresentanza dei datori di lavoro, dei quali quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due delle società sportive.

     2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In particolare, svolge i seguenti compiti:

     a) definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo dell'Ente;

     b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

     c) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente;

     d) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali ed i criteri generali di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva;

     e) attua l'intesa con il Presidente dell'Ente per la nomina dei componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico.

     3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori e, su proposta del presidente, elegge tra i suoi membri quello delegato a sostituire il presidente stesso in caso di assenza o di impedimento.

     4. Il funzionamento e l'organizzazione interna del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi comprese le modalità di adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato dal regolamento delle adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

 

          Art. 5. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da quattro esperti, uno dei quali scelto tra dirigenti di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. I curricula dei componenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.

     2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. In particolare, svolge i seguenti compiti:

     a) predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

     b) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione;

     c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

     d) delibera il regolamento di organizzazione ed il funzionamento ed il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità; i predetti provvedimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     e) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, ed i criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione per le qualifiche dirigenziali, conformemente alle previsioni dei contratti collettivi per la dirigenza;

     f) trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

     g) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente.

     3. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con il regolamento per le adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

 

          Art. 6. Collegio dei sindaci

     1. Il collegio dei sindaci è composto da:

     a) un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente e nominato con il decreto di cui al comma 2;

     b) un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri;

     c) un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dello spettacolo, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     d) uno in rappresentanza delle società sportive, uno in rappresentanza dei giocatori di calcio ed uno degli allenatori di calcio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

     2. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.

     4. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile, nonché le funzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari.

     5. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 7. Direttore generale

     1. Il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.

     2. Il Direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. In particolare, svolge i seguenti compiti:

     a) partecipa, con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di indirizzo e vigilanza;

     b) ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

     c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione;

     d) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;

     e) esercita i poteri di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, in quanto applicabili, ed ogni altro potere attribuitogli dal Presidente o dal consiglio di amministrazione.

     3. Alle sedute del consiglio di amministrazione, il Direttore generale può farsi assistere dai dirigenti o dai funzionari responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

 

          Art. 8. Regolamento di organizzazione

     1. L'Ente adotta il regolamento di organizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello concernente la disciplina della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

          Art. 9. Abrogazioni

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, è abrogato.

     2. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono abrogati l'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, ed il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91.