§ 87.3.15 - D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394.
Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.3 disciplina generale
Data:30/12/2003
Numero:394

§ 87.3.15 - D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394.

Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonchè di banche e di altre istituzioni finanziarie.

(G.U. 23 febbraio 2004, n. 44)

 

 

Art. 1. Nota integrativa del bilancio di esercizio

     1. Nel codice civile, dopo l'articolo 2427, è inserito il seguente:

“2427-bis (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari). - 1. Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

3. Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.”.

 

Art. 2. Bilancio in forma abbreviata

     1. All'articolo 2435-bis, comma 5, del codice civile dopo le parole: “e 17) dell'articolo 2427” sono inserite le seguenti: “e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis”.

 

Art. 3. Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio

     1. All'articolo 2428, comma 2, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.”.

 

Art. 4. Nota integrativa del bilancio consolidato

     1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

“o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.”.

     2. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter) e o-quater) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.”.

 

Art. 5. Relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato

     1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.”.

 

Art. 6. Nota integrativa del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari

     1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

“g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

g-ter) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.”.

     2. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis) e g-ter) e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.”.

     3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: “e g)” sono sostituite dalle seguenti: “, g), g-bis) e g-ter)”.

 

Art. 7. Relazioni sulla gestione allegate al bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari

     1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

“f-bis) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;

f-ter) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.”.

 

Art. 8. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.