Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.2 bilanci |
Data: | 31/03/2011 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87 |
Art. 3. Disposizioni finali |
§ 87.2.14 - D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56.
Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.
(G.U. 28 aprile 2011, n. 97)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 27 del
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 24 del
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2.».
Art. 3. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.